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Sentenza

Sentenza n. 2727/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento - a) del silenzio serbato dall'Amministrazione resistente a fronte dell'istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e 25 Legge n. 241/1990 s.m.i., avente ad oggetto “Nomine finalizzate al ruolo ex art. 59 D.L. n. 73/2021 e D.L. n. 44/2023. GPS Napoli - I Fascia - c.d.c. ADMM. Prof.ssa -OMISSIS-. Istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. L. n. 241/1990 smi”, trasmessa a mezzo PEC in data 18 settembre 2025, con la quale la ricorrente ha chiesto, all'Amministrazione resistente, di accedere, prendere in visione ed estrarre copia di tutta la documentazione inerente ed ivi precipuamente indicata; - b) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali; nonché per l'accertamento e la declaratoria, in favore della ricorrente, del diritto di accesso ai documenti richiesti, con contestuale emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti, ex art. 116, comma 4, c.p.a.;

Giustizia amministrativa202506652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 18 settembre 2025 relativa alle nomine finalizzate all'immissione in ruolo da GPS, classe ADMM

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente candidata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, collocata al n. 40 della GPS di Napoli, I fascia, classe ADMM, con 182 punti, aveva partecipato alla procedura di nomina finalizzata all'immissione in ruolo e indicato le sedi di preferenza. Nonostante la propria posizione, non era stata immessa in ruolo, mentre altri docenti collocati in posizione deteriore risultavano destinatari di nomina. Per verificare il punteggio, il possesso di eventuali titoli di riserva o precedenza e le domande di partecipazione degli altri candidati nominativamente individuati, presentava istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990. L'amministrazione lasciava decorrere il termine di trenta giorni senza rispondere. La ricorrente deduceva la violazione degli artt. 22, 24 e 25 della l. n. 241/1990, dell'art. 2 della medesima legge e dei principi generali del procedimento amministrativo, nonché lo sviamento. Nel corso del giudizio il TAR ordinava per due volte all'USR Campania di fornire chiarimenti, ma l'amministrazione rimaneva inadempiente.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso. Ritiene sussistente un interesse diretto, concreto e attuale della ricorrente, poiché l'accesso è funzionale a verificare eventuali pregiudizi derivanti dalla valutazione dei titoli degli altri candidati e a tutelare le proprie posizioni giuridiche anche in sede processuale. Esclude che, in una procedura selettiva, le domande, i documenti prodotti, i verbali, le schede di valutazione e gli altri atti della procedura siano normalmente sottratti all'accesso per esigenze di riservatezza: la comparazione tra i candidati costituisce l'essenza della selezione e tali documenti, salvo esigenze concrete relative a dati particolarmente riservati, non restano nella sfera personale dei partecipanti. I candidati utilmente collocati non assumono, di regola, la qualità di controinteressati tecnici rispetto all'accesso richiesto da altro partecipante, ferma la necessità di valutare in concreto eventuali esigenze di tutela della sfera riservata. Nel caso concreto, inoltre, il ricorso era stato notificato ad almeno due potenziali controinteressati. Non emergendo alcuna causa tassativa di esclusione ai sensi dell'art. 24 della l. n. 241/1990, il silenzio-rigetto è dichiarato illegittimo e viene accertato il diritto della ricorrente di prendere visione ed estrarre copia degli atti richiesti. Le amministrazioni sono ordinate, ciascuna per la propria competenza, a consentire l'accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, previo pagamento dei diritti. Il comportamento processuale omissivo dell'amministrazione, rimasta inadempiente anche agli ordini istruttori, è valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. Le amministrazioni sono condannate in solido alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • artt. 22-25 l. 241/1990

    In materia di pubblici concorsi, le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi.

    L'accesso documentale è riconosciuto quando il partecipante dimostri un interesse diretto, concreto e attuale collegato alla verifica della regolarità della procedura e alla tutela della propria posizione; gli atti della selezione sono normalmente ostensibili, salvo specifiche e concrete esigenze di riservatezza.

  • art. 2 l. 241/1990

    L'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento di accesso con un riscontro entro il termine previsto; il silenzio protratto integra il silenzio-rigetto impugnabile.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Il giudice può trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti; l'inerzia dell'amministrazione che non risponda neppure agli ordini istruttori può concorrere a fondare la decisione.

  • art. 116 c.p.a.

    Nel giudizio avverso il diniego o il silenzio sull'accesso, il giudice può accertare il diritto all'ostensione e ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti entro un termine stabilito.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese liquidate in favore della parte vittoriosa possono essere attribuite ai difensori che ne abbiano fatto richiesta dichiarando di averne anticipato gli esborsi.

Massime di principio

  • Il partecipante a una procedura selettiva possiede un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso agli atti relativi agli altri candidati quando l'ostensione sia funzionale a verificare la correttezza della valutazione, l'attribuzione dei punteggi, il possesso di titoli di riserva o precedenza e la lesione della propria posizione.
  • Nelle procedure selettive, le domande di partecipazione, i documenti prodotti, i verbali, le schede di valutazione e gli elaborati sono normalmente ostensibili agli altri partecipanti, poiché la comparazione dei candidati costituisce l'essenza della selezione; l'accesso può essere limitato soltanto in presenza di concrete ed effettive esigenze di tutela di dati riservati particolarmente vulnerabili.
  • Il candidato utilmente collocato in una procedura selettiva non è, di regola, controinteressato in senso tecnico rispetto all'accesso richiesto da altro partecipante agli atti della medesima procedura, salvo che siano specificamente coinvolte esigenze concrete di protezione della sua sfera riservata.
  • Il silenzio dell'amministrazione protratto oltre il termine previsto sull'istanza di accesso determina un silenzio-rigetto illegittimo quando sussista l'interesse ostensivo e non ricorra una delle cause tassative di esclusione previste dalla legge.
  • Nel giudizio sull'accesso, l'amministrazione che non fornisca chiarimenti neppure in esecuzione di ordini istruttori del giudice espone il proprio comportamento a una valutazione probatoria sfavorevole ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti specialiPersonale scolastico
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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