Sentenza n. 390/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze n. 10/2025 e n. 541/2025 del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese legali in favore del difensore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione delle sentenze del Tribunale di Perugia n. 10/2025 e n. 541/2025, limitatamente alla condanna del Ministero al pagamento delle spese legali in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che le sentenze del Tribunale di Perugia n. 10/2025 e n. 541/2025, relative alla corresponsione della carta docenti, erano passate in giudicato e che, nonostante fossero state notificate in forma esecutiva e fosse decorso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, il Ministero non aveva pagato le spese legali liquidate in suo favore quale difensore antistatario. Ha chiesto un termine di sessanta giorni per l’adempimento e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava il pagamento delle spese dovute e che non vi erano ragioni per ritardare ulteriormente l’ottemperanza. Ha assegnato al Ministero sessanta giorni per pagare le spese legali liquidate dalle sentenze, inclusi gli interessi legali maturati dalla loro pubblicazione. Ha nominato sin d’ora il Prefetto di Perugia, o un funzionario delegato, commissario ad acta: decorso inutilmente il termine, su richiesta del ricorrente, il commissario dovrà provvedere al pagamento delle somme ancora dovute, adottando gli atti amministrativi e contabili necessari. Per l’eventuale attività commissariale è previsto un compenso di euro 1.000,00 a carico del Ministero, da pagare dopo la verifica dell’espletamento del mandato sulla base della relazione documentata e della dichiarazione del ricorrente di avvenuta ottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato a pagare euro 800,00, oltre oneri e accessori di legge, per le spese del giudizio.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Pertanto, in accoglimento del ricorso: - va assegnato al Ministero resistente il termine di sessanta giorni per procedere al pagamento delle spese legali spettanti alla parte ricorrente in base alle suddette sentenze – ivi compresi gli interessi legali maturati sulle relative somme successivamente alla pubblicazione delle sentenze, come da richiesta di parte ricorrente; - può fin d’ora nominarsi un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Perugia o di un funzionario da lui delegato, affinché, in caso di infruttuoso decorso del suddetto termine, su richiesta della parte ricorrente, provveda, in sostituzione del Ministero, al pagamento di tutte le somme spettanti in base alle suddette sentenze che non risultino ancora corrisposte, adottando a tal fine ogni necessario atto amministrativo e contabile;
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in sostituzione dell’amministrazione in caso di ulteriore inadempimento.
art. 114 c.p.a.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina gli adempimenti indicati in parte motiva.
La tutela in sede di ottemperanza consente al giudice di ordinare gli adempimenti necessari a dare esecuzione al giudicato, compresa la corresponsione delle somme dovute e, in caso di inadempimento, l’intervento sostitutivo del commissario.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Parte ricorrente - esponendo di aver notificato le sentenze in forma esecutiva, di aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, di averne documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione nel termine ma di non aver ancora ricevuto il pagamento - ha chiesto che, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., venga assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni per eseguire la sentenza, e che, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, venga nominato un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva del Ministero alla corresponsione delle somme spettanti.
La disposizione è richiamata quale termine che il ricorrente dichiara di avere atteso prima di promuovere l’ottemperanza; la sentenza non ne sviluppa una distinta interpretazione.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione non ha eseguito una sentenza passata in giudicato che la condanna al pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e disporre fin da subito la nomina di un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine e alla richiesta della parte.
- L’esecuzione della condanna al pagamento delle spese legali comprende gli interessi legali maturati sulle somme dovute successivamente alla pubblicazione della sentenza, quando richiesti dalla parte.
Come è indicizzato
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