Cassazione Penale, Ordinanza n. 24393/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre agli ulteriori effetti di legge. La decisione non entra nel merito della responsabilità, ma conferma indirettamente l'esito sfavorevole già pronunciato in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 6 ottobre 2025. La vicenda concreta, per come emerge dal testo, riguarda più fatti di sottrazione di beni e documenti ai danni di una persona offesa, con contestazione della recidiva. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; il motivo è ritenuto non specifico perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito, che avevano valorizzato il valore delle cose sottratte nei singoli reati e gli ulteriori esborsi necessari per la sostituzione di documenti di identità e chiavi di casa. Con il secondo motivo si contesta violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva contestata; la Corte rileva però che tale questione non era stata dedotta in appello, con rottura della catena devolutiva, e quindi non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
La recidiva, una volta contestata, deve essere oggetto di specifica devoluzione nei gradi di merito; la sua esclusione non può essere richiesta per la prima volta in cassazione se non dedotta in appello.
art. 62 c.p.
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede una valutazione concreta del pregiudizio economico, qui esclusa dai giudici di merito in ragione del valore dei beni sottratti e dei costi ulteriori per la vittima.
art. 591 c.p.p.
La proposizione in cassazione di questioni non dedotte nei motivi di appello determina un difetto di specificità/devoluzione e conduce all'inammissibilità del motivo.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a riproporre censure già disattese dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- La richiesta di riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità deve misurarsi con il concreto valore del pregiudizio arrecato e con eventuali ulteriori esborsi imposti alla persona offesa; se la motivazione di merito è logica e congrua, la censura di legittimità non può essere meramente reiterativa.
- Le questioni non dedotte con l'atto di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo che si tratti di vizi rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti dalla legge; in difetto si interrompe la catena devolutiva.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, secondo la disciplina codicistica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24307/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24308/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24309/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24310/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24311/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24312/2026 del 02/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →