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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16921/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva detenuto, alla data del 31 dicembre 2010, quote superiori al 5% in alcuni fondi comuni di investimento immobiliare chiusi e, in applicazione dell’art. 32, comma 4-bis, del D.L. n. 78/2010, aveva versato l’imposta sostitutiva del 5% sul valore medio delle quote possedute. Successivamente aveva chiesto il rimborso della somma, sostenendo che la norma, pur qualificando il prelievo come imposta sostitutiva sui redditi, in concreto era stata applicata in assenza di redditi o plusvalori maturati dai fondi e quindi si era trasformata in un prelievo patrimoniale, irragionevole e in contrasto con gli artt. 3, 53, 77, 97 e 117 Cost., nonché con il Primo Protocollo CEDU e con la CDFUE. In via subordinata chiedeva la rimessione della questione alla Corte costituzionale. La CTR aveva respinto la domanda ritenendo la norma di chiara lettura, transitoria e già ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale. Con il ricorso per cassazione la società ha riproposto la violazione della disciplina sostanziale e il profilo di illegittimità costituzionale, insistendo sull’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione e sulla necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il diniego di rimborso. Ha ritenuto non praticabile l’interpretazione costituzionalmente orientata prospettata dalla contribuente, perché il dato letterale dell’art. 32, comma 4-bis, è univoco nel prevedere l’imposta sostitutiva in base al valore delle quote possedute al 31 dicembre 2010, anche senza riferimento alla effettiva produzione di utili. Ha inoltre escluso i profili di incostituzionalità dedotti, richiamando la finalità della disciplina di evitare salti d’imposta e di favorire una partecipazione diffusa o istituzionale ai fondi immobiliari, nonché l’irrilevanza del rilievo sulla natura patrimoniale del prelievo, che di per sé non è incompatibile con la Costituzione. La Corte ha quindi affermato che la contribuente non aveva dato prova del fondamento del rimborso richiesto. Condanna alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate e applicazione del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 4-bis, D.L. n. 78/2010

    "I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento ... sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 5 per cento del valore medio delle quote possedute"

    La disposizione è di chiara lettura e impone in via transitoria un’imposta sostitutiva calcolata sul valore delle quote possedute al 31 dicembre 2010, senza subordinare il prelievo all’effettiva percezione di redditi da parte del quotista.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge e delle norme costituzionali/eurounitarie.

  • art. 53 Cost.

    La Corte esclude la violazione del principio di capacità contributiva, ritenendo che il possesso di quote rilevanti di fondi immobiliari costituisca manifestazione di capacità contributiva.

  • art. 3 Cost.

    La disparità di trattamento tra categorie di investitori è ritenuta ragionevolmente giustificata dalle finalità della disciplina.

  • art. 77 Cost.

    La censura sulla decretazione d’urgenza è respinta, non emergendo una evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente tra i parametri di illegittimità, ma non ritenuto violato.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato quale parametro di conformità ai vincoli derivanti dall’ordinamento UE e dalla CEDU, ma la Corte non ravvisa contrasto.

  • art. 1 Primo Protocollo CEDU

    La Corte non ravvisa una lesione della tutela della proprietà derivante dall’imposizione in esame.

  • art. 6 TUE

    Richiamato dalla ricorrente insieme alla Carta dei diritti fondamentali e ai principi UE, ma non conduce all’accoglimento della censura.

  • art. 17 CDFUE

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro di protezione della proprietà, senza esito favorevole.

  • art. 3, L. n. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente in chiave di asserita violazione della disciplina tributaria, ma non valorizzato dalla Corte ai fini dell’accoglimento.

  • art. 4, L. n. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente, senza accoglimento della censura.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • L’imposta sostitutiva transitoria prevista per i partecipanti qualificati a fondi immobiliari va applicata secondo il dato letterale della norma, che collega il prelievo al valore medio delle quote possedute alla data indicata, non all’effettiva percezione di utili o alla realizzazione di plusvalenze.
  • Non è consentito introdurre, in via interpretativa, un requisito ulteriore di effettiva redditività del fondo quando il legislatore ha espressamente previsto un meccanismo di tassazione forfettaria e transitoria finalizzato a evitare salti d’imposta.
  • La qualificazione di un prelievo come imposta patrimoniale non ne determina di per sé l’incostituzionalità; occorre dimostrare specificamente quale parametro costituzionale risulti violato in concreto.
  • In materia tributaria, la censura di illegittimità costituzionale basata sulla capacità contributiva e sull’eguaglianza deve confrontarsi con la finalità della disciplina e con la ragionevolezza della diversa regolazione delle categorie di contribuenti.
  • Se il contribuente che chiede il rimborso non dimostra il fondamento del proprio assunto circa l’indebito versamento, la domanda deve essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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