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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16010/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto che, durante il termine per proporre ricorso per cassazione, in data 10/10/2025 la persona offesa (Scala Nicoletta) ha rimesso la querela nei confronti degli imputati e questi hanno contestualmente accettato, come risultante da verbale dei Carabinieri. Trattandosi del delitto di minaccia, procedibile a querela, la remissione e l'accettazione sarebbero state rituali e idonee a determinare l'estinzione del reato anche in pendenza del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la remissione di querela e la sua accettazione, intervenute in pendenza del ricorso e rituali, determinano la sopravvenuta estinzione del reato e devono essere rilevate dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. Non essendo nella decisione impugnata elementi di prova evidente dell'innocenza o dell'incontrovertibile insussistenza dei fatti, la Corte ha annullato la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato. In mancanza di deroga pattizia, ha posto le spese processuali a carico dei querelati ai sensi dell'art. 340 c.p.p.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza - Sez. U., sentenza Chiasserini

    Sez. U., n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681-01

    La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia tempestivo.

  • Giurisprudenza - Sez. 2

    Sez. 2, Sentenza n. 41441 del 25/11/2025, Rv. 288997-01

    Confermato il principio che la remissione accettata estingue il reato anche in pendenza di ricorso per cassazione e rilevabile d'ufficio dal giudice di legittimità.

  • art. 340 cod. proc. pen.

    In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono poste a carico dei querelati.

Massime di principio

  • Se il reato è procedibile a querela, la remissione della querela dalla persona offesa e la contestuale accettazione da parte dell'imputato, se rituali, estinguono il reato anche se è pendente un ricorso per cassazione.
  • La Corte di legittimità deve rilevare e dichiarare l'estinzione del reato per remissione accettata, a condizione che il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
  • La remissione e l'accettazione devono risultare da atti formali (es. verbale dei Carabinieri) per essere efficaci; la documentazione probatoria è quindi importante.
  • L'estinzione del reato per remissione prevale su questioni di inammissibilità del ricorso e può portare all'annullamento della sentenza impugnata.
  • Salvo diversa pattuizione, le spese processuali conseguenti all'estinzione sono a carico dei querelati (art. 340 c.p.p.).

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