Cassazione Penale, Sentenza n. 23043/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 23/11/2022 che aveva confermato l'ordinanza del GIP del 18/10/2022 con cui era stato rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata con provvedimento del 10/10/2022. L'indagato contestava: a) la permanenza dell'interesse a proporre il ricorso nonostante la successiva sostituzione della misura con obbligo di presentazione alla P.G.; b) la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al pericolo di reiterazione dei reati (attualità del pericolo) e alla mancata valutazione della proporzionalità e adeguatezza della misura, rilevando il tempo trascorso, l'assenza di pendenze ulteriori, e la mancata prova del concorso di eventuali collaboratori nella perpetrazione di illeciti.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per due ragioni: (1) carenza di interesse alla decisione, poiché la misura cautelare degli arresti domiciliari era stata nel frattempo revocata e sostituita dall'obbligo di presentazione, cosicché l'eventuale accoglimento sarebbe privo di efficacia; (2) manifesta infondatezza e difetto di corrispondenza dell'impugnazione, che in realtà mirava a censurare l'ordinanza "genetica" (applicativa) e non le ragioni di cautela emerse in sede di riesame o conseguenti all'interrogatorio di garanzia (ai sensi dell'art. 299 c.p.p.). Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per colpa.
Norme richiamate
art. 568, comma 4, codice di procedura penale
Richiede un interesse concreto e attuale alla decisione quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione; tale interesse deve persistere fino al momento della decisione, pertanto la revoca della misura nel frattempo fa venir meno l'interesse a proseguire.
art. 299 codice di procedura penale
Disciplina il procedimento incidentale cautelare e delimita l'ambito del riesame della misura: il sub-procedimento cautelare non è lo strumento idoneo per una rinnovata e generale censura dell'ordinanza 'genetica', ma per valutare eventuali modifiche delle ragioni di cautela sopravvenute, ad esempio in conseguenza dell'interrogatorio di garanzia.
Sez. U., n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta) e Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021 (Tonti)
Giurisprudenza consolidata secondo cui è inammissibile il ricorso contro provvedimenti cautelari confermati in riesame se l'imputato è stato rimesso in libertà nel frattempo, perché l'eventuale accoglimento non produrrebbe effetti concreti.
Massime di principio
- L'interesse a impugnare un provvedimento cautelare dev'essere concreto e perdurare fino alla decisione: la revoca o la sostituzione della misura sopravvenuta rende inammissibile il ricorso per mancanza di interesse.
- Il procedimento incidentale cautelare (art. 299 c.p.p.) è finalizzato a valutare le modifiche delle ragioni di cautela sopravvenute (es. esito dell'interrogatorio di garanzia) e non a riesaminare integralmente o a criticare retrospettivamente l'ordinanza applicativa originaria.
- Se si contesta la proporzionalità o l'attualità del pericolo di reiterazione, la doglianza deve essere concretamente collegata a fatti nuovi o a elementi emersi in sede di interrogatorio; le affermazioni generiche sul tempo trascorso o sull'assenza di pendenze non sono sufficienti senza una motivazione probatoria o indiziaria precisa.
- Non è sufficiente invocare la possibilità che un diverso provvedimento cautelare possa essere adottato in contestazioni differenti per preservare l'interesse sull'impugnazione precedente: i provvedimenti cautelari sono autonomi e l'impugnazione deve mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio derivante dal singolo provvedimento impugnato.
- In caso di esito negativo dell'istanza di revoca, per evitare sanzioni per 'colpa' in sede di cassazione è importante formulare censure pertinenti rispetto all'ambito procedurale corretto e dimostrare l'esistenza di un interesse attuale alla decisione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22678/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22679/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22680/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22681/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22682/2023 del 25/05/2023
- Sentenza penale · 25 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22684/2023 del 25/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →