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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25739/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso dal contribuente per ottenere l’esecuzione di un giudicato tributario che aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% dell’IRPEF versata per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, in relazione ai benefici fiscali connessi a eventi calamitosi. Il giudice di merito aveva accolto il ricorso del contribuente, rilevando che l’Agenzia non aveva pagato integralmente quanto dovuto, e aveva nominato un commissario ad acta. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un solo motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octies del D.L. n. 91 del 2017, convertito dalla L. n. 123 del 2017, sostenendo che, ove le istanze superino le risorse disponibili, i rimborsi devono essere ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto e che tale disciplina doveva trovare applicazione nella fase esecutiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha affermato che, nel giudizio tributario di ottemperanza relativo all’esecuzione di un giudicato che riconosce il diritto al rimborso di imposte per benefici fiscali connessi a eventi calamitosi, il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati dalla normativa speciale e, in caso di incapienza, attivare le procedure di contabilità pubblica necessarie per dare piena esecuzione al giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta e l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, senza che sia consentita una falcidia del credito giudizialmente accertato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge a fondamento del ricorso per cassazione.

  • art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014

    Norma richiamata quale disciplina dei rimborsi fiscali relativi ai benefici per eventi calamitosi; va applicata anche nella fase di esecuzione del giudicato, insieme alle successive modifiche legislative.

  • art. 16-octies D.L. n. 91 del 2017, conv. in L. n. 123 del 2017

    La Corte ne afferma l’applicabilità alla fase di ottemperanza perché vigente al momento dell’attuazione del rimborso e idoneo a disciplinarne le modalità esecutive.

  • art. 29 D.L. n. 162 del 2019

    Richiamato insieme alle altre modifiche della disciplina speciale sui rimborsi e sulla gestione dei fondi stanziati.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70

    Norma che disciplina il giudizio tributario di ottemperanza; il giudice deve assicurare l’esecuzione piena del giudicato mediante gli strumenti previsti dalla normativa applicabile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso secondo il procedimento accelerato previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria avente ad oggetto l’esecuzione di un giudicato di condanna al rimborso, il giudice deve verificare se la normativa speciale preveda limiti o modalità esecutive legate alla disponibilità di fondi e deve applicarla anche quando sopravvenuta e vigente nella fase di esecuzione.
  • Se le risorse stanziate risultano incapienti, il giudice dell’ottemperanza non può ridurre il credito giudizialmente accertato, ma deve attivare i rimedi esecutivi previsti dall’ordinamento di contabilità pubblica per dare integrale attuazione al giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la nomina del commissario ad acta può essere strumentale all’esecuzione, ma deve essere finalizzata a realizzare il contenuto pieno della decisione di merito secondo le procedure legali applicabili.
  • La disciplina speciale sui rimborsi fiscali per eventi calamitosi, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, non consente una falcidia dei diritti patrimoniali del contribuente già accertati con giudicato.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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