Cassazione Penale, Ordinanza n. 28040/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. Non emerge alcuna modifica della decisione di merito, che resta confermata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 30/09/2024, limitatamente alla doglianza concernente la motivazione sul trattamento sanzionatorio. In particolare, ha contestato l'adeguatezza della motivazione relativa all'aumento per la continuazione applicato per due episodi di lesioni arrecate agli operanti, pari a 45 giorni per ciascuna delle due condotte contestate. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, osservando che la sentenza impugnata era adeguatamente argomentata e che l'aumento era di portata minimale; inoltre, il motivo di appello era rivolto in modo generico alla complessiva determinazione della pena, senza specifico riferimento alla quota riferita agli aumenti per continuazione.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'unica censura mossa contro la sentenza impugnata è manifestamente infondata e non evidenzia reali carenze motivazionali.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio, compreso l'aumento per la continuazione, è immune da censure se risulta adeguatamente argomentata e l'incremento applicato ha consistenza minimale.
- Una doglianza formulata in appello in modo generico sulla pena complessiva non consente, in sede di legittimità, di contestare specificamente la quota di pena riferita agli aumenti per continuazione se tale profilo non era stato dedotto con precisione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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