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Sentenza

Sentenza n. 13449/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri DIP 0022209 P- 3.1.6 del 4.5.2022, che ha disposto “In esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) n. 1740/2022 del 27 gennaio 2022 che, pronunciando definitivamente sull'appello n.r.g. 4395/2013, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1745/203 del 23 gennaio 2013 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Sezione I, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso di primo grado n.r.g. 10331/2009 (TAR, per il Lazio, sede di Roma), si dispone l'annullamento dell'inserimento e della trascrizione analitica nello stato matricolare del dipendente Massimo Toscano del riconoscimento della validità̀ dei titoli di studio universitario e post universitario in modo conforme alla “dichiarazione pro veritate per fini amministrativi” resa dall'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica in data 27 ottobre 2008 con nota prot. n. 247/2008, disposta con decreto del Commissario ad acta del 9 maggio 2013”.

Giustizia amministrativa202208529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2022, con cui è stato annullato l'inserimento e la trascrizione nello stato matricolare del riconoscimento della validità di titoli universitari e post-universitari, disposti dal commissario ad acta nel 2013

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui l'Amministrazione, richiamando una sentenza del Consiglio di Stato che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nel precedente giudizio, ha annullato la trascrizione matricolare dei titoli di studio effettuata in esecuzione della sentenza del TAR e del decreto del commissario ad acta. Ha dedotto eccesso di potere e violazione di legge, sostenendo che la sentenza del Consiglio di Stato si era limitata a una pronuncia sulla giurisdizione senza decidere il merito e che l'Amministrazione aveva utilizzato strumentalmente tale pronuncia per conseguire surrettiziamente il medesimo risultato già ritenuto illegittimo dal TAR. Nel corso del giudizio ha inoltre rappresentato che il Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, aveva riconosciuto l'equiparazione dei titoli e che la Presidenza, con un nuovo decreto del 27 agosto 2024, aveva disposto una nuova trascrizione matricolare. Il ricorrente ha contestato anche il contenuto di tale nuova trascrizione, sostenendo che il master postuniversitario dovesse essere valutato separatamente dalla laurea, ma il TAR ha ritenuto tale questione estranea all'oggetto del giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione, precisando che la controversia non riguardava direttamente un atto di gestione del rapporto di lavoro, bensì un provvedimento amministrativo adottato in conseguenza di una sentenza del Consiglio di Stato. Nel merito, tuttavia, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La nuova trascrizione matricolare disposta dalla Presidenza nel 2024 è stata qualificata come provvedimento nuovo, modificativo e innovativo rispetto alle precedenti determinazioni, tale da far venir meno l'utilità concreta dell'annullamento del decreto del 2022. L'eventuale annullamento del provvedimento impugnato non avrebbe infatti determinato la reviviscenza della precedente trascrizione disposta dal commissario ad acta, poiché sarebbe comunque rimasta efficace la nuova trascrizione. Le contestazioni relative all'erroneità o incompletezza della nuova trascrizione avrebbero dovuto essere fatte valere, eventualmente, mediante autonomo giudizio di ottemperanza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, lettere b) ed e), c.p.a.

    obbligo dell'Amministrazione di provvedere e nomina del commissario ad acta

    Richiamati in relazione alla sentenza del TAR del 2013 che aveva imposto all'Amministrazione di riconoscere e trascrivere i titoli e aveva previsto la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia.

  • art. 73 c.p.a.

    possibile improcedibilità

    Il giudice ha dato avviso alle parti della possibile definizione del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Il ricorso contro un provvedimento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, la stessa Amministrazione adotta un nuovo provvedimento modificativo e innovativo proprio sugli aspetti contestati, facendo venir meno l'utilità concreta dell'annullamento dell'atto originario.
  • L'annullamento dell'atto originario non conserva utilità quando non determinerebbe la reviviscenza dell'assetto precedente, perché il nuovo provvedimento adottato dall'Amministrazione resterebbe comunque efficace.
  • Le contestazioni relative al contenuto di un nuovo provvedimento sopravvenuto non possono essere esaminate nel giudizio instaurato contro l'atto precedente, ma devono essere proposte mediante autonoma impugnazione o, quando ne ricorrano i presupposti, mediante giudizio di ottemperanza.
  • La controversia su un provvedimento amministrativo adottato in conseguenza di una precedente sentenza del giudice amministrativo rientra nella giurisdizione amministrativa quando non attiene direttamente alla gestione del rapporto di lavoro, ma alla legittimità dell'esercizio del potere amministrativo successivo alla pronuncia giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàGiurisdizione e ripartoTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseRiparto di giurisdizioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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