Cassazione Penale, Ordinanza n. 05534/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la responsabilità già affermata nei giudizi di merito per la contravvenzione di guida senza patente e ha ritenuto immune da vizi la motivazione sulla prova, sull'esclusione della particolare tenuità del fatto e sulla pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente era stato ritenuto responsabile, in primo e secondo grado, della contravvenzione di guida senza patente. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo difensore avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 12/06/2025, deduceva: 1) inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità; 2) inosservanza della legge penale e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) inosservanza della legge penale e vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. La Corte ha ritenuto il primo motivo diretto in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto e del compendio probatorio, il secondo infondato poiché l'art. 131-bis c.p. era stato correttamente escluso per il disvalore della condotta e comunque la particolare tenuità non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente in difetto del requisito della non abitualità, e il terzo inammissibile perché generico e volto a rivalutare il quantum della pena.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, cod. strada
norma incriminatrice della contravvenzione per guida senza patente, per la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile.
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile nel caso concreto, anche perché la condotta è stata qualificata come non abituale e connotata da disvalore oggettivo; la Corte richiama inoltre l'orientamento secondo cui tale istituto non si applica alla guida senza patente per difetto del requisito della non abitualità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le doglianze che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, tendano in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle prove, quando la Corte di merito abbia reso una motivazione congrua, coerente e logica.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando il disvalore oggettivo della condotta, le modalità della sua realizzazione e la personalità dell'imputato, purché la motivazione sia coerente con le risultanze processuali.
- La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente quando difetti il requisito della non abitualità del comportamento, considerato che la condotta assume rilevanza penale in caso di recidiva nel biennio.
- La censura sulla pena è inammissibile in cassazione se si limita a contestare la congruità della determinazione sanzionatoria senza evidenziare arbitrarietà o manifesta illogicità della motivazione.
- La valutazione della pena in concreto, quando sorretta da adeguata motivazione fondata su elementi quali la personalità negativa dell'imputato e la gravità del fatto, non può essere sostituita da una diversa apprezzamento del giudice di legittimità.
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