Sentenza n. 12731/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella G.U.R.I. del 15 settembre 2022, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 quantificando la quota di ripiano a livello regionale da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici; - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute pubblicato nella G.U.R.I. del 26 ottobre 2022 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’Accordo Rep. Atti n. 181 del 7 novembre 2019 sottoscritto tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art.9-ter del D.l. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022; - dell’intesa sancita dalla Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - del Decreto del Direttore del dipartimento della Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022, e relativa allegazione, nella parte in cui ha inserito la MEDLINE nell’elenco delle imprese tenute teoricamente al ripiano dello sforamento per gli anni 2015/2018 un importo di € 1.462.057,00 nonché di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla MEDLINE di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti ministeriali e regionali di accertamento e ripartizione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusa l'iscrizione dell'impresa nell'elenco regionale per l'importo di 1.462.057 euro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto interministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, le intese della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni del settembre 2022 e il provvedimento della Regione Marche del 14 dicembre 2022, tutti relativi all'attuazione dell'art. 9-ter, comma 9, del d.l. 78/2015 e dell'art. 18 del d.l. 115/2022, con cui era stato accertato il superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018 e posto a carico delle imprese fornitrici il relativo onere di ripiano. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito in rito per sopravvenuto difetto di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La società ha dichiarato di avere versato alle Regioni gli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018, nella misura prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, convertito dalla l. 119/2025. Secondo il giudice, tale disposizione stabilisce che il versamento integrale della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per le annualità considerate e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Il difensore della ricorrente ha quindi dichiarato in udienza il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito. In applicazione del principio dispositivo, il Collegio ha preso atto della dichiarazione e ha definito il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti per la peculiarità delle sopravvenienze e la definizione in rito.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la base normativa dei provvedimenti di accertamento del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici e di determinazione degli oneri di ripiano a carico delle imprese fornitrici.
art. 18 d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022
È richiamato quale ulteriore fondamento dei provvedimenti ministeriali e regionali relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 119/2025
Prevede che il versamento integrale della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingua l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni di riferimento e precluda ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, una sopravvenienza normativa o fattuale estingue l'obbligazione sostanziale controversa e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione di merito e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
- La dichiarazione della parte circa il sopravvenuto difetto di interesse, ove coerente con le sopravvenienze intervenute e non vi siano ragioni per una decisione comunque necessaria, deve essere presa in considerazione dal giudice amministrativo in applicazione del principio dispositivo.
- Il versamento integrale della quota prevista dalla disciplina transattiva o definitoria del payback sui dispositivi medici estingue l'obbligazione delle imprese fornitrici per le annualità interessate e preclude la prosecuzione delle azioni giurisdizionali connesse, secondo quanto previsto dalla legge applicabile.
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