Cassazione Penale, Sentenza n. 5582/2023 del 09/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Francesca Boccia era stata condannata in primo e secondo grado per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 per aver omesso di presentare la dichiarazione IVA relativa al 2011, con evasione di imposte indirette quantificata in 157.962 euro. La ricorrente impugnava in Cassazione sostenendo: (i) violazione degli artt. 187 e 192 c.p.p. e vizio di motivazione per difetto di prova, lamentando che non fosse stata dimostrata la vendita delle rimanenze dichiarate nel 2010 (270.105 euro) e che gli accertatori non avessero l'onere di provare le vendite, non potendosi basare sulle presunzioni tributarie né su ricarichi statistici; (ii) violazione dell'art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, perché non sarebbe stata detratta l'IVA sugli acquisti accertati (311.824 euro), con conseguente errore nel calcolo dell'imposta evasa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente esaminato e confutato le censure difensive, avendo ricostruito il "costo del venduto" per il 2011 sommando le rimanenze finali 2010 (270.105 euro) e gli acquisti 2011 (311.824 euro), e avendo applicato il ricarico medio dichiarato per il 2010 (33,78%) per ottenere il volume d'affari e l'IVA dovuta, pari a 157.962 euro. La Cassazione ha sottolineato che le presunzioni tributarie possono costituire dati di fatto valutabili in sede penale se corroborate da riscontri, e che la ricorrente non ha fornito elementi probatori idonei a smentire la ricostruzione. Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata detrazione dell'IVA sugli acquisti, la Corte ha dichiarato la questione inammissibile perché non era stata dedotta in sede d'appello e pertanto non devoluta alla cognizione della Corte di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che sanziona l'omessa presentazione della dichiarazione IVA e rileva quale fattispecie di evasione di imposte indirette; applicata per contestare a Boccia l'omessa dichiarazione relativa al 2011.
art. 187 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in tema di violazione procedurale; la Corte ha ritenuto che le censure procedurali fossero già state esaminate e superate dai giudici di merito.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione al vizio di motivazione e alla mancanza di prova; la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Norma relativa alla detrazione dell'IVA sugli acquisti; la ricorrente lamentava il mancato computo della detrazione, ma la questione non era stata dedotta in appello e quindi è stata ritenuta non devoluta alla Cassazione.
art. 21 d.lgs. n. 78 del 2010
Richiamato in relazione alle comunicazioni dell'anagrafe tributaria: gli accertamenti hanno rilevato che l'impresa era cessionaria di comunicazioni ex art. 21, elemento usato per ricostruire gli acquisti del 2011.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola l'addebito delle spese del procedimento alla parte soccombente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare la ricorrente alle spese.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie alla parte che abbia proposto ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha comunque disposto il versamento equitativo di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le presunzioni e gli accertamenti tributari possono costituire "dati di fatto" nel processo penale se accompagnati da riscontri concreti; non sono di per sé prova automatica della colpevolezza, ma possono essere valutati dal giudice penale.
- L'onere di fornire elementi idonei a smentire la ricostruzione contabile grava sull'imputato: se la ricostruzione degli accertatori è razionale e non viene efficacemente confutata con documenti o dichiarazioni credibili, essa può sostenere la condanna.
- Questioni nuove o non dedotte nel giudizio d'appello non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione: la Corte di legittimità non è competente a decidere su profili non devoluti alla cognizione del giudice d'appello.
- Errori di calcolo o vizi nella determinazione dell'imposta (es. mancata detrazione IVA) devono essere sollevati tempestivamente nei gradi di merito, altrimenti risultano inammissibili in sede di legittimità.
- I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e, se applicabile, il pagamento di somme alla Cassa delle ammende, salvo che non sia provata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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