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Ordinanza

Ordinanza n. 2593/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento delle seguenti graduatorie definitive di merito del concorso ordinario per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, bandito con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, siccome intese come uniche graduatorie conclusive del concorso recanti solamente il nome dei candidati che rientrano nel limite dei posti messi a bando (vincitori), con conseguente mancata compilazione-accanto alle graduatorie dei vincitori –degli elenchi graduati recanti l’indicazione di tutti gli altri candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi: -A-12-Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 25/03/2025; -A-45-Scienze economico-aziendali, esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 06/05/2025; -A-46-Scienze giuridico-economiche, esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 09/04/2025; -A-22-Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 17/03/2025; -A-28-Matematica e scienze, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 17/03/2025; -A-49-Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 10/04/2025; -A-45-Scienze economico-aziendali, esito pubblicato dall'USR TOSCANA in data 01/04/2025; -AC25-Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (SPAGNOLO), esito pubblicato dall'USR VENETO in data 22/04/2025; II. quale atto presupposto, non immediatamente lesivo, del Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021, nella parte in cui, all’art. 10, comma 3, prevede che “Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare -accanto alle graduatoria dei vincitori –un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi; III. quale atto presupposto, non immediatamente lesivo, del Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, nella parte in cui,•all’art. 12(Graduatorie di merito regionali), comma 1, prevede che:“La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare -accanto alle graduatoria dei vincitori –un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024;•all’art. 12, comma 4, prevede che:“Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori, come individuati al comma 1, all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”, qualora interpretato come preclusivo della possibilità di utilizzare l’elenco graduato di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali ai fini delle assunzioni da disporre in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024;IV. del Decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, recante il bando del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, nella parte in cui, •all’art. 9(Graduatorie di merito regionali), comma 1, prevede che:“La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”,ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare -accanto alle graduatoria dei vincitori –un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024;•all’art.9, comma 4, prevede che: “Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di utilizzare l’elenco graduato di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali ai fini delle assunzioni da disporre in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024;V. del medesimo Decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023,nella parte in cui, all’allegato allegato 1, limita a soli 20.575il numero di posti banditi per ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso; VI. del Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024, nella parte in cui ridetermina in soli 29.314posti il contingente dei posti banditi per la scuola secondaria di I e II grado. PER LA CONDANNA, ANCHE IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. delle amministrazioni intimate ad adottare i provvedimenti necessari per la pubblicazione -accanto alle graduatoria dei vincitori –di un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennai0 2024

Giustizia amministrativa202506165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie definitive di merito del concorso ordinario per il personale docente, nella parte in cui indicano soltanto i vincitori senza pubblicare un elenco graduato di tutti i candidati che hanno superato le prove, nonché le disposizioni regolamentari e bandi limitativi delle graduatorie e dei posti messi a concorso

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le graduatorie definitive di diverse classi di concorso e regioni, sostenendo che esse fossero illegittime perché composte esclusivamente dai candidati rientranti nel numero dei posti banditi, senza un parallelo elenco graduato comprendente tutti i candidati che avevano superato le prove e i relativi punteggi. Hanno inoltre contestato, in via derivata o presupposta, le disposizioni del decreto ministeriale n. 326 del 2021, del decreto ministeriale n. 205 del 2023 e dei decreti dipartimentali n. 2575 del 2023 e n. 78 del 2024, nella parte in cui limitano la composizione e la validità delle graduatorie ai posti banditi e prevedono contingenti ritenuti insufficienti. I ricorrenti hanno chiesto anche la condanna delle amministrazioni all'adozione degli atti necessari per pubblicare l'elenco graduato degli idonei e per utilizzarlo ai fini delle assunzioni conseguenti alle rinunce dei vincitori e agli eventuali ulteriori posti autorizzati. Il testo dell'ordinanza non esamina nel merito i vizi di legittimità dedotti né la domanda risarcitoria o di condanna.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito delle censure. Ha rilevato che la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e ha disposto la conversione del rito ai sensi dell'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022. Ha ordinato la notifica del ricorso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR - Struttura di missione per il PNRR, ritenuta parte necessaria, assegnando quindici giorni per la notifica e cinque giorni successivi per il deposito della prova. Considerato l'elevato numero degli interessati, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione. Ha inoltre disposto un'incombente istruttorio, chiedendo alle amministrazioni intimate chiarimenti scritti articolati sui fatti di causa entro trenta giorni, con avvertimento circa la possibile valutazione della mancata esecuzione ai sensi dell'art. 64 c.p.a. La prosecuzione della fase cautelare è stata rinviata all'udienza pubblica del 14 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022

    La disposizione è stata applicata per la conversione del rito relativo a controversie concernenti procedure amministrative riferite a interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR e per individuare la Presidenza del Consiglio dei ministri quale parte necessaria.

  • art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022

    È stato richiamato quale fondamento della necessaria partecipazione al giudizio della Struttura di missione per il PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

  • art. 64 c.p.a.

    È stato richiamato per avvertire che la mancata produzione dei chiarimenti istruttori richiesti alle amministrazioni potrà essere valutata dal giudice.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    È indicato nella domanda proposta dai ricorrenti quale fondamento della richiesta di condanna anche in forma specifica, ma non viene esaminato nell'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando una controversia amministrativa riguarda una procedura relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, il giudice può disporre la conversione del rito secondo la disciplina speciale prevista dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022.
  • Nei giudizi soggetti all'art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il PNRR deve partecipare al giudizio quale parte necessaria e il giudice può ordinare la notificazione del ricorso entro un termine perentorio.
  • Quando il numero dei controinteressati è elevato, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite dal giudice.
  • Ai fini della decisione, il giudice amministrativo può richiedere alle amministrazioni chiarimenti scritti sui fatti di causa e avvertire che la mancata esecuzione dell'ordine istruttorio potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiIncompetenza

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