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Ordinanza

Ordinanza n. 40/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Ufficio Commissione di Valutazione e Avanzamento, prot. n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con cui è stato comunicato l'esito della valutazione per l'avanzamento al grado di Maresciallo Maggiore; - del presupposto verbale n. -OMISSIS- della Commissione di Valutazione e Avanzamento (Co.V.A.), richiamato nel predetto atto, nella parte in cui ha espresso giudizio "idoneo" come valutazione, ma senza promozione "Prom. NO" all'avanzamento "ad anzianità" al grado di Maresciallo Maggiore per l'aliquota del 31.12.2024 e, comunque, per l'omessa valutazione relativa all'anno 2020, come emerge in modo diretto dal prospetto allegato alla comunicazione prot. -OMISSIS-, che reca la valutazione limitata alle annualità 2018 e 2019 e non contiene alcuna indicazione sull'aliquota 2020; - ove occorra, del verbale n. -OMISSIS- della medesima Commissione, depositato nel giudizio R.G. 267/2025 dinanzi al T.A.R. per la Sardegna, Sede di Cagliari; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente; - del diritto del Mar. Capo -OMISSIS- ad essere valutato "idoneo" all'avanzamento al grado di Maresciallo Maggiore con riferimento all'aliquota del 31.12.2024 e, comunque, del suo diritto a veder completata la valutazione con l'inclusione dell'aliquota 2020, con conseguente accertamento del diritto alla promozione con la corretta decorrenza giuridica ed economica attribuita ai pari grado, previa integrale ricostruzione della carriera e corresponsione delle differenze retributive e contributive maturate.

Giustizia amministrativa202600042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di idoneità senza promozione all'avanzamento al grado di maresciallo maggiore e omessa valutazione per l'annualità 2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'Ufficio Commissione di Valutazione e Avanzamento dell'Arma dei Carabinieri che gli aveva comunicato l'esito della valutazione per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore, con giudizio di idoneità ma senza promozione. Ha contestato anche il verbale presupposto, deducendo, in particolare, l'omessa valutazione relativa all'annualità 2020, poiché il prospetto allegato riportava soltanto le annualità 2018 e 2019. In via cautelare ha chiesto la sospensione degli atti e, nel merito, l'accertamento del diritto alla promozione con la corretta decorrenza giuridica ed economica, previa ricostruzione della carriera e corresponsione delle differenze retributive e contributive.

La decisione

Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha depositato documentazione attestante l'intervenuta promozione del ricorrente, adottata in applicazione dell'art. 2252, comma 9-quater, del d.lgs. n. 66/2010, nonché l'avvenuta valutazione per l'annualità 2020 e la comunicazione del relativo esito, unitamente al decreto di promozione emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare. Il TAR ha ritenuto che tali atti abbiano fatto venir meno le esigenze cautelari originariamente dedotte. La questione relativa all'eventuale tardività degli atti satisfattivi e alla conseguente cessazione della materia del contendere è stata riservata alla fase di merito. La domanda cautelare è stata quindi respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta poiché, a seguito della promozione e della valutazione dell'annualità omessa, sono venute meno le esigenze cautelari.

  • art. 2252, comma 9-quater, d.lgs. n. 66/2010

    Costituisce la base normativa richiamata dall'Amministrazione per l'intervenuta promozione del ricorrente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, quando l'amministrazione adotta atti successivi che soddisfano sostanzialmente la pretesa cautelare del ricorrente, vengono meno le esigenze cautelari e la domanda di sospensione deve essere respinta, anche se resta da esaminare nel merito la questione della tempestività degli atti e degli eventuali effetti processuali satisfattivi.
  • La sopravvenuta promozione del militare e il completamento della valutazione relativa all'annualità precedentemente omessa incidono sulle esigenze cautelari, ma non determinano necessariamente, nella fase cautelare, la definizione delle questioni relative alla tardività dell'azione amministrativa o alla cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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