Ordinanza n. 4438/2026 - Roma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: riscontro di Equitalia Giustizia del 2 luglio 2026 all’istanza di accesso ai dati amministrativo-contabili relativi alle posizioni FUG, ritenuto parziale e non satisfattivo
Esito
Favorevole al resistente (gestore delle posizioni FUG)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti hanno chiesto l’ostensione dei dati amministrativo-contabili riferibili alle proprie posizioni FUG. A seguito del riscontro fornito da Equitalia Giustizia il 2 luglio 2026, una ricorrente ha proposto motivi aggiunti, deducendo che i documenti ostesi fossero parziali, frammentari e non satisfattivi, nonché privi di adeguata motivazione quanto ai documenti non ostesi. È stata chiesta in via cautelare la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati e l’ordine di completamento della rendicontazione amministrativo-contabile FUG. Il giudice ha esaminato la compatibilità della tutela cautelare con il rito speciale in materia di accesso previsto dall’art. 116 c.p.a. e ha ritenuto che la misura cautelare non possa anticipare integralmente il risultato conseguibile con l’eventuale accoglimento della domanda di accesso. Le ricorrenti hanno inoltre prospettato un pregiudizio grave e irreparabile, ritenuto non apprezzabile dal Collegio per le ragioni già indicate nel precedente decreto monocratico del 30 giugno 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha richiamato l’orientamento secondo cui, nel rito speciale sull’accesso ex art. 116 c.p.a., la tutela cautelare è compatibile con il rito, ma non può consentire di conseguire in via provvisoria il medesimo risultato dell’accoglimento definitivo del ricorso. Nel caso concreto il pregiudizio grave e irreparabile allegato dalle ricorrenti non è stato ritenuto apprezzabile. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda. Gli atti sono stati rimessi al Presidente della Sezione per la fissazione della camera di consiglio destinata alla trattazione del merito.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Il rito speciale in materia di accesso ammette una tutela cautelare compatibile con la sua struttura, ma la misura cautelare non può anticipare integralmente il risultato proprio dell’eventuale accoglimento definitivo della domanda di accesso.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel rito speciale in materia di accesso, la tutela cautelare è astrattamente ammissibile, ma non può attribuire provvisoriamente al richiedente l’ostensione integrale che costituisce il risultato tipico della decisione di merito.
- La concessione della misura cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera contestazione della parzialità o non satisfattività del riscontro amministrativo non comporta, di per sé, la sussistenza del periculum in mora.
- Quando il riscontro dell’amministrazione all’istanza di accesso sia contestato con motivi aggiunti, la domanda cautelare resta distinta dalla decisione sul merito dell’accesso e può essere respinta senza definire anticipatamente la completezza o legittimità dell’ostensione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4393/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4394/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4396/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4399/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4400/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 6 ago 2026Ordinanza n. 4401/2026 - Roma, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →