Cassazione Penale, Sentenza n. 17460/2024 del 30/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Ignat Victor per mancanza di querela (art. 129 c.p.p. e art. 85 d.lgs. 150/2022) relativamente al reato di sottrazione di energia elettrica (art. 624 e art. 625 c.p.). In dibattimento il P.M. aveva formulato una contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. (furto commesso su cosa destinata a pubblico servizio), che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio; il Tribunale aveva ritenuto tardiva tale contestazione e, perciò, aveva proseguito pronunciando il proscioglimento per non aver ricevuto la querela entro il termine previsto. Il ricorso deduceva la errata applicazione della legge penale e la illegittima fissazione da parte del giudice di un termine decadenziale per la facoltà del P.M. di effettuare contestazioni suppletive in dibattimento (artt. 516-517 c.p.p.), richiamando orientamenti giurisprudenziali che riconoscono al P.M. il potere di integrare l'imputazione fino alla chiusura dell'istruzione dibattimentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del P.M. ritenendolo fondato. Ha affermato che il P.M., ai sensi dell'art. 517 c.p.p., è legittimato a effettuare in dibattimento la contestazione suppletiva dell'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio e che il giudice di primo grado non può precludere preventivamente tale potere. La Corte ha precisato che la pronuncia delle Sezioni Unite sulla recidiva (sent. Domingo) è circoscritta alla sola recidiva e non si estende automaticamente a tutte le altre aggravanti; dunque la regola di esclusione della rilevanza della contestazione suppletiva dopo la prescrizione non opera nel caso dell'aggravante che incide sulla procedibilità (querela vs. procedibilità d'ufficio). Il Tribunale aveva dunque illegittimamente impedito al P.M. di formulare la contestazione suppletiva; per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Siracusa perché decida sulla regiudicanda tenendo conto dell'aggravante legittimamente contestata dal P.M.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
Richiamato in relazione alla declaratoria di non doversi procedere; la Corte chiarisce che la mancata pronuncia liberatoria tempestiva da parte del giudice non può privare il P.M. del potere di contestazione suppletiva quando questa incida sulla procedibilità.
art. 624 c.p.
Norma che incrimina il furto; la fattispecie concreta riguardava la sottrazione di energia elettrica assimilata a furto.
art. 625, comma 1, n. 7 c.p.
Aggravante per il furto commesso su cosa destinata a pubblico servizio; la sua contestazione suppletiva in dibattimento rende il reato procedibile d'ufficio e può essere legittimamente sollevata dal P.M. in dibattimento ai sensi dell'art. 517 c.p.p.
art. 85 d.lgs. 150/2022
Prevede il termine per la proposizione della querela per i reati divenuti perseguibili a querela a seguito della riforma; il decorso del termine non impedisce al P.M. di contestare in dibattimento un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio.
artt. 516-517 c.p.p.
Disciplinano la modifica dell'imputazione e la contestazione suppletiva in dibattimento; la Corte conferma che il P.M. può formulare nuove contestazioni senza specifici limiti temporali fino alla chiusura dell'istruzione dibattimentale e che il giudice non può operare un sindacato preventivo sull'ammissibilità di tali contestazioni.
art. 518 e art. 519 c.p.p.
Richiamati per distinguere la contestazione del fatto nuovo e la contestazione della recidiva; la Corte sottolinea che la recidiva ha profili peculiari (diritto a termine di difesa diverso) mentre le altre aggravanti possono seguire regole diverse quanto alla tempestività.
Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023 (sent. "Domingo")
La pronuncia delle Sezioni Unite riguarda specificamente la recidiva e stabilisce che l'aumento di pena per recidiva non rileva ai fini della prescrizione se la contestazione suppletiva interviene dopo la decorrenza del termine di prescrizione; la Corte qui ha ritenuto detto principio non estendibile automaticamente ad altre aggravanti che incidono sulla procedibilità.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia)
Ha modificato il regime di procedibilità di alcune fattispecie rendendole perseguibili a querela; la Corte interpreta che la decorrenza del termine per la querela non esclude il potere-dovere del P.M. di contestare in dibattimento un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio.
art. 112 Cost., art. 3 Cost., art. 117 Cost. e art. 6 CEDU (mencionati nelle richieste del P.G.)
Richiamate dal Procuratore Generale in via subordinata per sollevare profili di illegittimità costituzionale rispetto al diniego di efficacia della contestazione suppletiva; la Corte non ha adottato una declaratoria di incostituzionalità ma ha valutato la questione alla luce del principio di obbligatorietà dell'azione penale.
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero può effettuare in dibattimento la contestazione suppletiva di un'aggravante (art. 517 c.p.p.) senza che sussistano limiti temporali fissi: la possibilità sussiste fino alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale e il giudice non può precluderla preventivamente.
- Se la contestazione suppletiva riguarda un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio (ad esempio art. 625, n. 7 c.p.), il decorso del termine per la proposizione della querela non impedisce al P.M. di integrare l'imputazione in dibattimento.
- La pronuncia delle Sezioni Unite sulla recidiva (sent. Domingo) è circoscritta alla recidiva e non può essere automaticamente estesa a tutte le altre aggravanti; occorre valutare distintamente i profili di tutela della prescrizione e quelli della procedibilità.
- Il difensore conserva comunque tutti i diritti della difesa: tempo per prepararsi, richiesta di prove, istanze e riti alternativi; la facoltà del P.M. di contestare non è priva di limiti pratici perché l'imputato può chiedere termini e garanzie difensive.
- Se il giudice impedisce illegittimamente al P.M. di formulare una contestazione suppletiva e pronuncia il proscioglimento, è rimessa alla Corte di Cassazione la possibilità di annullare la decisione per violazione dell'esercizio dell'azione penale e della corretta qualificazione del fatto.
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