Sentenza n. 3329/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - del Decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 4076 del 15 gennaio 2015 avente ad oggetto la ripartizione del versamento dell’importo di cui all’art. 1, comma 649, lettera b), della legge 23 febbraio 2014, n. 190; - delle note di Gamenet S.p.A. del 20.1.2015 e di Lottomatica Videolotrete S.p.A. del 20.1.2015 aventi ad oggetto la quantificazione della quota di prelievo dovuta e la modifica unilaterale dei contratti stipulati per la gestione della raccolta delle giocate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15 gennaio 2015 sulla ripartizione tra concessionari del prelievo straordinario di 500 milioni di euro per il 2015, nonché note dei concessionari di addebito pro quota alla società gestore
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, operatore nel mercato dell’installazione e del noleggio di apparecchi Awp, ha impugnato sia il decreto direttoriale con cui l’Agenzia ha censito gli apparecchi Awp e Vlt e ripartito tra i concessionari il prelievo straordinario di 500 milioni di euro, sia le successive note dei concessionari che le hanno addebitato la relativa quota e hanno prospettato modifiche dei rapporti contrattuali. Quanto alle note, ha dedotto l’illegittima imposizione unilaterale del parametro di euro 1.207,27 per apparecchio e l’assenza di una rinegoziazione contrattuale. Quanto al decreto, ha dedotto carenza ed eccesso di potere, sostenendo che l’Agenzia avesse oltrepassato la delega legislativa individuando autonomamente i presupposti applicativi del prelievo; illogicità per l’assoggettamento degli apparecchi Awp sulla base del solo nulla osta, anche se non operativi; irragionevolezza per la parità di trattamento tra Awp e Vlt, nonostante la diversa redditività; violazione della legge per non avere disciplinato il riparto del prelievo all’interno della filiera. Sono state inoltre prospettate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 649, l. n. 190/2014 per violazione degli artt. 23, 3, 53, 41 e 42 Cost., con riferimento alla riserva di legge, alla capacità contributiva, all’uguaglianza, alla libertà di iniziativa economica e al diritto di proprietà. La ricorrente ha anche chiesto una nuova sospensione del giudizio e, in subordine, una CTU sull’impatto del prelievo sui propri bilanci.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di ulteriore sospensione, ritenendo che le sentenze del Consiglio di Stato sui giudizi analoghi fossero ormai intervenute e che dovesse essere salvaguardata la ragionevole durata del processo. Ha respinto anche la richiesta di CTU, perché il ricorso non conteneva uno specifico motivo sull’insostenibilità del prelievo per il bilancio della società né un principio di prova; la CTU non può supplire alle carenze assertive e probatorie dell’atto introduttivo. Quanto alle note dei concessionari, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: il rapporto interno tra concessionario e gestore è di natura privatistica e contrattuale, estraneo al rapporto concessorio, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario e possibilità di riassunzione ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Quanto al decreto dell’Agenzia, il ricorso è stato respinto. Il decreto si è mantenuto nei limiti della legge, avendo censito gli apparecchi Awp e Vlt, ripartito il prelievo tra i concessionari in proporzione al numero degli apparecchi e stabilito le modalità di versamento. La legge non attribuiva all’Agenzia il potere di disciplinare il riparto interno alla filiera, che era regolato direttamente dalla legge, prima mediante rinegoziazione e poi, per effetto dell’art. 1, commi 920-921, l. n. 208/2015, in proporzione ai compensi risultanti dagli accordi contrattuali del 2015. Le questioni costituzionali sono state ritenute manifestamente infondate; quella formulata soltanto nella memoria non notificata è stata inoltre dichiarata inammissibile. Il giudice ha ritenuto rispettata la riserva di legge, perché la disciplina individuava presupposto, importo complessivo e criteri di riparto; non irragionevole la scelta di assumere come indice l’idoneità degli apparecchi all’operatività, trattandosi di prelievo indiretto straordinario; non configurabile un effetto espropriativo; e non provata una concreta compromissione della libertà di iniziativa economica. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 649, l. n. 190/2014
A fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica ... è stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione ... delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti ... che operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico ...
La disposizione istituisce il prelievo straordinario, individua il presupposto negli apparecchi riferibili ai concessionari, fissa l’importo complessivo di 500 milioni di euro, stabilisce il riparto tra concessionari in proporzione al numero degli apparecchi e demanda all’Agenzia la ricognizione numerica e le modalità di versamento, senza attribuirle il potere di disciplinare i rapporti interni alla filiera.
art. 1, commi 920-921, l. n. 208/2015
la riduzione su base annua delle risorse statali a disposizione ... si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015
La disciplina successiva ha abrogato il prelievo per gli anni successivi al 2015 e ne ha fornito interpretazione autentica, stabilendo che l’incidenza interna del prelievo è proporzionale ai compensi spettanti ai singoli operatori sulla base degli accordi già vigenti nel 2015, senza rinegoziazione.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva amministrativa relativa alle concessioni non si estende alle controversie meramente privatistiche tra concessionario e gestore, concernenti l’addebito interno del prelievo.
art. 11, comma 2, c.p.a.
La domanda devoluta al giudice ordinario può essere riassunta davanti a tale giudice nei termini previsti dalla norma.
art. 337, comma 2, c.p.c.
La sospensione facoltativa del giudizio è rimessa alla valutazione del giudice e non deve essere reiterata quando la controversia pregiudiziale è stata definita e sussistono ragioni di sollecita definizione del processo.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina richiamata della sospensione facoltativa.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Disciplina la prosecuzione del giudizio sospeso, con richiesta di fissazione dell’udienza entro il termine previsto.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre previamente alle parti le questioni rilevate d’ufficio, tra cui il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità della questione costituzionale proposta tardivamente.
art. 23 Cost.
La riserva relativa di legge per le prestazioni patrimoniali imposte è rispettata quando la legge definisce presupposto, quantum e criteri di riparto del prelievo.
art. 3 Cost.
La disciplina tributaria non viola l’uguaglianza se la scelta legislativa di considerare unitariamente Awp e Vlt quale indice di potenziale operatività e redditività non è arbitraria o manifestamente irragionevole.
art. 53 Cost.
Il legislatore dispone di ampia discrezionalità nell’individuazione del presupposto e del quantum dell’imposizione, entro i limiti della ragionevolezza e della capacità contributiva.
art. 41 Cost.
La dedotta lesione della libertà di iniziativa economica richiede la dimostrazione concreta dell’incidenza gravemente limitativa del prelievo; una mera allegazione astratta non è sufficiente.
art. 42 Cost.
Non sussiste effetto espropriativo se il prelievo non determina il sostanziale annientamento delle facoltà economiche inerenti alla proprietà dell’apparecchio.
art. 111 Cost.
Il principio della ragionevole durata del processo concorre a giustificare la definizione del giudizio quando le cause pregiudiziali sono state decise e la sospensione non è più necessaria.
art. 1, Allegato III, c.p.a.
Disciplina la perenzione ultraquinquennale e la prosecuzione del giudizio mediante istanza di fissazione dell’udienza.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a un prelievo imposto alla filiera dei giochi, la giurisdizione amministrativa sulla legittimità dell’atto dell’amministrazione concedente non si estende alle controversie sui rapporti interni tra concessionario e gestore, quando l’addebito della quota di prelievo deriva da un rapporto contrattuale privatistico; tali controversie spettano al giudice ordinario.
- Quando la legge stabilisce l’importo complessivo del prelievo, il relativo presupposto e il criterio di riparto tra concessionari, il provvedimento amministrativo che si limita a censire gli apparecchi e a determinare le modalità di versamento non eccede la delega legislativa, anche se non disciplina il riparto interno tra gli operatori della filiera.
- La disciplina legislativa del prelievo può assumere come indice impositivo l’esistenza o la riferibilità di apparecchi autorizzati e astrattamente idonei all’operatività, senza dover necessariamente commisurare il prelievo alla redditività effettiva di ciascun apparecchio, purché la scelta non sia manifestamente arbitraria o irragionevole.
- La modifica normativa successiva che qualifica come interpretativo il criterio di riparto interno del prelievo impone di rapportare l’onere di ciascun operatore alla quota di compenso prevista dagli accordi contrattuali vigenti per l’annualità di riferimento, senza necessità di rinegoziazione.
- La consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzata per colmare l’assenza, nel ricorso, di una specifica allegazione sul fatto decisivo da dimostrare o di un principio di prova; la sua ammissione presuppone che la questione tecnica sia rilevante rispetto al thema decidendum delimitato dai motivi.
- La questione di legittimità costituzionale proposta per la prima volta in una memoria non notificata alle altre parti è inammissibile; in ogni caso, la questione è manifestamente infondata quando la legge definisce chiaramente presupposto, importo e criteri di riparto del prelievo e non risulti provata una concreta compromissione della proprietà o della libertà di iniziativa economica.
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