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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03175/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte convenuta)

La controversia

La controversia riguarda un compendio immobiliare in Sarzana e la sua intestazione tra coniugi e terza proprietaria. In primo grado un coniuge aveva chiesto, in via principale, la declaratoria di nullità per simulazione di un atto di compravendita del 1974, assunto come donazione dissimulata, e, in via subordinata, il riconoscimento della comproprietà sugli immobili acquistati successivamente dalla moglie nel 1982. La corte d'appello ha ritenuto ammissibile la domanda subordinata, ha accertato che gli acquisti del 1982, effettuati in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale, ricadevano nella comunione tra i coniugi e ha attribuito al marito quote di comproprietà pari al 50% di una porzione e al 25% di altre porzioni, sulla base degli atti notarili e della CTU. La ricorrente ha impugnato la sentenza con tre motivi: 1) ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la domanda subordinata decisa in appello fosse nuova perché riferita agli atti del 1982 e non a quelli del 1974; 2) violazione delle norme sulla comunione legale e sulla proprietà, contestando che il marito fosse stato ritenuto comproprietario di quote già nella titolarità esclusiva della moglie o su porzioni catastali asseritamente inesistenti, e lamentando che la corte avesse attribuito efficacia costitutiva agli accatastamenti anziché ai titoli di acquisto; 3) violazione delle regole sulle spese processuali, per avere la corte condannato la convenuta al pagamento delle spese anche nei confronti della terza chiamata, che era stata evocata solo per la domanda principale poi rigettata ed era rimasta estranea alla domanda subordinata accolta.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta la declaratoria di ammissibilità della domanda subordinata e la qualificazione degli acquisti del 1982 come beni caduti in comunione legale, con conseguente attribuzione al coniuge della quota di comproprietà derivante ex lege. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la terza chiamata in causa era stata coinvolta solo in relazione alla domanda principale di simulazione, definitivamente rigettata, e che pertanto non poteva essere posta a carico della convenuta soccombente sulla diversa domanda subordinata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione per nuovo esame limitato alle spese e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    La mancata produzione della sentenza impugnata con la relata di notificazione non comporta improcedibilità se dagli atti risulta comunque la tempestività del ricorso rispetto al termine breve.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare su domanda diversa da quella proposta; nel caso concreto, tuttavia, la domanda subordinata era già contenuta nell'atto introduttivo e quindi non vi è stata ultrapetizione.

  • art. 163, comma 3, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere il difetto di specificità della domanda e la novità della pretesa, ma la censura è stata respinta perché la domanda subordinata risultava già formulata in citazione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Utilizzato come parametro per le doglianze di violazione di legge sui primi due motivi e sulle spese.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato per dedurre omesso esame di fatti decisivi, ma le doglianze sono state ritenute in parte inammissibili e in parte infondate.

  • art. 179 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma la Corte ha applicato invece la regola della comunione legale per gli acquisti compiuti durante il matrimonio.

  • art. 228, comma 2, l. n. 151/1975

    La Corte richiama la norma transitoria per osservare che, in mancanza di dichiarazione contraria, i beni acquistati dopo il termine previsto ricadono nel regime di comunione legale.

  • art. 922 c.c.

    La proprietà si acquista per effetto dei titoli di provenienza; gli accatastamenti hanno natura meramente dichiarativa e non costitutiva.

  • art. 42, comma 2, Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso come fondamento del diritto di proprietà, ma non è stato decisivo per escludere l'efficacia degli acquisti in comunione legale.

  • art. 1117 n. 1 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo ma non assunto a base decisiva della decisione.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, senza una specifica statuizione autonoma della Corte.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, ma devono essere poste a carico della parte effettivamente soccombente rispetto alla specifica domanda cui il terzo è rimasto estraneo.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese, ma la decisione si è concentrata soprattutto sull'individuazione della parte soccombente.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente che deduce l'erronea valutazione di documenti deve indicarne esattamente la sede processuale e trascriverne o riassumerne il contenuto; altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    Usato come parametro temporale per verificare la tempestività della notifica del ricorso.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Il travisamento di fatto conseguente a inesatta percezione della documentazione integra, in astratto, un vizio da revocazione e non un motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 177, comma 1, lett. a), c.c.

    La comunione legale comprende tutti gli acquisti compiuti dai coniugi durante il matrimonio, anche quelli effettuati separatamente, e si determina automaticamente.

  • Cass. n. 11386 del 2019

    Richiamata per affermare che la relazione tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso può bastare a escludere l'improcedibilità.

  • Cass. n. 24048 del 2021

    Richiamata per il principio secondo cui, per censurare l'inammissibilità di un motivo di appello per difetto di specificità, occorre indicarne nel ricorso le ragioni in modo autosufficiente.

  • Cass. n. 20240 del 2015

    Richiamata sul travisamento di fatto quale vizio da revocazione.

  • Cass. n. 16659 del 2011

    Richiamata sul travisamento di fatto quale vizio da revocazione.

  • Cass. n. 4056 del 2009

    Richiamata sul travisamento di fatto quale vizio da revocazione.

  • Cass. n. 26174 del 2014

    Richiamata per l'onere di specificazione e trascrizione del contenuto dei documenti nel ricorso per cassazione.

  • Cass. n. 19048 del 2016

    Richiamata per l'onere di specificazione e trascrizione del contenuto dei documenti nel ricorso per cassazione.

  • Cass. n. 2966 del 2011

    Richiamata per l'onere di specificazione e trascrizione del contenuto dei documenti nel ricorso per cassazione.

  • Cass. SU n. 8950 del 2022

    Richiamata per chiarire che l'autosufficienza del ricorso non va intesa in modo eccessivamente formalistico, ma richiede comunque l'indicazione puntuale del contenuto degli atti rilevanti.

  • Cass. SU n. 34469 del 2019

    Richiamata per l'inammissibilità delle censure fondate su documenti non riprodotti o riassunti nel ricorso.

  • Cass. n. 18695 del 2021

    Richiamata per l'inammissibilità delle censure basate su documenti non adeguatamente riprodotti nel ricorso.

  • Cass. n. 12259 del 2022

    Richiamata come eccezione al rigoroso onere di trascrizione quando il documento abbia contenuto prestabilito.

  • Cass. n. 1506 del 2018

    Richiamata a sostegno del principio per cui la comunione legale ha per oggetto tutti gli acquisti compiuti in costanza di matrimonio.

  • Cass. n. 1548 del 2008

    Richiamata a sostegno del principio per cui gli acquisti in costanza di matrimonio cadono automaticamente in comunione.

  • Cass. n. 33430 del 2019

    Richiamata dalla ricorrente per segnalare che il ricorso avverso la sentenza non definitiva era stato già rigettato.

  • sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28/10/2021

    Richiamata nel bilanciamento tra principio di autosufficienza e divieto di formalismo eccessivo nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La domanda subordinata è ammissibile se, pur articolata in modo riferito alla diversa evoluzione materiale/catastale del bene, risulti già contenuta nell'atto introduttivo e coerente con il petitum originario; il giudice d'appello non incorre in ultrapetizione se decide entro quel perimetro.
  • Nel regime di comunione legale, gli acquisti compiuti da uno dei coniugi durante il matrimonio cadono automaticamente in comunione, anche se l'atto è intestato a uno solo dei coniugi e anche se il bene deriva da successivi frazionamenti o accatastamenti.
  • Le operazioni catastali hanno efficacia meramente dichiarativa e non possono attribuire o trasferire la proprietà in assenza di un valido titolo di acquisto.
  • Nel ricorso per cassazione che denunci l'erronea valutazione di documenti o atti di causa, il ricorrente deve rispettare l'onere di autosufficienza indicando con precisione il contenuto del documento e la sua collocazione processuale; la mera menzione del documento o il rinvio agli atti non bastano.
  • Il travisamento di fatto derivante da una percezione erronea del contenuto documentale, quando il giudice ponga a base della decisione un dato incompatibile con gli atti, integra di regola un vizio da revocazione e non un motivo di ricorso per cassazione.
  • Le spese processuali possono essere poste a carico solo della parte effettivamente soccombente rispetto alla specifica domanda cui il destinatario delle spese è rimasto estraneo; la chiamata del terzo per una domanda poi rigettata non consente di imputargli le spese relative a una domanda diversa e accolta contro altra parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSeparazioneProprietà
RamiProcesso civileFamigliaDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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