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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12866/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli. Con il primo motivo ha dedotto l'omessa pronuncia sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p., lamentando che la questione non sarebbe stata esaminata. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione in punto di responsabilità, deducendone contraddittorietà e illogicità, sostenendo in sostanza una diversa lettura degli elementi probatori. Dal testo emerge che la vicenda riguarda il transito di una vettura su piste riservate Telepass senza pagamento del pedaggio, con contestazione della riconducibilità della condotta all'imputato sulla base della materiale disponibilità del veicolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza relativa all'art. 131-bis c.p. non fosse proponibile in sede di legittimità perché la causa di non punibilità non era stata richiesta con l'atto di appello. Ha inoltre escluso la censura sulla motivazione, osservando che essa mirava soltanto a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa alla Corte di cassazione, mentre la sentenza impugnata dava conto in modo logico e giuridicamente corretto delle ragioni della responsabilità. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata previamente richiesta con l'atto di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La questione relativa alla particolare tenuità del fatto non è deducibile in sede di legittimità quando non sia stata devoluta al giudice di appello.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La Corte di cassazione può censurare la motivazione solo quando presenti vizi logici o giuridici effettivi; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa degli elementi di fatto.
  • Quando la sentenza di merito abbia motivato in modo coerente sulla riferibilità della condotta all'imputato, la doglianza che mira a ribaltare tale accertamento è inammissibile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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