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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13531/2026 del 10/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da una domanda di risarcimento dei danni proposta da un privato contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, assumendo che diversi magistrati in servizio presso uffici giudiziari di Reggio Calabria, Catanzaro, Catania e Messina avessero omesso di esercitare i poteri d'ufficio, trascurato o abusato delle proprie prerogative in relazione a numerose denunce e istanze presentate dall'interessato. Il tribunale ha rigettato la domanda; la Corte d'appello di Salerno ha confermato il rigetto, ritenendo insussistente qualsiasi comportamento illecito dei magistrati e, per quanto rilevante in rito, affrontando anche i profili di competenza territoriale nei limiti del distretto di Catanzaro. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a dodici motivi: ha contestato, tra l'altro, il diniego della discussione orale in appello e in primo grado, la motivazione sulla competenza territoriale e sulla necessità di domande distinte per ciascun magistrato, la declaratoria di inammissibilità di alcuni motivi di appello per difetto di specificità o di interesse, la pretesa omessa valutazione di atti difensivi e della comparsa conclusionale, la dedotta violazione di norme penali e processuali relative agli obblighi di risposta dei magistrati, e infine la lamentata mancata collegialità effettiva della decisione di appello. La Corte di cassazione ha esaminato i motivi e li ha reputati, a seconda dei casi, infondati o inammissibili, confermando la correttezza delle statuizioni della Corte territoriale sia sul rito sia sul merito processuale delle censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi al diniego della discussione orale in appello e alla competenza territoriale nelle azioni risarcitorie contro magistrati, affermando la corretta applicazione del rito introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 e del regime previgente, nonché la necessità di distinguere le condotte dei singoli magistrati ai fini del foro competente. Ha dichiarato inammissibili o infondati gli ulteriori motivi perché generici, costruiti su presupposti di fatto non desumibili dalla sentenza impugnata, diretti a una rivalutazione del merito o fondati su asseriti vizi processuali privi di concreta lesione del diritto di difesa. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'amministrazione intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 149/2022, art. 35, comma 4

    Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo [...] si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023

    La disciplina processuale riformata si applica all'appello proposto dopo il 28 febbraio 2023, sicché nel caso concreto trovava applicazione il nuovo rito di decisione dell'appello senza discussione orale, salvo i casi previsti dalla legge.

  • art. 352 c.p.c.

    la causa d'appello è decisa senza discussione orale, salvo che l'istruttore non ritenga di procedere ai sensi dell'articolo 350-bis

    Nel rito d'appello riformato, la discussione orale non è più una modalità ordinaria su istanza di parte, ma un modulo eccezionale rimesso ai presupposti normativi richiamati.

  • art. 350-bis c.p.c.

    Nei casi di cui agli articoli 348-bis e 350, terzo comma, il giudice procede ai sensi dell'articolo 281-sexies

    La trattazione orale è ammessa quando l'impugnazione appaia inammissibile, manifestamente infondata o manifestamente fondata, oppure per ridotta complessità o urgenza.

  • art. 348-bis c.p.c.

    inammissibile o manifestamente infondata

    La discussione orale in appello è collegata ai casi di filtro per inammissibilità o manifesta infondatezza dell'impugnazione.

  • art. 350, comma 3, c.p.c.

    manifestamente fondata [...] ridotta complessità o dell'urgenza della causa

    La discussione orale può essere disposta anche quando l'impugnazione appare manifestamente fondata o quando la causa lo richieda per semplicità o urgenza.

  • art. 275 c.p.c.

    nel precisare le conclusioni

    Nel regime previgente la richiesta di discussione orale era facoltativa e richiedeva una rituale istanza secondo le forme di legge, non bastando un generico richiamo agli scritti difensivi.

  • art. 190 c.p.c.

    termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica

    La parte che abbia avuto a disposizione i termini di replica non può lamentare, senza rituale richiesta di discussione, una lesione del contraddittorio per il solo mancato svolgimento della discussione orale.

  • art. 354 c.p.c.

    ipotesi tassative di rimessione al giudice di primo grado

    Anche ove una doglianza processuale fosse fondata, essa non comporta automaticamente la rimessione al primo giudice se non rientra nei casi tassativi previsti dalla norma.

  • art. 31 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nei motivi sulla connessione di domande e competenza territoriale.

  • art. 38, commi 1 e 3, c.p.c.

    La competenza territoriale inderogabile può e deve essere rilevata anche d'ufficio; la parte che eccepisce il difetto di competenza non è tenuta a indicare fori alternativi.

  • art. 40 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la connessione tra le domande; la Corte ha escluso la sussistenza di una connessione idonea a giustificare la trattazione unitaria.

  • art. 42 c.p.c.

    Norma richiamata nel contesto delle censure sulla competenza e sulle ordinanze di rimessione.

  • art. 44 c.p.c.

    Norma richiamata nel contesto del regime delle questioni di competenza.

  • art. 45 c.p.c.

    Norma richiamata nel contesto del regime delle questioni di competenza.

  • art. 39 c.p.c.

    Esclusa l'applicabilità della litispendenza quando le domande riguardano condotte autonome di diversi magistrati e dunque differenti cause petendi.

  • art. 33 c.p.c.

    Inapplicabile al foro speciale inderogabile previsto per le azioni di responsabilità civile del magistrato.

  • art. 4 l. n. 117/1988

    Individua il tribunale competente per le azioni risarcitorie contro magistrati nel tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello determinato secondo i criteri richiamati dalla legge.

  • art. 3 l. n. 420/1998

    Ha modificato l'art. 4 della l. n. 117/1988; la Corte ha applicato il testo risultante dalla modifica.

  • art. 11 c.p.p.

    Richiamato per l'individuazione del tribunale competente nelle azioni di responsabilità civile del magistrato.

  • art. 1 disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata per determinare il distretto di competenza del tribunale del capoluogo.

  • d.lgs. n. 271/1989, art. 1

    Richiamato quale disposizione attuativa del codice di procedura penale ai fini dell'individuazione del foro competente.

  • art. 13 l. n. 117/1988

    La Corte ha rilevato che la parte non aveva proposto una domanda fondata su tale norma, ma solo una richiesta di accertamento incidentale dei reati ai fini del risarcimento ex art. 2043 c.c.

  • art. 2043 c.c.

    È stata richiamata come base della domanda risarcitoria proposta dal privato, distinta da una domanda ex art. 13 l. n. 117/1988.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere censure specifiche e argomentate; motivi generici o assertivi sono inammissibili.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso l'omessa pronuncia quando la questione sia stata comunque superata implicitamente dalla soluzione di altro profilo incompatibile.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione è ravvisabile solo se il discorso giustificativo sia effettivamente mancante o meramente apparente nel testo della sentenza.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono state richiamate le varie ipotesi di ricorso, ma la Corte ha escluso che i motivi denunciassero validamente errori di diritto o vizi motivazionali nei limiti consentiti.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato dai ricorrenti per denunciare nullità processuali e vizi di motivazione apparente.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla dedotta violazione di legge sostanziale sull'obbligo di risposta del magistrato.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    Richiamato per il limite al vizio di motivazione in presenza di doppia conforme e per la deducibilità del vizio ex art. 132 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 50-bis, n. 7, c.p.c.

    Norma richiamata nel motivo sulla collegialità della decisione d'appello.

  • art. 54 c.p.c.

    Norma richiamata nel motivo sulla collegialità della decisione d'appello.

  • art. 359 c.p.c.

    Norma richiamata nel motivo sul diniego della discussione orale e sulla collegialità.

  • art. 275 c.p.c.

    Norma richiamata anche in relazione al vecchio rito e alla discussione orale in primo grado.

  • art. 328 c.p.

    Il ricorrente lo invocava per sostenere l'illiceità della mancata risposta del pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto l'argomento improprio rispetto all'attività giurisdizionale.

  • d.lgs. n. 106/2006, artt. 1, 2, 6

    Norme richiamate dal ricorrente nei motivi relativi agli obblighi del pubblico ministero.

  • d.lgs. n. 160/2006, art. 11, comma 4, lett. f)

    Norma richiamata dal ricorrente nel quadro delle doglianze sui magistrati.

  • d.lgs. n. 109/2006, art. 2, comma 1, lett. dd) ed ee)

    Norme richiamate dal ricorrente nel quadro delle doglianze disciplinari sui magistrati.

  • artt. 90, 121, 124, 125, comma 3, 331 e 361 c.p.p.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere gli obblighi processuali del procuratore e del giudice nelle indagini preliminari.

  • art. 410-bis c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'attività del pubblico ministero e ai poteri di controllo del denunciante.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dal ricorrente per censurare la qualità della motivazione e il diritto a un processo equo.

  • art. 13 CEDU

    Invocato dal ricorrente quale parametro di effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 47 CDFUE

    Richiamato dal ricorrente sul diritto a un ricorso effettivo e a una tutela giurisdizionale effettiva.

  • art. 24 Cost.

    Invocato in relazione al diritto di difesa e alla pienezza del contraddittorio.

  • art. 111 Cost.

    Invocato come parametro del giusto processo e della motivazione delle decisioni.

  • art. 1, comma 17, lett. e), l. n. 206/2021

    Richiamato dal ricorrente sul principio di chiarezza e sintesi degli atti processuali.

  • art. 46 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di sintesi e chiarezza degli atti.

  • d.m. 7 agosto 2023, n. 110

    Richiamato dal ricorrente in tema di redazione degli atti processuali.

Massime di principio

  • Nel rito d'appello disciplinato dal d.lgs. n. 149/2022 la trattazione orale non è configurata come facoltà generalizzata delle parti, ma come evenienza tipizzata dal legislatore; il giudice può disporla solo nei casi espressamente previsti dalla legge oppure se ricorrono i presupposti di ridotta complessità o urgenza.
  • Nel regime previgente alla riforma, la discussione orale in appello richiedeva una rituale e duplice richiesta della parte; un generico rinvio agli scritti difensivi o una mera manifestazione anticipata di volontà non sono sufficienti a fondare la nullità della decisione.
  • Nelle azioni di responsabilità civile dei magistrati, il foro previsto dalla legge speciale è inderogabile ed esclusivo e prevale sulle regole ordinarie di competenza territoriale; quando le condotte denunciate riguardano magistrati diversi e uffici diversi, le domande devono essere ricondotte ai rispettivi fori competenti, senza litispendenza automatica.
  • Ai fini dell'eccezione di incompetenza per territorio inderogabile, la parte convenuta non è tenuta a indicare tutti i possibili fori alternativi, essendo sufficiente dedurre il foro speciale previsto dalla legge.
  • In cassazione non sono ammissibili censure generiche, congetturali o volte alla mera rilettura del merito; il ricorrente deve individuare con precisione l'errore di diritto o il vizio motivazionale effettivamente ravvisabile nel testo della sentenza impugnata.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la questione dedotta risulti implicitamente assorbita dalla soluzione data ad altro profilo incompatibile; la censura va allora inquadrata, se del caso, come violazione di legge o difetto di motivazione, non come mera omissione decisoria.
  • Non esiste un obbligo del giudice di rispondere analiticamente a ogni singola argomentazione o tesi non accolta, purché la motivazione consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito e di comprendere le ragioni della decisione.
  • L'asserita violazione di regole processuali è censurabile in cassazione solo se la parte alleghi un concreto pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione, non già un mero vizio astratto del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenzaSpese di liteResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessarioGiudicato

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