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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-797/18

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 30 aprile 2020. — Repubblica ellenica contro Commissione europea. — Impugnazione – Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese sostenute dalla Repubblica ellenica – Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Regolamento (CE) n. 796/2004 – Regolamento (CE) n. 1120/2009 – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Regime di aiuti per superficie – Nozione di “pascoli permanenti” – Rettifiche finanziarie forfettarie – Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Valutazione dell’ammissibilità delle spese – Autorità di gestione – Regolamento (CE) n. 1290/2005 – Spese rientranti nel termine di 24 mesi – Regolamento (CE) n. 817/2004 – Regime di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive – Metodo di calcolo della rettifica. — Causa C-797/18 P

Giurisprudenza europea62018CJ0797

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto i primi due motivi della Repubblica ellenica, annullando la sentenza del Tribunale e, in parte, la decisione della Commissione nella parte relativa alle rettifiche sugli aiuti per superficie per i pascoli degli anni di domanda 2012 e 2013. Ha invece respinto gli altri motivi relativi al cumulo delle rettifiche, alla misura 125 e alla misura 121. Il punto decisivo è che il Tribunale aveva applicato un criterio errato per definire il "pascolo permanente", valorizzando indebitamente il tipo di vegetazione anziché l’uso effettivo del terreno.

Rettifiche finanziarie FEAGA per aiuti per superficie e sviluppo rurale: corretta nozione di "pascolo permanente", legittimità delle rettifiche forfettarie e dei metodi di calcolo applicati dalla Commissione alla Repubblica ellenica.

La questione giuridica

La Corte è stata chiamata a stabilire, in particolare: se il Tribunale avesse errato nell’interpretare la nozione di "pascolo permanente" ai fini dei regimi di aiuto per superficie; se fossero legittime le rettifiche forfettarie del 25% e del 10% e la rettifica puntuale relative agli anni di domanda 2012 e 2013; se fosse corretto il cumulo tra rettifica forfettaria e rettifica puntuale; se la rettifica forfettaria del 5% sulla misura 125 fosse fondata sull’articolo 71 del regolamento n. 1698/2005; e se la rettifica relativa alla misura 121 fosse compatibile con l’articolo 73 del regolamento n. 817/2004 e con l’articolo 63 del regolamento di esecuzione n. 809/2014.

Principio di diritto

In materia di aiuti per superficie, la nozione di "pascolo permanente" non si determina in base al solo tipo di vegetazione presente, ma all’effettivo uso agricolo della superficie per il pascolo; la presenza di arbusti o vegetazione legnosa non esclude di per sé l’ammissibilità se non impedisce tale uso. Di conseguenza, le rettifiche finanziarie fondate su un’erronea qualificazione di tali superfici devono essere annullate o riconsiderate; resta invece legittimo, in linea di principio, il cumulo di una rettifica puntuale e di una rettifica forfettaria quando coprano rischi o spese diverse e la parte residua non sia già stata oggetto di rettifica specifica. La Corte ha inoltre confermato che, per le misure di sviluppo rurale, solo il pagamento finale rileva ai fini del termine di 24 mesi e che la Commissione poteva considerare insufficiente il sistema greco di sanzioni per la misura 121.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
  • Articolo 5, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
  • Regolamento (CE) n. 1782/2003
  • Articoli 43 e 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003
  • Regolamento (CE) n. 796/2004
  • Articoli 2 e 30 del regolamento (CE) n. 796/2004
  • Regolamento (CE) n. 1290/2005
  • Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005
  • Regolamento (CE) n. 817/2004
  • Articolo 73 del regolamento (CE) n. 817/2004
  • Regolamento (CE) n. 1698/2005
  • Articolo 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005
  • Regolamento (CE) n. 1974/2006
  • Regolamento (CE) n. 73/2009
  • Articoli 34, 36 e 137 del regolamento (CE) n. 73/2009
  • Regolamento (CE) n. 1120/2009
  • Articolo 2 del regolamento (CE) n. 1120/2009
  • Regolamento (CE) n. 1122/2009
  • Articolo 34 del regolamento (CE) n. 1122/2009
  • Regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
  • Articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014
  • Articolo 34 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014

Rettifiche FEAGA/FEASR alla Repubblica ellenica e nozione di "pascolo permanente"

Si tratta di un’impugnazione proposta dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale nella causa T-272/16, concernente l’esclusione dal finanziamento UE di alcune spese sostenute nell’ambito del FEAGA e del FEASR. La controversia riguarda soprattutto rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione per carenze nella definizione e nel controllo dei pascoli permanenti, nonché per irregolarità in due misure di sviluppo rurale (misura 125 e misura 121).

Contesto normativo rilevante

La Corte richiama una serie di norme della PAC e del finanziamento agricolo, tra cui:

  • il regolamento n. 2988/95, sull’azione antifrode e le sanzioni amministrative;
  • i regolamenti nn. 1782/2003, 73/2009, 796/2004, 1120/2009 e 1122/2009, relativi ai regimi di sostegno diretto e ai controlli;
  • i regolamenti nn. 1290/2005 e 1306/2013, sulla verifica di conformità e sulle rettifiche finanziarie;
  • il regolamento n. 1698/2005 e il regolamento n. 1974/2006, relativi allo sviluppo rurale FEASR;
  • il regolamento n. 817/2004, sull’obbligo di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;
  • il regolamento di esecuzione n. 809/2014 e il regolamento di esecuzione n. 908/2014, sul sistema di controlli e sulla procedura di rettifica.

Fatti e iter amministrativo

La Commissione aveva svolto indagini sulle spese greche per gli anni di domanda 2012 e 2013 in materia di aiuti per superficie, e sugli esercizi 2010-2013 in materia di sviluppo rurale FEASR. All’esito della procedura amministrativa, aveva adottato la decisione di esecuzione 2016/417, imponendo alla Repubblica ellenica:

  • una rettifica forfettaria del 25% per il 2012;
  • una rettifica forfettaria del 10% per il 2013;
  • una rettifica puntuale di EUR 37.163.161,78 per il 2013;
  • una rettifica forfettaria del 5% per la misura 125;
  • una rettifica puntuale di EUR 772.956,32 per la misura 121.

La Repubblica ellenica aveva impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale, che aveva respinto il ricorso; ha quindi proposto impugnazione dinanzi alla Corte.

Primo motivo: definizione di "pascolo permanente"

La Corte accoglie il primo motivo. Ricorda la propria giurisprudenza secondo cui il criterio determinante per qualificare una superficie come "pascolo permanente" non è il tipo di vegetazione, bensì l’uso effettivo della superficie per un’attività agricola tipica del pascolo permanente. La presenza di arbusti o piante legnose non esclude di per sé l’ammissibilità, se non impedisce l’attività agricola.

La Corte censura il Tribunale perché aveva ritenuto decisivo il tipo di vegetazione, escludendo così i pascoli di tipo mediterraneo. Tale errore di diritto ha inciso sulla valutazione delle carenze di controllo e sulla giustificazione delle rettifiche finanziarie relative agli anni 2012 e 2013.

Secondo motivo: rettifica forfettaria del 25% per il 2012

La Corte accoglie anche il secondo motivo. Osserva che il tasso del 25% può essere applicato solo in presenza delle condizioni cumulative previste dal documento n. VI/5330/97: gravi carenze del sistema di controllo, irregolarità diffuse e negligenza nella lotta a prassi fraudolente o irregolari, con rischio di perdite estremamente elevate per il FEAGA.

Poiché la valutazione del Tribunale su tali carenze si fondava sull’erronea nozione di "pascolo permanente", l’errore di diritto investe l’intero ragionamento relativo alla sussistenza dei presupposti della rettifica del 25%. La Corte annulla quindi la decisione del Tribunale nella parte corrispondente e, in sostanza, ritiene che la Commissione debba procedere a una nuova valutazione complessiva.

Terzo motivo: cumulo tra rettifica forfettaria e rettifica puntuale

La Corte respinge il terzo motivo. Ribadisce che l’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2005 e l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013 non vietano il cumulo di una rettifica puntuale e di una rettifica forfettaria. Tale cumulo è compatibile con il sistema di finanziamento del FEAGA quando la rettifica puntuale non copre integralmente il rischio o il danno finanziario residuo.

Richiamando anche il documento n. VI/5330/97, la Corte rileva che il Tribunale aveva accertato che la rettifica forfettaria del 10% e la rettifica puntuale del 2013 coprivano ambiti diversi, evitando una doppia correzione delle stesse spese.

Quarto motivo: misura 125 e articolo 71 del regolamento n. 1698/2005

La Corte respinge il quarto motivo. Interpreta l’articolo 71 del regolamento n. 1698/2005 alla luce dei considerando 61 e 64, chiarendo che le norme di ammissibilità delle spese sono in linea di principio fissate a livello nazionale, ma il potere di selezione dei progetti resta dell’autorità di gestione o di un soggetto che operi sotto la sua responsabilità, secondo criteri fissati dall’organo competente.

La preselezione effettuata dalla DTEC, basata su criteri propri, costituiva quindi un controllo di merito incompatibile con l’articolo 71. Le censure di motivazione sono respinte o dichiarate irricevibili nella parte nuova in appello.

Quinto motivo: termine di 24 mesi per il rifiuto del finanziamento

La Corte respinge il quinto motivo. Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1290/2005, il termine di 24 mesi decorre dal pagamento o dal pagamento del saldo, cioè dal pagamento definitivo. Quando vi siano pagamenti intermedi o provvisori seguiti da un saldo, è quest’ultimo il momento rilevante ai fini del termine.

La Corte conferma inoltre la motivazione del Tribunale secondo cui, per i progetti considerati, il pagamento finale non era stato dimostrato come anteriore al termine rilevante oppure i progetti non risultavano ancora ultimati.

Sesto motivo: misura 121, sanzioni e metodo di calcolo

La Corte respinge il sesto motivo.

Quanto alla prima parte, afferma che il sistema greco non integrava un vero sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive ai sensi dell’articolo 73 del regolamento n. 817/2004. La semplice riduzione dell’aiuto o il recupero di importi indebitamente versati sono misure di controllo dell’ammissibilità, non sanzioni. Solo la misura di esclusione per due anni dal sostegno FEASR poteva avere natura sanzionatoria, ma non bastava da sola a rendere il sistema conforme al regolamento.

Quanto alla seconda parte, la Corte ritiene corretto che il Tribunale abbia applicato, per analogia e in chiave più favorevole, l’articolo 63 del regolamento di esecuzione n. 809/2014, senza fondare la rettifica su una base giuridica impropria. I richiami al principio di retroattività della pena più mite e al regolamento n. 2988/95 si inseriscono nel quadro della giurisprudenza UE sulle misure amministrative più favorevoli.

Dispositivo

La Corte:

  • annulla in parte la sentenza del Tribunale;
  • annulla in parte la decisione di esecuzione 2016/417, limitatamente alle rettifiche relative ai pascoli permanenti per gli anni di domanda 2012 e 2013;
  • respinge l’impugnazione per il resto;
  • compensa le spese, ponendole a carico di ciascuna parte per le proprie.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunefegaa e feasraiuti per superficierettifiche finanziarie e liquidazione dei conticontrolli e sanzioni amministrative

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