Sentenza n. 5867/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo adottata dal Questore di Ancona in relazione a un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali continuate
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Marche che aveva respinto il ricorso contro la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Ha dedotto, tra l’altro, omessa pronuncia, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, mancata considerazione della memoria partecipativa e della documentazione relativa ai precedenti lavorativi e all’inserimento sociale, nonché violazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità. Ha sostenuto che il provvedimento questorile si fondasse esclusivamente sulla pendenza del procedimento penale, senza un autonomo e attuale giudizio di pericolosità sociale né un bilanciamento con la durata della permanenza in Italia, l’assenza di precedenti penali e la stabile integrazione lavorativa. Ha inoltre sostenuto che, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998, la revoca non potesse essere disposta in assenza di una sentenza di condanna, anche non definitiva, e ha lamentato la contraddittorietà tra la precedente valutazione cautelare e la decisione di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che, in materia di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, l’autorità di pubblica sicurezza debba ponderare gli indici di integrazione dello straniero con gli elementi sintomatici della pericolosità sociale. Nel caso concreto, il provvedimento non si fondava sulla mera pendenza del procedimento penale, ma richiamava anche la particolare gravità dei fatti e il divieto di avvicinamento alla coniuge, qualificato come circostanza integrante il giudizio di pericolosità sociale. La motivazione, sebbene estremamente sintetica, è stata ritenuta sufficiente. La mancata specifica considerazione della memoria partecipativa non ha determinato l’illegittimità dell’atto, poiché, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, è stato ritenuto dimostrato che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso; inoltre, la memoria è stata qualificata come memoria ex art. 10 e non come osservazione ex art. 10-bis della medesima legge. È stata respinta anche la censura relativa all’omessa considerazione dell’integrazione sociale, ritenendo la pericolosità sociale in concreto sussistente sulla base degli elementi richiamati. Il Collegio ha escluso che l’ordinanza cautelare potesse vincolare la decisione di merito, in ragione della natura provvisoria e interinale della tutela cautelare. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. n. 286/1998
La disciplina del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo consente la valutazione della pericolosità sociale sulla base di elementi concreti e attuali; secondo la decisione, tale valutazione non presuppone necessariamente una sentenza di condanna quando l’amministrazione disponga di elementi ulteriori e specifici, quali la gravità dei fatti e una misura cautelare di divieto di avvicinamento.
art. 1 l. n. 241/1990
Richiamato dall’appellante in relazione ai principi di efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.
art. 3 l. n. 241/1990
Richiede una motivazione idonea a rendere comprensibile il giudizio amministrativo; nel caso concreto, la motivazione sintetica del provvedimento è stata ritenuta sufficiente perché fondata sulla pendenza penale, sulla gravità dei fatti e sul divieto di avvicinamento.
art. 10 l. n. 241/1990
La memoria presentata dall’interessato è stata qualificata come memoria partecipativa ai sensi dell’art. 10, e non come osservazione conseguente al preavviso di rigetto ex art. 10-bis.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La decisione distingue le osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto dalle memorie partecipative ordinarie; tale distinzione è stata valorizzata nel valutare l’assenza di una specifica confutazione della memoria.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
La mancata specifica considerazione della memoria partecipativa non comporta l’annullamento quando sia dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 73 c.p.a.
Richiamato quale base processuale della memoria depositata dall’appellante.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nell’ambito della decisione secondo il criterio della ragione più liquida.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone fisiche.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, ai fini della tutela dei dati personali contenuti nella decisione.
Massime di principio
- Nel procedimento di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, l’autorità di pubblica sicurezza deve ponderare gli elementi di integrazione dello straniero con gli indici concreti di pericolosità sociale; tuttavia, una motivazione sintetica è sufficiente quando individui, oltre alla vicenda penale, ulteriori elementi specifici e qualificanti, come la gravità e la reiterazione delle condotte e l’applicazione di una misura di divieto di avvicinamento alla vittima.
- La valutazione di pericolosità sociale ai fini della revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non coincide con il mero richiamo a un procedimento penale pendente, ma può essere fondata su elementi desunti dagli atti penali e da misure cautelari o preventive che rendano attuale e concreta la prognosi di reiterazione.
- La mancata analitica confutazione delle memorie partecipative non determina l’illegittimità del provvedimento quando l’amministrazione o il giudice dimostrino, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
- I provvedimenti adottati nella fase cautelare hanno natura provvisoria e interinale e non vincolano il giudice nella successiva decisione di merito; non è quindi configurabile un giudicato cautelare che impedisca una diversa valutazione definitiva.
- Il giudizio di pericolosità sociale può risultare legittimo anche senza una dettagliata esposizione di ogni elemento di integrazione sociale quando gli elementi ostativi, per gravità, reiterazione e attualità, siano ritenuti sufficienti a fondare la prognosi negativa.
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