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Sentenza

Sentenza n. 596/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502513

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Giudice del Lavoro, n. 398/2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, docente a tempo indeterminato, ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Treviso n. 398/2025. Tale sentenza aveva accertato il diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata nei servizi a tempo determinato prestati negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2018/2019 e aveva condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive, al riconoscimento dell’anzianità di servizio e all’attribuzione della progressione stipendiale spettante, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dalla diffida del 24 settembre 2020, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La ricorrente ha rappresentato che la pronuncia non era stata spontaneamente eseguita. Il Ministero, benché ritualmente notificato, non si è costituito. È stata inoltre formulata domanda di condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Treviso, ormai passata in giudicato, e che la pronuncia era stata notificata al Ministero il 23 maggio 2025. Ha quindi ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, assegnandogli novanta giorni dalla comunicazione dell’inadempimento. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente della stessa Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenendo sufficiente il termine assegnato e la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; nel caso concreto, il TAR ne ha ritenuto integrati i presupposti in ragione del giudicato e dell’inottemperanza ministeriale.

  • art. 114 c.p.a.

    La norma disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, su domanda, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere disposta quale misura coercitiva dell’adempimento; nel caso concreto è stata negata perché il giudice ha ritenuto adeguati il termine assegnato all’Amministrazione e la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La disposizione è richiamata tra le condizioni ritenute soddisfatte per procedere all’esecuzione della sentenza nei confronti dell’Amministrazione, anche in relazione alla notificazione della pronuncia.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, non sia stata spontaneamente eseguita dall’amministrazione soccombente.
  • Accertata l’inottemperanza a un giudicato di condanna nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario della stessa amministrazione debitrice, anche mediante delega, quando tale soluzione sia idonea ad assicurare l’esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione alle circostanze concrete, il termine assegnato per l’adempimento e la nomina del commissario ad acta siano ritenuti strumenti sufficienti a garantire l’esecuzione.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non spetta alcun compenso per l’esercizio delle funzioni commissariali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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