Cassazione Penale, Sentenza n. 7307/2024 del 19/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che ha confermato gli arresti domiciliari per fatti di acquisto di cocaina a scopo di cessione (capo 13: debito residuo verso fornitori di 3.960 euro; capo 14: acquisto e sequestro di 193 grammi lordi di cocaina). Contesta la gravità indiziaria e le esigenze cautelari denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione: a) omissione di motivazione e mera riproposizione dell'atto applicativo; b) venuta meno l'ipotesi associativa, dunque mancanza di gravità indiziaria anche sugli altri reati-fine; c) errata interpretazione delle intercettazioni, molte riguardanti terze persone; d) assenza degli indicatori tipici dell'attività di spaccio (conversazioni brevi/criptiche, incontri con acquirenti/fornitori, cassa/contatti numerosi); e) mancanza di stupefacente, strumenti di confezionamento o somme rilevanti nella disponibilità dell'indagato; f) possibile destinazione all'uso personale o carattere di lieve entità dei fatti; g) sui presupposti cautelari il Tribunale avrebbe valorizzato solo il curriculum criminale senza considerare adeguatamente l'aspetto oggettivo e senza provare l'inadeguatezza di misure non custodiali.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze sono aspecifiche e mirano a una rivalutazione del merito, vietata in questa sede. Ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la gravità indiziaria e l'esistenza di un ruolo gestionale del ricorrente nelle vicende criminose (riferimenti al rapporto con il figlio, consegne di denaro, rapporti con l'intermediario e con il fornitore). Ha altresì confermato che il pregresse condanne, unitamente alla natura organizzata dell'attività e alla prosecuzione dopo controlli di polizia, giustificano la prognosi di pericolo di reiterazione e la necessità della misura cautelare. Per effetto dell'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
La difesa aveva prospettato la riconducibilità dei fatti alla ipotesi di lieve entità prevista dal comma 5; la Corte però considera le risultanze investigative sufficienti a qualificare l'attività come destinata alla cessione e non come semplice uso personale o fatto di lieve entità, ritenendo persuasivo il quadro probatorio complessivo
codice di procedura penale, art. 616
Stabilisce l'obbligo di condannare il proponente del ricorso dichiarato inammissibile alle spese del procedimento e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte applica questa sanzione e fissa la somma in 3.000 euro
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per il principio che l'assenza di colpa del proponente nella determinazione dell'inammissibilità deve essere valutata con rigore; qui la Corte non ravvisa tale assenza e perciò conferma la condanna alla somma
Massime di principio
- La Corte di legittimità non è sede per una nuova valutazione di merito: i ricorsi che si limitano a esprimere dissenso sulla ricostruzione fattuale o sulle valutazioni di gravità indiziaria sono inammissibili.
- Per ottenere accoglimento in Cassazione contro misure cautelari, il ricorrente deve indicare vizi formali, errori di diritto o carenze motivazionali specifiche e non generiche, mostrando in modo puntuale la contraddittorietà o l'insufficienza delle risultanze utilizzate dal giudice.
- L'assenza di alcuni 'indicatori tipici' dell'attività di spaccio non preclude automaticamente la sussistenza del reato: il quadro probatorio va valutato nella sua globalità, tenendo conto di ruoli gestori o di raccordo fra più soggetti, consegne di denaro e rapporti con fornitori/intermediari.
- Il pregresso penale, specialmente con condanne per reati gravi (es. associazioni mafiose o narco-traffico), pesa sulla prognosi di pericolosità e può giustificare misure cautelari quando ricorra anche un'attività illecita non occasionale.
- Per contrastare efficacemente le esigenze cautelari occorre proporre misure alternative concrete e dimostrare, con elementi specifici, l'assenza di rischio di reiterazione (es. stabile lavoro, legami familiari, garanzie), non basandosi su generiche affermazioni.
- Ricorsi manifestamente inconsistenti possono comportare condanne alle spese e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende; pertanto valutare attentamente la fondatezza delle doglianze prima di proporre impugnazioni in Cassazione.
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