Cassazione Penale, Sentenza n. 7818/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: (1) censura per violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva qualificata e per la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; si deduceva altresì che la Corte d'appello non avrebbe valorizzato il percorso di collaborazione e la riabilitazione dell'imputato. (2) vizio di motivazione sulla determinazione della pena: si contestava che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato né la misura della pena per il reato più grave né gli aumenti per la continuazione, non avendo considerato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non avendo indicato i fatti ostativi all'accoglimento delle richieste difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha respinto come manifestamente infondato. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che ha escluso l'esclusione della recidiva qualificata, avendo considerato la condotta del ricorrente quale prosecuzione di un percorso delinquenziale e non trovando prova della riabilitazione nei certificati del casellario; ha inoltre ricordato il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche in presenza di recidiva qualificata (art. 69, comma 4 cod. pen.). Sul secondo motivo ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte distrettuale, che ha considerato i parametri rilevanti (pluralità delle banconote, capacità a delinquere legata all'inserimento nella criminalità organizzata) nell'ambito del potere discrezionale di determinazione della pena (art. 133 cod. pen.). Per l'evidente inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 99 cod. pen.
Riferito al regime della recidiva: la Corte ha ritenuto che i precedenti e le condotte attuali rappresentino una prosecuzione del comportamento criminoso tale da integrare la recidiva qualificata, legittimando un trattamento più grave.
art. 69, comma 4 cod. pen.
Applicato il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in presenza di recidiva qualificata, come motivo per non consentire la prevalenza delle attenuanti invocate dall'imputato.
art. 133 cod. pen.
La Corte d'appello ha valutato i criteri indicati dall'art. 133 (tra cui natura, gravità del fatto, condizioni e personalità del reo) e ha ritenuto preponderanti elementi quali la pluralità delle banconote sequestrate e l'inserimento del reo nella criminalità organizzata nel determinare la pena, nell'ambito del suo potere discrezionale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma impiegata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende, per l'inammissibilità manifesta dell'impugnazione, attribuendogli profili di colpa.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma procedurale richiamata in relazione alla requisitoria/atti dinanzi alla Corte di cassazione; utilizzata per richiedere e considerare le conclusioni delle parti.
Massime di principio
- La ricorrenza della recidiva qualificata può essere valutata considerando la biografia criminale complessiva e non solo singoli precedenti: la riabilitazione o la collaborazione non escludono automaticamente la recidiva se non risultano sufficientemente provate o se le condotte dimostrano persistenza del rischio di recidiva.
- In presenza di recidiva qualificata opera il divieto di far prevalere le circostanze attenuanti generiche (art. 69, comma 4), per cui le richieste difensive basate su tali attenuanti sono ostacolate dalla qualificazione recidiva.
- La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice del merito e la Cassazione sindaca la motivazione solo se manifesta insufficienza o illogicità: è quindi necessario che il giudice di merito dia conto, in termini congrui, dei parametri dell'art. 133 cod. pen., ma la valutazione operata sui singoli elementi (es. pluralità del materiale del reato, inserimento in organizzazione criminale) è rispettosa del suo potere discrezionale se adeguatamente motivata.
- La valutazione della riabilitazione deve emergere chiaramente dai certificati e dagli atti ufficiali; dichiarazioni difensive generiche non sono sufficienti a contrastare la prova della recidiva nei registri ufficiali.
- La Corte di cassazione non sostituisce il proprio giudizio di merito a quello del giudice di merito: molte censure relative a diversa valutazione dei fatti sono inammissibili o manifestamente infondate quando si tratta di rivalutazioni di merito.
- Se un ricorso è manifestamente inammissibile o infondato può comportare la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., se emergono profili di colpa nell'impugnazione.
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