Cassazione Penale, Sentenza n. 47723/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il delitto di ricettazione. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione su due fronti: (1) contestava la valutazione del pericolo di reiterazione del reato, sostenendo che il Tribunale avesse valorizzato indici spuri (mancato radicamento in Italia) ignorando l'assenza di atti concreti e di precedenti penali, nonché il fatto che l'imputato era stato estradato e non si trovava più in Italia; (2) lamentava che non fosse stata considerata la possibilità della sospensione condizionale della pena e la modestia del danno (refurtiva costituita da borse danneggiate), con violazione del principio di proporzionalità della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso solo parzialmente. Ha ritenuto infondati i rilievi sulla valutazione del pericolo di reiterazione e sulla sua attualità: la Corte ha confermato che il Tribunale ha correttamente valorizzato le modalità del fatto, la quantità e qualità della refurtiva, il collegamento a circuiti malavitosi e la personale situazione dell'indagato (assenza di fissa dimora, mancanza di documenti, precedente con estradizione) come indizi di pericolosità. Ha inoltre precisato che, una volta ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione secondo l'art. 274 lett. c) c.p.p., il giudice non è tenuto a motivare circa la concedibilità della sospensione condizionale della pena. Tuttavia la Corte ha accolto il secondo motivo relativo alla scelta della misura, ritenendola carente sotto il profilo della ponderazione delle misure alternative e della proporzionalità: il Tribunale non ha adeguatamente valutato né motivato l'esclusione di misure non custodiali (obblighi, divieti di dimora, obblighi di presentazione), limitandosi ad affermare genericamente l'indisponibilità di un domicilio come motivo per la custodia. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla scelta della misura e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.
Norme richiamate
art. 611 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso in Cassazione; la Corte ha proceduto ai sensi di tale articolo
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
La Corte conferma che la valutazione del pericolo di reiterazione può fondarsi sulle modalità del fatto e sulla personalità dell'indagato (quantità/qualità della refurtiva, collegamenti con ambienti malavitosi, condizione personale come assenza di fissa dimora o documenti) e che detta valutazione costituisce parametro di riferimento per la cautela
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma invocata per il rinvio al Tribunale di Milano per rideterminare la misura, a seguito dell'annullamento parziale dell'ordinanza
Massime di principio
- La gravità del fatto e le modalità esecutive possono legittimamente concorrere alla valutazione del pericolo di reiterazione ai fini cautelari; non è limitante la mera incensuratezza se esistono altri indici di pericolosità
- L'attualità del pericolo non richiede l'imminenza di una nuova commissione del reato, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti (esigenze di sostentamento, collegamenti con circuiti delinquenziali, modalità del reato)
- Se il giudice ritiene sussistente il pericolo di reiterazione ai sensi dell'art. 274 c.1 lett. c), non è tenuto a motivare separatamente sulla prevedibile concessione della sospensione condizionale della pena
- L'assenza di un domicilio o il mancato radicamento non possono, di per sé, giustificare la scelta della misura custodiale senza una valutazione adeguata delle misure alternative e della proporzionalità; il giudice deve esaminare e motivare perché altri strumenti (obblighi, divieto di dimora, obbligo di firma) risultino insufficienti
- In presenza di elementi critici nella motivazione relativa alla scelta della misura cautelare, la decisione può essere annullata solo limitatamente a quella parte e rinviata al giudice di merito perché rivaluti la misura alla luce delle indicazioni della Corte
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47613/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47616/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47617/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47618/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47619/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47620/2024 del 31/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →