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Sentenza

Sentenza n. 454/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato protocollo P-FR/L/Q/2023/103282, emesso in data 24/02/2025 dallo SUI di Frosinone ed in pari data notificato a mezzo comunicazione sul portale SUI.

Giustizia amministrativa202500338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, adottato dallo Sportello unico per l'immigrazione di Frosinone

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato già rilasciato per l'assunzione di un lavoratore extracomunitario. Ha dedotto la violazione e l'errata interpretazione degli artt. 21-octies, comma 1, e 21-nonies della l. 241/1990, il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 5 del d.lgs. 286/1998, nonché l'eccesso di potere per difetto dei presupposti. In particolare, ha sostenuto che l'amministrazione non avrebbe esaminato la documentazione trasmessa via PEC il 7 febbraio 2025 in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento, né avrebbe esplicitato adeguatamente le ragioni della revoca. Secondo il ricorrente, la revoca avrebbe avuto sostanzialmente natura di annullamento d'ufficio e avrebbe quindi richiesto l'indicazione di un interesse pubblico concreto e attuale e la comparazione con l'interesse privato, ai sensi dell'art. 21-nonies della l. 241/1990. Ha inoltre invocato gli elementi sopravvenuti previsti dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, sostenendo che la disponibilità dei requisiti sostanziali avrebbe dovuto consentire una valutazione favorevole nonostante eventuali carenze formali. Il ricorrente ha altresì depositato documentazione il giorno antecedente all'udienza, che il TAR ha escluso dal fascicolo perché tardiva.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha confermato la legittimità della revoca. In via preliminare ha disposto lo stralcio della documentazione depositata il 14 aprile 2026, perché tardiva rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a., dichiarando di non poterne tenere conto. Nel merito, ha qualificato la revoca prevista dall'art. 42, comma 2, del d.l. 73/2022 come fattispecie speciale e vincolata, distinta sia dalla revoca ordinaria ex art. 21-quinquies sia dall'annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies della l. 241/1990. La norma consente il rilascio del nulla osta entro trenta giorni anche quando non siano ancora state acquisite tutte le informazioni sugli elementi ostativi, ma impone la revoca qualora tali elementi siano accertati successivamente. Ne consegue che non occorrono né una sopravvenienza in senso proprio, né una specifica ragione di interesse pubblico, né la comparazione tra interessi pubblici e privati. Nel caso concreto l'amministrazione aveva segnalato numerose carenze: richiesta di idoneità alloggiativa priva di firma, data e timbro e riferita a un alloggio diverso; sostituzione del DURC con un'autocertificazione; mancanza della cessione di fabbricato; asseverazione incompleta; assenza della proposta di contratto; verifica presso il centro per l'impiego priva di timbro e delle ricevute di invio e consegna. Il ricorrente non ha dimostrato di avere trasmesso, con la PEC del 7 febbraio 2025, documenti idonei a superare tali carenze: agli atti risultava soltanto la ricevuta di consegna e accettazione della PEC, senza il contenuto degli allegati né allegazioni specifiche sul loro contenuto. I documenti prodotti in giudizio non risultavano inoltre trasmessi all'amministrazione durante il procedimento e non erano comunque sufficienti a colmare tutte le carenze. È stata quindi ritenuta adeguata la motivazione del provvedimento, riferita ai presupposti della speciale revoca vincolata. La censura relativa all'art. 5 del d.lgs. 286/1998 è stata respinta perché la disposizione riguarda il permesso di soggiorno e non la revoca del nulla osta, oltre che per l'indeterminatezza della doglianza sulle asserite sopravvenienze. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 2, d.l. 21 giugno 2022, n. 73, conv. dalla l. 4 agosto 2022, n. 122

    Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale; al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.

    La disposizione introduce una revoca speciale e vincolata: se, dopo il rilascio accelerato del nulla osta, vengono accertati gli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. 286/1998, l'amministrazione deve revocare il nulla osta, senza necessità dei presupposti dell'autotutela ordinaria.

  • art. 22 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Individua, insieme all'art. 24, gli elementi ostativi il cui successivo accertamento determina la revoca del nulla osta ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.l. 73/2022.

  • art. 24 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Individua, insieme all'art. 22, gli elementi ostativi il cui successivo accertamento determina la revoca del nulla osta ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.l. 73/2022.

  • art. 21-quinquies l. 7 agosto 1990, n. 241

    È richiamato come paradigma generale della revoca, dal quale la revoca speciale del nulla osta si distingue perché non richiede sopravvenienze né valutazioni sulla rispondenza del provvedimento all'interesse pubblico.

  • art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241

    Non si applica alla revoca speciale prevista dall'art. 42, comma 2, del d.l. 73/2022, poiché questa non è qualificabile come annullamento d'ufficio e non richiede interesse pubblico concreto né comparazione degli interessi.

  • art. 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La disposizione, relativa al rilascio del permesso di soggiorno, non è applicabile alla diversa fattispecie della revoca del nulla osta al lavoro subordinato.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il termine per il deposito di documenti è perentorio; la documentazione depositata oltre tale termine non può essere utilizzata ai fini della decisione.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta al lavoro subordinato prevista dall'art. 42, comma 2, del d.l. 73/2022, convertito dalla l. 122/2022, costituisce una fattispecie speciale e vincolata, distinta dalla revoca ex art. 21-quinquies e dall'annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies della l. 241/1990.
  • Quando il nulla osta è stato rilasciato entro il termine accelerato previsto dalla disciplina speciale senza che siano state previamente acquisite tutte le informazioni sugli elementi ostativi, il successivo accertamento di tali elementi impone la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.
  • La revoca speciale del nulla osta non richiede la dimostrazione di una sopravvenienza in senso proprio, l'indicazione di una specifica ragione di interesse pubblico o la comparazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, trattandosi di un potere vincolato.
  • La mera ricevuta di consegna e accettazione di una PEC non dimostra il contenuto della documentazione trasmessa; chi contesta la revoca deve allegare e provare che, nel procedimento, siano stati effettivamente trasmessi documenti idonei a superare le carenze contestate.
  • La documentazione depositata oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 73, comma 1, c.p.a. deve essere espunta dal fascicolo e non può essere valutata dal giudice ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutelaMotivazione del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

Testo integrale

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