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Sentenza

Sentenza del 09/11/2023 n. 1056 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava due questioni principali: 1) la deducibilità ai fini IRES/IRAP e l'IVA delle spese per servizi di logistica fatturate dalla MEVIA Srl per gli anni 2014-2015, che l'Ufficio aveva ripreso per mancata dimostrazione dell'inerenza; 2) la deducibilità ai fini IRAP delle provvigioni corrisposte agli incaricati alle vendite a domicilio (IVD). L'Agenzia aveva ritenuto che gli IVD per i quali l'attività non aveva prodotto un reddito annuo superiore a 5.000 euro (e che non erano titolari di partita IVA) dovessero essere considerati esercenti l'attività in forma occasionale ai sensi dell'art. 3 legge 173/2005 e, in quanto tali, i compensi non sarebbero deducibili ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) D.Lgs. 446/97 (norma IRAP che esclude la deduzione dei compensi per attività commerciali o autonomo non esercitate abitualmente). La società contestava l'applicabilità del criterio quantitativo del reddito annuo alle dinamiche di network/multilevel marketing, nonché la mancanza di prove dell'inerenza per i costi di logistica.

La decisione

La Corte ha parzialmente accolto gli appelli dell'Agenzia delle Entrate: ha riformato le sentenze dei primi giudici limitatamente alla conferma del recupero a tassazione ai fini IRAP dei compensi corrisposti agli IVD qualificati come esercenti l'attività in forma occasionale (reddito annuo derivante dall'attività non superiore a 5.000 euro), ritenendo applicabile la presunzione legale della legge 173/2005 anche ai fini IRAP e ponendo l'onere probatorio sulla società circa il reddito annuo degli IVD. Per il resto (in particolare la deducibilità dei costi per i servizi di logistica resi da MEVIA Srl), la Corte ha confermato le sentenze dei primi giudici che avevano ritenuto dimostrata l'inerenza: le fatture, la congruità del costo e la prova che il servizio fosse l'inscatolamento e la spedizione dei prodotti sono state ritenute sufficienti. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • D. Lgs. 446/1997 art. 11 comma 1 lett. b)

    La norma IRAP esclude la deduzione dei compensi per attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; la Corte ha ritenuto che tale principio si applichi distinguendo tra attività abituale e occasionale e che vada coordinato con la presunzione prevista dalla legge 173/2005 sul reddito annuo degli IVD.

  • Legge 173/2005 art. 3 (commi 3 e 4)

    La legge disciplina la figura dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio (IVD) senza obbligo di contratto di agenzia e stabilisce che l'attività è di natura occasionale se il reddito annuo derivante dall'attività non supera 5.000 euro; la Corte ha ritenuto che tale limite costituisca una presunzione legale rilevante anche ai fini IRAP per determinare l'occasionalità.

  • TUIR art. 67 comma 1 lett. i) e l)

    Riferimento alle categorie di redditi derivanti da lavori autonomi non esercitati abitualmente; la Corte ha richiamato la disciplina fiscale che connette il concetto di occasionalità al trattamento fiscale del reddito.

Massime di principio

  • Per la qualificazione fiscale degli incaricati alle vendite a domicilio (IVD) rileva la presunzione legale della legge 173/2005: se il reddito annuo derivante dall'attività è pari o inferiore a 5.000 euro l'attività è considerata occasionale e i compensi non sono deducibili ai fini IRAP (art. 11 D.Lgs. 446/97).
  • La presunzione di occasionalità fondata sul limite di reddito è applicabile anche ai fini IRAP; non è sufficiente l'assetto organizzativo dell'impresa (es. struttura multilivello o formazione continuativa) per superare la presunzione se non è provato che ciascun IVD abbia redditi annui superiori alla soglia.
  • L'onere della prova circa il reddito annuale dell'IVD grava sul soggetto che invoca la deduzione (la società): è necessario acquisire e conservare prove documentali (cedolini, ricevute, estratti conti, dichiarazioni fiscali dell'IVD) che attestino il reddito percepito da ciascun incaricato.
  • Per la deducibilità dei costi sostenuti verso fornitori esterni (es. servizi di logistica) è fondamentale dimostrare l'inerenza: fatture generiche possono essere comunque ritenute sufficienti se integrate da elementi che provano la concreta prestazione (descrizione dell'attività svolta, rapporti di lavoro interni del fornitore, congruità del prezzo, documentazione operativa).
  • Non confondere i diversi regimi fiscali: la qualificazione dell'IVD ai fini IRPEF/IVA (obbligo o meno di partita IVA sotto la soglia di 5.000 euro) deve essere coerente con la qualificazione ai fini IRAP; incoerenze ingiustificate possono essere disattese dall'Amministrazione.
  • In fase preventiva e in vista di verifiche fiscali, le imprese che operano con IVD dovrebbero: (a) raccogliere e conservare documentazione sul reddito annuo di ciascun IVD; (b) formalizzare gli incarichi e i criteri di remunerazione; (c) ottenere descrizioni dettagliate dei servizi forniti da terzi e prove operative della loro esecuzione; (d) monitorare congruità e correlazione costi/servizi.

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