Cassazione Penale, Sentenza n. 1331/2022 del 14/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del 30/06/2020 che lo ha dichiarato colpevole della violazione delle norme di sicurezza sul lavoro (artt. 71, co.1 e 87, n.1, lett. b, d.lgs. n.81/2008), deducendo in particolare: mancata prova della sua qualifica di "datore di lavoro"; inutilizzabilità della testimonianza resa dal M. Ilo Domenico Gorrasi per violazione del divieto di testimonianza indiretta (art.195, co.4 c.p.p.) e per possibile acquisizione della notizia direttamente dall'imputato (art.63 c.p.p.); travisamento della visura camerale (asserita inattività/fallimento dell'impresa dal 2013) e della testimonianza circa la titolarità dei beni strumentali; illegittimità di desumere responsabilità penale da atti o comportamenti tenuti nell'ambito di procedimento amministrativo/di vigilanza (d.lgs. n.758/1994).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato che la qualificazione di "datore di lavoro" e la responsabilità penale sono state adeguatamente motivate dal Tribunale sulla base della testimonianza dell'ispettore Gorrasi, della visura camerale e del comportamento del Bulai (assenza di dichiarazioni al verbale e successiva ottemperanza alle prescrizioni). La Corte ha precisato che l'attività ispettiva da parte di ufficiali di polizia giudiziaria non si identifica automaticamente con indagine preliminare e che la questione se gli indizi siano emersi prima o dopo l'interrogazione dei presenti è questione di fatto non riassumibile in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per vizio di autosufficienza (mancata produzione/documentazione della visura camerale) e per manifesta infondatezza. Pertanto la sentenza di merito è stata confermata e il ricorso respinto.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sicurezza sul lavoro), artt. 71 e 87
art. 71, comma 1; art. 87, n.1), lett. b)
Le norme sulla sicurezza del lavoro sono idonee a configurare responsabilità penale del datore di lavoro; la qualificazione del soggetto come "datore di lavoro" può essere desunta da elementi documentali e comportamentali valutati dal giudice di merito
Codice di procedura penale
art. 63; art. 191; art. 194; art. 195, comma 4
Il divieto di testimonianza indiretta (art.195, co.4) non esclude automaticamente l'utilizzabilità di informazioni raccolte in attività ispettive: occorre valutare il momento e la natura dell'accertamento; l'art.63 (divieto di autoaccusa) è rilevante se la conoscenza è stata acquisita direttamente dall'imputato, ma la questione è di fatto e va accertata in sede di merito
Disp. att. c.p.p.
art. 220, disp. att. c.p.p.
Quando in attività ispettive emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova devono essere compiuti secondo le regole del codice di rito; la distinzione tra attività ispettiva e indagine preliminare dipende dal momento in cui nasce una notitia criminis
Codice di procedura penale
art. 55, comma 1, lett. b
I militari (es. maresciallo dei carabinieri) svolgono, in quanto tale, funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ma tale qualifica non trasforma automaticamente l'attività ispettiva in indagine preliminare
D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520
Gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio, sono ufficiali di polizia giudiziaria nelle funzioni ispettive loro attribuite
Legge 23 dicembre 1978, n. 833
Analogamente, addetti sanitari (ASL) che svolgono funzioni ispettive sono considerati ufficiali di polizia giudiziaria per le attività di controllo in materia di sicurezza sul lavoro
D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 272 / D.Lgs. n.758/1994 (richiamato)
d.lgs. n.758/1994 (richiamato nel testo)
Gli adempimenti e le vicende amministrative o sanzionatorie extrapenali non escludono la possibile rilevanza penale dei fatti, ma la valutazione probatoria è questione di merito
Massime di principio
- La prova della qualifica di "datore di lavoro" può essere desunta da un insieme di elementi (documentali come la visura camerale, osservazioni degli ispettori, comportamento dell'imputato) e non richiede un unico elemento probatorio decisivo
- Le informazioni acquisite in sede di attività ispettiva sono utilizzabili in sede penale se l'accertamento è rimasto un controllo e non si è già trasformato in indagine preliminare: la distinzione dipende dal momento in cui è emersa la notitia criminis e dalla specifica dinamica dei fatti (questione di fatto di competenza del giudice di merito)
- Il divieto di testimonianza indiretta (art.195, co.4 c.p.p.) non opera automaticamente per escludere la deposizione dell'ufficiale/operatore che ha svolto l'ispezione; va valutato caso per caso come elemento probatorio insieme agli altri
- In Cassazione non sono ammissibili questioni di fatto che richiedono rivalutazione probatoria o la produzione di documenti non allegati al ricorso: vale il principio di autosufficienza del ricorso
- La regolarizzazione successiva delle irregolarità contestate (adempimento alle prescrizioni) e la mancata contestazione formale al verbale possono essere elementi che rafforzano l'asserita titolarità e responsabilità del soggetto
- Chi contesta la valutazione di merito circa il contenuto di specifici atti processuali deve allegare e dimostrare nel ricorso gli atti e i fatti posti a base della censura, indicando chiaramente come questi inficino la motivazione impugnata
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