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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01620/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di accertamento con adesione relativa a recuperi d'imposta per gli anni 2003, 2004 e 2005. Il contribuente aveva impugnato i dinieghi di definizione con adesione e, successivamente, gli avvisi di accertamento emessi dall'Amministrazione dopo il mancato perfezionamento della procedura. La CTR aveva annullato sia i dinieghi sia gli avvisi, ritenendo, per i primi, che il pagamento fosse stato effettuato prima della scadenza finale e che la mancata tempestiva trasmissione della garanzia fosse irrilevante; per i secondi, che fossero nulli per violazione dell'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000, poiché notificati dopo un contraddittorio che aveva portato l'Ufficio ad accogliere le difese del contribuente e a proporre l'archiviazione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 218/1997, sostenendo che il pagamento integrale era tardivo e che, in caso di rateazione, mancava la garanzia nei termini; 2) nullità del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sui motivi di appello relativi alla legittimità degli avvisi; 3) omessa motivazione su un punto decisivo; 4) nullità della sentenza per motivazione incongrua ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992; 5) violazione degli artt. 32, 33 e 42 del d.P.R. n. 917/1986, lamentando che la CTR avesse trascurato gli elementi istruttori raccolti a fondamento della pretesa fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nella disciplina dell'accertamento con adesione applicabile ratione temporis, il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia costituiscono presupposti fondamentali di efficacia della procedura, ma il termine di dieci giorni per il deposito della garanzia non è previsto a pena di invalidità; è sufficiente che la garanzia e la prova del versamento arrivino all'Ufficio in tempo utile, cioè entro la scadenza della seconda rata, e nel caso concreto il pagamento era già stato integralmente eseguito. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo: i motivi sull'omessa pronuncia e sul vizio motivazionale non colpivano la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sulla nullità degli avvisi per violazione dell'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente, dopo un contraddittorio che aveva portato l'Ufficio a ritenere giustificate le movimentazioni bancarie e a proporre l'archiviazione; inoltre, tali censure erano prive di interesse attuale perché, una volta caduto il diniego di adesione, veniva meno il presupposto degli avvisi successivi. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell'Agenzia alle spese; non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • artt. 8 e 9 d.lgs. 18 giugno 1997, n. 218

    Nella procedura di accertamento con adesione, il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia sono presupposti essenziali di efficacia; il termine per il deposito della garanzia non è stabilito a pena di invalidità, essendo sufficiente che la garanzia pervenga all'Ufficio in tempo utile per assicurare il pagamento dovuto.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e quando difetta un interesse attuale alla pronuncia richiesta.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il vizio di motivazione non sussiste se la censura non incide sul nucleo decisorio effettivamente posto a base della decisione.

  • art. 6, comma 5, l. 27 luglio 2000, n. 212

    La Corte prende atto che la CTR ha ritenuto nulli gli avvisi emessi dopo un contraddittorio nel quale l'Ufficio aveva riconosciuto la giustificazione delle movimentazioni e proposto l'archiviazione; tale profilo è stato considerato decisivo.

  • artt. 32, 33 e 42 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La censura dell'Ufficio sull'utilizzo degli elementi istruttori è stata dichiarata inammissibile perché non attaccava la ratio della nullità degli avvisi affermata dalla CTR.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non si applica l'ulteriore contributo unificato quando soccombe un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento con adesione, il pagamento integrale del dovuto o, in caso di rateazione, il tempestivo versamento della prima rata con prestazione della garanzia costituiscono elementi essenziali per l'efficacia della definizione; tuttavia, il termine per il deposito materiale della garanzia non assume automaticamente natura perentoria se la norma non lo prevede espressamente.
  • La censura in cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contestarne argomentazioni non decisive.
  • L'omessa pronuncia o il vizio di motivazione non possono essere utilmente dedotti se l'eventuale accoglimento del motivo non sarebbe idoneo a incidere sull'esito della controversia per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando l'amministrazione abbia definito in contraddittorio la non rilevanza delle movimentazioni contestate e abbia prospettato l'archiviazione, la successiva emissione dell'atto impositivo può essere valutata come illegittima/nulla in base allo Statuto del contribuente, secondo l'apprezzamento del giudice di merito.
  • La parte che ricorre per cassazione deve misurarsi con il fondamento effettivo della decisione impugnata; la mera riproposizione delle doglianze svolte in appello non è sufficiente se non attacca il nucleo logico-giuridico della sentenza.
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