Sentenza n. 172/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. 106 DIV.PAS/Cat.A12/Imm/2024/2^ Sez., emesso dal Questore della Provincia di Campobasso in data 21.11.2024 e notificato il 7.1.2025, con il quale è stato disposto, nei confronti della ricorrente, il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza
Esito
Favorevole al resistente (questura)
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Campobasso che aveva rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. In sede cautelare, il TAR aveva sospeso il provvedimento e ordinato all'Amministrazione di rideterminarsi sull'istanza, tenendo conto dell'annullamento in autotutela del precedente rigetto dell'iscrizione anagrafica e applicando le norme sul contraddittorio procedimentale. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha avviato il procedimento per il rilascio del titolo e ha successivamente accertato il possesso dei requisiti richiesti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la ricorrente aveva ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari e che tale circostanza era stata confermata dall'Amministrazione resistente. La sopravvenuta attribuzione del titolo richiesto ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione del precedente diniego. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità fattuali della vicenda.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La disposizione è stata applicata per dichiarare cessata la materia del contendere a seguito dell'ottenimento, da parte della ricorrente, del permesso di soggiorno richiesto.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'Amministrazione rilascia il titolo richiesto dal ricorrente e tale sopravvenienza elimina concretamente l'interesse alla decisione sull'impugnazione del diniego, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando la sopravvenuta attribuzione del bene della vita controverso è confermata sia dalla parte privata sia dall'Amministrazione resistente.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando le peculiarità fattuali della vicenda rendono equa tale regolazione.
Come è indicizzato
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