Cassazione Penale, Sentenza n. 16010/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto che, durante il termine per proporre ricorso per cassazione, in data 10/10/2025 la persona offesa (Scala Nicoletta) ha rimesso la querela nei confronti degli imputati e questi hanno contestualmente accettato, come risultante da verbale dei Carabinieri. Trattandosi del delitto di minaccia, procedibile a querela, la remissione e l'accettazione sarebbero state rituali e idonee a determinare l'estinzione del reato anche in pendenza del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la remissione di querela e la sua accettazione, intervenute in pendenza del ricorso e rituali, determinano la sopravvenuta estinzione del reato e devono essere rilevate dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. Non essendo nella decisione impugnata elementi di prova evidente dell'innocenza o dell'incontrovertibile insussistenza dei fatti, la Corte ha annullato la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato. In mancanza di deroga pattizia, ha posto le spese processuali a carico dei querelati ai sensi dell'art. 340 c.p.p.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. U., sentenza Chiasserini
Sez. U., n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681-01
La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia tempestivo.
Giurisprudenza - Sez. 2
Sez. 2, Sentenza n. 41441 del 25/11/2025, Rv. 288997-01
Confermato il principio che la remissione accettata estingue il reato anche in pendenza di ricorso per cassazione e rilevabile d'ufficio dal giudice di legittimità.
art. 340 cod. proc. pen.
In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono poste a carico dei querelati.
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela, la remissione della querela dalla persona offesa e la contestuale accettazione da parte dell'imputato, se rituali, estinguono il reato anche se è pendente un ricorso per cassazione.
- La Corte di legittimità deve rilevare e dichiarare l'estinzione del reato per remissione accettata, a condizione che il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
- La remissione e l'accettazione devono risultare da atti formali (es. verbale dei Carabinieri) per essere efficaci; la documentazione probatoria è quindi importante.
- L'estinzione del reato per remissione prevale su questioni di inammissibilità del ricorso e può portare all'annullamento della sentenza impugnata.
- Salvo diversa pattuizione, le spese processuali conseguenti all'estinzione sono a carico dei querelati (art. 340 c.p.p.).
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