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Ordinanza

Ordinanza n. 118/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento del Decreto del Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria, n. 311 del 30 novembre 2025, avente ad oggetto “Definizione delle modalità di riconoscimento di un contributo per l’acquisto di DPI, nell’anno 2021, in favore di Strutture sanitarie accreditate e convenzionate con il S.S.R. che hanno erogato prestazioni socio sanitarie durante l’epidemia da COVID-19’’, nella parte in cui esclude l’Hospice fra le strutture individuate come beneficiarie ed in quanto le somme riconosciute a titolo di contributo non coprono integralmente i costi effettivamente sostenuti dalle strutture della Rete di assistenza territoriale; 2. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello in questa sede impugnato, ancorché non conosciuto, ed in particolare: a) la Relazione istruttoria predisposta dal Settore 7 “Assistenza Territoriale – Salute nelle Carceri – Sistema delle Emergenze Urgenze” del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria, sebbene non conosciuta e qualora lesiva; b) gli eventuali atti esecutivi posti in essere dall’ASP di Crotone in relazione alla individuazione delle strutture beneficiarie del contributo, sebbene non conosciuti e qualora lesivi; c) ogni eventuale avviso e/o comunicazione ufficiale posta in essere dall’ASP di Crotone, sebbene non conosciuti e qualora lesivi; d) ogni eventuale atto di ripartizione delle risorse assegnate con il DCA 311/2025 posto in essere dall’ASP di Crotone, sebbene non conosciuto e qualora lesivo; e) l’elenco delle strutture individuate quali beneficiarie dall’ASP di Crotone unitamente all’importo riconosciuto, sebbene non conosciuto e qualora lesivo; f) tutti gli atti dell’istruttoria eventualmente eseguita sul provvedimento impugnato, non conosciuti e qualora lesivi.

Giustizia amministrativa202600252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Commissario ad acta n. 311 del 30 novembre 2025, nella parte in cui esclude gli hospice dai beneficiari del contributo per l'acquisto di DPI nel 2021 e riconosce somme non integralmente compensative dei costi sostenuti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto commissariale e gli atti presupposti, connessi e consequenziali, contestando sia l'esclusione degli hospice dall'ambito soggettivo dei beneficiari del contributo per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale durante l'emergenza COVID-19, sia l'insufficienza delle somme riconosciute rispetto ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture della rete di assistenza territoriale. È stata proposta domanda cautelare incidentale, chiedendo la sospensione dell'esecuzione del provvedimento e una misura di remand. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di legittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che non emergessero elementi sufficienti per concedere la misura di remand, riservando il necessario approfondimento alla fase di merito. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che non risultava provato un pregiudizio grave e soprattutto irreparabile, trattandosi di pretese di carattere economico e non essendo stata dedotta o ravvisata la compressione di altri diritti fondamentali. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente nei confronti del Commissario costituito, liquidate in 1.000 euro oltre oneri e spese di legge; sono state compensate nei rapporti con le altre parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Massime di principio

  • La concessione della tutela cautelare richiede la compresenza di un fumus boni iuris sufficientemente consistente e di un pregiudizio grave e irreparabile; la mancanza di uno dei due presupposti giustifica il rigetto dell'istanza.
  • In presenza di pretese esclusivamente economiche, il periculum in mora non è normalmente ravvisabile, salvo che la parte dimostri la compromissione di ulteriori diritti fondamentali o un pregiudizio concretamente grave e irreparabile.
  • La valutazione cautelare negativa del fumus non preclude il necessario approfondimento delle questioni nella fase di merito, ma impedisce l'adozione anticipata della misura richiesta.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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