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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25701/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale che contestava al conducente la violazione dell'art. 214, comma 8, cod. strada per avere guidato un'autovettura sottoposta a fermo amministrativo. L'interessato propose opposizione, rigettata dal Giudice di pace e poi dal Tribunale. In cassazione dedusse, con due motivi, la violazione dell'art. 3 l. n. 689/1981 e dell'art. 6 d.m. n. 503/1998, sostenendo che la pubblica amministrazione avrebbe violato la disciplina sul fermo e che il giudice di merito non avrebbe considerato superata la presunzione di colpevolezza, valorizzando l'assenza di colpa in capo al trasgressore per inosservanza della disciplina da parte dell'amministrazione/concessionario. La censura investiva anche il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. per mancata considerazione delle deduzioni difensive sull'assenza di colpa.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi perché centrati sulla pretesa violazione dell'art. 6 d.m. n. 503/1998 in tema di cancellazione del fermo, senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata: il Tribunale aveva infatti affermato che il ricorrente non aveva provato di aver agito senza colpa, poiché non aveva verificato, prima di mettersi alla guida, la sussistenza di tutti i presupposti di legge e in particolare l'avvenuta cancellazione del fermo amministrativo. È stata quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato; disposto altresì l'onere dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 214, comma 8, cod. strada

    violazione contestata al conducente per guida di veicolo sottoposto a fermo amministrativo

    norma sanzionatoria richiamata come base del verbale opposto.

  • art. 3 l. n. 689/1981

    presunzione di colpevolezza

    la presunzione può essere superata solo dimostrando di avere agito senza colpa; la censura del ricorrente non ha scalfito la ratio del merito su tale punto.

  • art. 6 d.m. n. 503/1998

    la disposizione pone a carico del concessionario l'onere della cancellazione dell'iscrizione del fermo amministrativo, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con l'accertata mancata prova dell'assenza di colpa del trasgressore.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    parametro invocato per denunciare violazione di legge, ma la censura è stata giudicata inammissibile per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    parametro invocato per vizio motivazionale, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva l'effettivo fondamento della decisione impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    accertati i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si concentrano su una questione normativa non decisiva o comunque diversa dalla ratio decidendi della sentenza impugnata, senza confrontarsi con il reale fondamento della decisione.
  • In materia di sanzioni amministrative, la presunzione di colpevolezza ex art. 3 l. n. 689/1981 può essere superata solo mediante la prova, a carico del trasgressore, di avere agito senza colpa.
  • Quando la contestazione riguarda la circolazione con veicolo gravato da fermo amministrativo, il conducente deve verificare prima della guida la sussistenza dei presupposti di legge e, in particolare, l'avvenuta cancellazione del fermo, non potendo limitarsi a invocare l'eventuale omissione di adempimenti da parte della pubblica amministrazione o del concessionario.
  • La censura di vizio motivazionale è inammissibile se non si misura con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, specie quando quest'ultimo abbia escluso la prova dell'assenza di colpa del trasgressore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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