Ordinanza n. 170/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione dirigenziale del 05/09/2025, n. 24BC.2025/D.00476 “Avviso di pubblicazione di istanza di concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione avente a oggetto richiesta di concessione demaniale marittima nel comune di Maratea, località Porto - Fg. 32 - p.lle 1364-1294-74-1365 e FG. 33 p.lle 113- 1366-210 e specchio acqueo. Approvazione graduatoria definitiva”. - di tutti i verbali della Commissione istruttoria qualora lesivi ivi compreso il verbale n. 6 dove è stata esaminata l’istanza della odierna società e ritenuta e dichiarata inammissibile e il verbale n. 14 con cui è stata confermata la inammissibilità della istanza della ricorrente per difformità sostanziale delle superfici indicate rispetto a quelle indicate nell'avviso pubblico, e si è proceduto alla formulazione della graduatoria finale; - Di tutte le note gli atti e i provvedimenti con i quali è stata rigettata la richiesta della società ricorrente di rimozione in autotutela della determinazione dirigenziale (Direzione generale Infrastrutture e mobilità) del 05/09/2025 sopra indicata, tra cui le note a firma del direttore generale della Direzione Generale per le Infrastrutture e la mobilità -Ufficio Demanio Marittimo del 17.09.2025 indirizzata alla società ricorrente e del 08.10.2025, indirizzata alla società e all'odierno difensore; - di ogni altra nota, atto, convenzione concessione e provvedimento della Regione, antecedente e/o successivo, presupposto e/o connesso e/o consequenziale anche non conosciuto, comunque lesivo per la ricorrente; - nonché per la declaratoria di nullità e/o annullamento e/o inefficacia della concessione eventualmente rilasciata nelle more in favore della Evolvia Service s.r.l. o di altra società, e di qualsiasi altra convenzione accessoria intervenuta tra le parti, e per il riconoscimento del diritto della ricorrente alla riammissione della istanza dichiarata inammissibile e alla sua valutazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale regionale di approvazione della graduatoria definitiva per una concessione demaniale marittima, nonché gli atti della commissione che avevano dichiarato inammissibile l'istanza della ricorrente e i successivi dinieghi di autotutela
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione regionale del 5 settembre 2025, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva relativa a un'istanza di concessione demaniale marittima nel Comune di Maratea, nonché i verbali della commissione istruttoria, in particolare quelli con cui la sua istanza è stata dichiarata inammissibile per difformità sostanziale delle superfici indicate rispetto a quelle riportate nell'avviso pubblico. Sono stati inoltre impugnati gli atti con cui la Regione ha respinto la richiesta di rimozione in autotutela della determinazione, nonché gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. La ricorrente ha chiesto anche la declaratoria di nullità, annullamento o inefficacia della concessione eventualmente rilasciata nelle more a una società controinteressata e il riconoscimento del diritto alla riammissione e alla valutazione della propria istanza. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati gli ulteriori motivi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha ritenuto necessario disporre, ai sensi degli articoli 28, comma 3, e 51 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Delfino s.r.l., della Millennials s.r.l.s., della Dea Maris s.r.l. e della ditta Chiappetta Manuel, mediante notificazione del ricorso e della documentazione allegata. Ha assegnato il termine del 15 maggio 2026 per eseguire le notificazioni e quello del 25 maggio 2026 per depositare la prova dell'adempimento. La fissazione dell'udienza pubblica di prosecuzione è stata riservata a un successivo provvedimento presidenziale. Nessuna valutazione è stata espressa sulla legittimità degli atti impugnati, sull'inammissibilità dell'istanza o sulle domande relative alla concessione eventualmente rilasciata.
Norme richiamate
art. 28, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso non sia stato proposto nei confronti di tutte le parti necessarie.
art. 51 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per le modalità e i termini dell'integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Quando il giudizio coinvolge soggetti la cui posizione può essere direttamente incisa dalla decisione, il giudice amministrativo può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti prima di procedere alla definizione della controversia.
- L'ordinanza che dispone l'integrazione del contraddittorio e rinvia la prosecuzione della trattazione non decide i motivi di ricorso né determina la soccombenza sulla domanda principale.
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