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Sentenza

Sentenza n. 9162/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento del 9 marzo 2023 di inidoneità in merito al concorso per l'assunzione di 1188 allievi agenti della Polizia di Stato (G.U. 4^ s.s. del 4.10.22), nonché dei verbali di visita medica, non cogniti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19.7.2023: della graduatoria, di cui al decreto datato 4.5.2023, ma pubblicato il 9.5.2023, conclusiva del concorso per l'assunzione di 1188 allievi agenti della Polizia di Stato; della cartella concorsuale medica afferente al sopraccitato concorso acquisita ex Lege n. 241/1990 in data 17.5.2023, nella parte in cui contiene la deliberazione di non inidoneità; della valutazione psicopatologica; dei test psicologici e quant'altro alla base della deliberata esclusione.

Giustizia amministrativa202306141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'andamento del giudizio.

TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di inidoneità medica e psicologica, nonché atti conseguenti di esclusione e graduatoria del concorso per l'assunzione di 1188 allievi agenti della Polizia di Stato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 9 marzo 2023 con cui era stata dichiarata inidonea nell'ambito del concorso per l'assunzione di 1188 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché i verbali di visita medica e, con motivi aggiunti, la graduatoria conclusiva, la cartella concorsuale medica, la deliberazione di inidoneità, la valutazione psicopatologica, i test psicologici e gli ulteriori atti posti a base dell'esclusione. Prima dell'udienza di discussione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della controversia.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della controversia nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione della controversia determina l'improcedibilità del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese di lite valutando l'andamento complessivo del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e idoneitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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