Sentenza del 08/05/2024 n. 392 - Corte di Giustizia UE
IVA - Conferimento in Società - Art.73, Dir. CE n.116 del 2006 - Conferimento in natura di beni immobili - Contropartita in azioni - Base imponibile - Valore nominale delle azioni - Accordo tra le società - Art.2 D.P.R. n.633/1972
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sul calcolo della base imponibile IVA per conferimenti in natura di immobili al capitale sociale di P. in cambio di azioni. Le società conferenti (W. e B.) hanno ricevuto azioni valutate al prezzo di emissione stabilito di comune accordo (PLN 35.287,19 per azione), mentre le autorità fiscali hanno ritenuto che la base imponibile dovesse essere determinata in base al valore nominale delle azioni (PLN 50 per azione), contestando quindi il diritto di P. alla detrazione dell'IVA calcolata sull'importo superiore risultante dal prezzo di emissione concordato.
La decisione
La Corte di giustizia UE ha stabilito che, ai sensi dell'art. 73 della direttiva 2006/112/CE, la base imponibile per un conferimento di immobili in cambio di azioni è determinata in funzione del corrispettivo effettivamente convenuto e ricevuto; se le parti hanno concordato che il corrispettivo è il valore di emissione delle azioni, tale valore di emissione deve essere preso a riferimento e non il mero valore nominale. La Corte ha però rimesso al giudice nazionale la verifica della realtà economica dell'operazione e la possibile esistenza di pratiche abusive; ha inoltre ricordato che le deroghe previste dall'art. 80 (valore normale) vanno interpretate restrittivamente e si applicano solo nei casi tassativamente previsti.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE - art. 73
La base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni
La base imponibile è il corrispettivo effettivamente convenuto e ricevuto; può consistere in elementi non monetari (es. azioni) e deve riflettere il valore soggettivo concordato dalle parti.
Direttiva 2006/112/CE - art. 74
Per le operazioni di prelievo o di destinazione ... la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal prezzo di costo
Norma di dettaglio per casi particolari; non si contrappone al principio generale dell'art. 73 relativo al corrispettivo effettivo nelle operazioni onerose.
Direttiva 2006/112/CE - art. 80
Gli Stati membri possono ... prendere misure affinché ... la base imponibile sia pari al valore normale in presenza di legami stretti o di abuso
Deroga restrittiva: gli Stati membri possono sostituire il corrispettivo convenuto con il valore normale solo nei casi tassativamente previsti (es. rapporti collegati); non può essere applicata in modo generalizzato per sostituire il corrispettivo effettivo senza verifiche concrete.
Legge polacca sull'IVA - art. 29a (ustawa o podatku od towarów i usług) par.1
La base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare ... comprese le sovvenzioni ...
Riproduce nel diritto nazionale il principio comunitario per cui la base imponibile corrisponde al corrispettivo effettivo; non impone automaticamente l'uso del valore nominale delle azioni.
Legge polacca sull'IVA - art. 86 par.1
I soggetti passivi hanno diritto a detrarre dall'imposta dovuta l'importo dell'imposta assolta a monte
Riconosce il diritto alla detrazione a condizione che le operazioni e le fatture riflettano la realtà economica; il diritto può essere escluso se le fatture non sono veritiere.
Legge polacca sull'IVA - art. 88 par.3a punto 4 lettera b
Le fatture ... che indicano importi non veritieri ... non costituiscono un presupposto per una riduzione dell'imposta dovuta
Consente alle autorità nazionali di rifiutare la detrazione se dimostrano che gli importi fatturati non corrispondono alla realtà economica; non impedisce però che il corrispettivo concordato e realmente ricevuto sia la base imponibile.
Massime di principio
- La base imponibile IVA è il corrispettivo effettivamente convenuto e ricevuto; quando il pagamento è in natura (es. azioni), conta il valore che le parti hanno concordato per quelle azioni.
- Se le parti concordano che il corrispettivo è il valore di emissione delle azioni, tale valore deve essere preso come base imponibile, non il valore nominale, salvo prova di artificiosità o abuso.
- Le autorità fiscali possono contestare il diritto alla detrazione se dimostrano che le fatture non rispecchiano la realtà economica o se sussiste abuso; il giudice nazionale deve verificare la sostanza economica dell'operazione.
- L'art. 80 della direttiva (sostituzione con il valore normale) è deroga restrittiva e va applicato solo nei casi espressamente previsti (legami stretti/abuso), non per riformare unilateralmente la base imponibile.
- La presenza di una valutazione esterna del valore di mercato non annulla la qualificazione del corrispettivo come valore soggettivo concordato; tuttavia tale valutazione può essere elemento probatorio a favore della genuinità dell'accordo.
- In operazioni di aumento di capitale contro conferimenti in natura, è cruciale documentare l'accordo sul prezzo di emissione e la coerenza economica per preservare il diritto alla detrazione IVA.
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