Sentenza del 09/11/2023 n. 1056 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava due questioni principali: 1) la deducibilità ai fini IRES/IRAP e l'IVA delle spese per servizi di logistica fatturate dalla MEVIA Srl per gli anni 2014-2015, che l'Ufficio aveva ripreso per mancata dimostrazione dell'inerenza; 2) la deducibilità ai fini IRAP delle provvigioni corrisposte agli incaricati alle vendite a domicilio (IVD). L'Agenzia aveva ritenuto che gli IVD per i quali l'attività non aveva prodotto un reddito annuo superiore a 5.000 euro (e che non erano titolari di partita IVA) dovessero essere considerati esercenti l'attività in forma occasionale ai sensi dell'art. 3 legge 173/2005 e, in quanto tali, i compensi non sarebbero deducibili ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) D.Lgs. 446/97 (norma IRAP che esclude la deduzione dei compensi per attività commerciali o autonomo non esercitate abitualmente). La società contestava l'applicabilità del criterio quantitativo del reddito annuo alle dinamiche di network/multilevel marketing, nonché la mancanza di prove dell'inerenza per i costi di logistica.
La decisione
La Corte ha parzialmente accolto gli appelli dell'Agenzia delle Entrate: ha riformato le sentenze dei primi giudici limitatamente alla conferma del recupero a tassazione ai fini IRAP dei compensi corrisposti agli IVD qualificati come esercenti l'attività in forma occasionale (reddito annuo derivante dall'attività non superiore a 5.000 euro), ritenendo applicabile la presunzione legale della legge 173/2005 anche ai fini IRAP e ponendo l'onere probatorio sulla società circa il reddito annuo degli IVD. Per il resto (in particolare la deducibilità dei costi per i servizi di logistica resi da MEVIA Srl), la Corte ha confermato le sentenze dei primi giudici che avevano ritenuto dimostrata l'inerenza: le fatture, la congruità del costo e la prova che il servizio fosse l'inscatolamento e la spedizione dei prodotti sono state ritenute sufficienti. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
D. Lgs. 446/1997 art. 11 comma 1 lett. b)
La norma IRAP esclude la deduzione dei compensi per attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; la Corte ha ritenuto che tale principio si applichi distinguendo tra attività abituale e occasionale e che vada coordinato con la presunzione prevista dalla legge 173/2005 sul reddito annuo degli IVD.
Legge 173/2005 art. 3 (commi 3 e 4)
La legge disciplina la figura dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio (IVD) senza obbligo di contratto di agenzia e stabilisce che l'attività è di natura occasionale se il reddito annuo derivante dall'attività non supera 5.000 euro; la Corte ha ritenuto che tale limite costituisca una presunzione legale rilevante anche ai fini IRAP per determinare l'occasionalità.
TUIR art. 67 comma 1 lett. i) e l)
Riferimento alle categorie di redditi derivanti da lavori autonomi non esercitati abitualmente; la Corte ha richiamato la disciplina fiscale che connette il concetto di occasionalità al trattamento fiscale del reddito.
Massime di principio
- Per la qualificazione fiscale degli incaricati alle vendite a domicilio (IVD) rileva la presunzione legale della legge 173/2005: se il reddito annuo derivante dall'attività è pari o inferiore a 5.000 euro l'attività è considerata occasionale e i compensi non sono deducibili ai fini IRAP (art. 11 D.Lgs. 446/97).
- La presunzione di occasionalità fondata sul limite di reddito è applicabile anche ai fini IRAP; non è sufficiente l'assetto organizzativo dell'impresa (es. struttura multilivello o formazione continuativa) per superare la presunzione se non è provato che ciascun IVD abbia redditi annui superiori alla soglia.
- L'onere della prova circa il reddito annuale dell'IVD grava sul soggetto che invoca la deduzione (la società): è necessario acquisire e conservare prove documentali (cedolini, ricevute, estratti conti, dichiarazioni fiscali dell'IVD) che attestino il reddito percepito da ciascun incaricato.
- Per la deducibilità dei costi sostenuti verso fornitori esterni (es. servizi di logistica) è fondamentale dimostrare l'inerenza: fatture generiche possono essere comunque ritenute sufficienti se integrate da elementi che provano la concreta prestazione (descrizione dell'attività svolta, rapporti di lavoro interni del fornitore, congruità del prezzo, documentazione operativa).
- Non confondere i diversi regimi fiscali: la qualificazione dell'IVD ai fini IRPEF/IVA (obbligo o meno di partita IVA sotto la soglia di 5.000 euro) deve essere coerente con la qualificazione ai fini IRAP; incoerenze ingiustificate possono essere disattese dall'Amministrazione.
- In fase preventiva e in vista di verifiche fiscali, le imprese che operano con IVD dovrebbero: (a) raccogliere e conservare documentazione sul reddito annuo di ciascun IVD; (b) formalizzare gli incarichi e i criteri di remunerazione; (c) ottenere descrizioni dettagliate dei servizi forniti da terzi e prove operative della loro esecuzione; (d) monitorare congruità e correlazione costi/servizi.
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