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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21889/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha sostituito gli arresti domiciliari con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, denunciando in via principale violazione di legge (art. 273 c.p.p.) e difetto di motivazione in relazione al quadro indiziario. La difesa contesta l'esiguità e la debolezza degli elementi indiziari: Avila sarebbe stato presente una sola volta in auto con Francesco Parisi la sera del 12/02/2021, non risultando ritrovato l'involucro presumibilmente gettato e rendendo inattendibili le dichiarazioni del pluripregiudicato Gaetano Bergamo (che si sarebbe chiamato in correità per ottenere benefici), nonché le dichiarazioni del coindagato Parisi. Si allega inoltre che il verbale delle dichiarazioni di Bergamo non sarebbe posto agli atti, con pregiudizio del diritto di difesa.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ritiene che l'ordinanza del Tribunale per il riesame abbia adeguatamente motivato la gravità indiziaria, valorizzando le immagini videoriprese che mostrano Avila alla guida con Parisi, e quest'ultimo che getta un involucro nei pressi dell'abitazione di Bergamo, nonché la chiamata in correità di Bergamo, riscontrata dalle videoriprese. La Corte censura la natura assertiva e fattuale del ricorso che non confuta l'argomentazione del Tribunale e osserva che la difesa non ha provato l'asserita assenza del verbale di Bergamo. Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    norma procedurale che disciplina il ricorso al Tribunale per il riesame avverso provvedimenti cautelari; indicata per contestualizzare l'operato del Tribunale per il riesame.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    richiamato come norma relativo ai motivi di ricorso per violazione di legge; la Corte rileva che il motivo era in realtà un vizio di motivazione e quindi non fondato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che disciplina l'inammissibilità dei ricorsi per cassazione; applicata per dichiarare il ricorso inammissibile e per motivare l'imposizione della sanzione pecuniaria quando non è ravvisabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    giurisprudenza citata in tema di valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; utilizzata per giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità non scusabile.

Massime di principio

  • Un ricorso avverso provvedimenti cautelari centrato esclusivamente su censure di motivazione, senza nuovi elementi probatori o dimostrazioni concrete di vizi procedurali, rischia di essere dichiarato inammissibile se non confuta puntualmente l'argomentazione del giudice di merito.
  • La presenza di riscontri oggettivi (per es. videoriprese) che coincidono con la dichiarazione di un coindagato o collaborante può consolidare la valutazione della gravità indiziaria anche in assenza del ritrovamento materiale della sostanza.
  • Se la difesa lamenta l'assenza di atti (es. verbali) negli atti, deve fornire un principio di prova o un'istanza processuale specifica per dimostrare tale carenza; mere affermazioni assertive sono insufficienti.
  • Le dichiarazioni di soggetti con pregiudizi di attendibilità (es. pregiudicati che si chiamano in correità) non sono automaticamente incompatibili con la misura cautelare se esistono riscontri indipendenti che ne corroborano il contenuto.
  • In caso di inammissibilità per colpa del ricorrente, il giudice può condannare il ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è importante calibrare attentamente la fondatezza del motivo prima di proporre il gravame.

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