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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33371/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento delle prestazioni specialistiche erogate da una struttura privata accreditata in regime convenzionato per il periodo gennaio 2010-agosto 2013. In primo grado la struttura aveva ottenuto la condanna dell'azienda sanitaria al pagamento della somma corrispondente alla decurtazione operata sulla tariffa di remunerazione, oltre interessi. La Corte d'appello ha poi parzialmente riformato la decisione, ritenendo non applicabile al periodo in causa lo sconto tariffario previsto per il triennio 2007-2009, ma ha anche ritenuto provato il superamento dei tetti di spesa assegnati, sulla base di una nota del 16.11.2016 e della mancata contestazione dei relativi conteggi, riducendo così l'importo dovuto. La struttura sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per travisamento della nota del 16.11.2016 e violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che la nota, essendo un atto unilaterale dell'ASL e non della Regione, non fosse idonea a provare lo sforamento del budget; 2) violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., contestando l'applicazione del principio di non contestazione, la ritenuta formulazione implicita dell'eccezione di superamento del budget e la valutazione dei conteggi; 3) violazione della disciplina sulla determinazione del budget e delle tariffe sanitarie e delle norme civilistiche, sostenendo che, una volta esclusa la legittimità dello sconto tariffario oltre il 2009, l'azienda sanitaria non potesse opporre il tetto di spesa, perché alterato il sinallagma contrattuale e resa inopponibile la soglia di budget.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'errore della Corte d'appello sulla provenienza della nota integra un errore percettivo, deducibile soltanto con revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., e non con ricorso per cassazione ex art. 115 c.p.c.; ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo, osservando che l'eccezione di superamento del budget era stata comunque formulata in modo inequivoco e che le ulteriori censure miravano solo a una nuova valutazione del merito; ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che l'illegittima applicazione dello sconto tariffario non rende inopponibile il tetto di spesa, il quale resta vincolante e insuperabile, potendo al più incidere sulla quantità di prestazioni remunerabili.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un riesame del compendio istruttorio; il travisamento di un fatto probatorio non integra di per sé violazione denunciabile in cassazione, quando l'errore è percettivo e non valutativo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato per dedurre la nullità della sentenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché indirizzata contro un errore revocatorio.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    è il solo rimedio esperibile per l'errore percettivo della sentenza di merito sulla provenienza del documento.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. e ritenuto non idoneo a sovvertire la ricostruzione di merito operata dalla Corte territoriale.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova del superamento del budget è stato ritenuto assolto dall'azienda sanitaria mediante la produzione documentale indicata.

  • art. 8 sexies d.lgs. 502/1992

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'irrilevanza del tetto di spesa rispetto alla tariffa, ma la censura è stata respinta.

  • art. 3, comma 6, D.M. Sanità 15 aprile 1994

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di contestare il rapporto tra tariffe e budget.

  • art. 15, comma 15, d.l. 95/2012

    richiamato dalla ricorrente senza successo nel sostenere l'inopponibilità del budget.

  • art. 8, comma 1, lett. b) e d), e comma 3, L. 42/2009

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla finanza sanitaria e sulla determinazione dei livelli di spesa.

  • art. 1, comma 1-bis, L. 241/1990

    richiamato dalla ricorrente quale norma di contesto sulla funzione pubblica e sull'azione amministrativa.

  • artt. 1337 e 1338 c.c.

    invocati dalla ricorrente per sostenere la violazione del sinallagma e della correttezza nella fase contrattuale.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per imputare all'azienda sanitaria l'inadempimento dell'obbligo di corretta remunerazione.

  • art. 8 quinquies, comma 1, lett. e-bis, d.lgs. 229/1999

    è la base normativa valorizzata dalla Corte per affermare che, in caso di variazione delle tariffe, il volume massimo di prestazioni remunerabili deve essere rideterminato solo nei limiti necessari al mantenimento del tetto di spesa, che resta vincolante.

  • art. 13

    richiamato solo in chiusura del provvedimento nel contesto della disciplina sulle spese processuali, senza ulteriore specificazione nel testo fornito.

Massime di principio

  • L'errore del giudice di merito sulla provenienza o sull'attribuzione di un documento, quando si tratta di un fatto non realmente controverso e il travisamento è meramente percettivo, non è censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ma solo con revocazione per errore di fatto.
  • Il principio di non contestazione non richiede formule sacramentali: una contestazione può emergere anche da deduzioni complessive e inequivoche della parte, purché manifestino chiaramente la volontà di contrastare la pretesa avversaria.
  • Le censure di cassazione che mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili, perché il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
  • In materia di remunerazione delle prestazioni sanitarie accreditate, il tetto di spesa concordato o assegnato resta vincolante e non viene meno per il solo fatto che sia stata ritenuta illegittima una scontistica tariffaria applicata in un determinato periodo.
  • Quando le tariffe delle prestazioni sanitarie aumentano, il meccanismo normativo e convenzionale opera nel senso di rideterminare, se del caso, il volume massimo delle prestazioni remunerabili, non di incrementare automaticamente il budget economico assegnato alla struttura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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