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Sentenza

Sentenza n. 532/2026 - Catania, Sezione 4

per l'annullamento del silenzio-inadempimento serbato dallo SUI c/o la Prefettura di -OMISSIS- e/o dalla Regione -OMISSIS- -Assessorato delle Politiche Regionali del Lavoro -Dipartimento Regionale del Lavoro Centro per l'Impiego di -OMISSIS- sulla domanda di perfezionamento della procedura per l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato e alla consegna del kit per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale ovvero in subordine per la consegna al lavoratore del kit per la richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione a seguito del nulla-osta per lavoro subordinato prot. P/RG/L/Q/2023/103279 rilasciato dallo S.U.I. presso la Prefettura di -OMISSIS- in data 27.03.2023 e per l’accertamento: dell'obbligo dello Sportello Unico per l'Immigrazione c/o la Prefettura di -OMISSIS- e/o dalla Regione -OMISSIS- -Assessorato delle Politiche Regionali del Lavoro -Dipartimento Regionale del Lavoro Centro per l'Impiego di -OMISSIS- di provvedere mediante adozione di un provvedimento espresso sulla richiesta di convocazione del datore di lavoro e del lavoratore ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ex art. 35 e 36 DPR 394/1999

Giustizia amministrativa202501439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di convocazione del lavoratore e del datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la consegna del kit per la richiesta del permesso di soggiorno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, destinatario di un nulla-osta per lavoro subordinato stagionale e di un visto d'ingresso, dopo essere entrato in Italia ha chiesto allo Sportello Unico per l'Immigrazione la convocazione propria e del datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio del kit necessario alla domanda di permesso di soggiorno. Ha dedotto, con unico articolato motivo, la violazione degli artt. 22 del d.lgs. 286/1998, 35 e 36 del d.P.R. 394/1999, 5, comma 9, e 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998, dell'art. 2 della l. 241/1990, dell'art. 11, comma 2-bis, del d.P.R. 394/1999 e degli artt. 31 e 117 c.p.a., nonché l'eccesso di potere per violazione dei principi di celerità e correttezza dell'azione amministrativa. Secondo il ricorrente, l'amministrazione aveva l'obbligo di provvedere sulla richiesta entro il termine generale di trenta giorni o, in via analogica, entro quello di sessanta giorni previsto per il rilascio del permesso di soggiorno. Ha inoltre sostenuto che l'irreperibilità del datore di lavoro non potesse pregiudicarlo e che il procedimento dovesse comunque essere definito, anche ai fini del rilascio di un permesso per attesa occupazione o per una nuova attività lavorativa. Le amministrazioni hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno e per la non corretta individuazione dell'amministrazione regionale.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato ammissibile il ricorso. La notifica al Ministero dell'Interno è stata qualificata come denuntiatio litis. Quanto alle amministrazioni regionali, l'erronea o incompleta denominazione dell'ente intimato è stata ritenuta una mera irregolarità, comunque sanata dalla costituzione in giudizio dei soggetti titolari della legittimazione passiva, con conseguente integrità del contraddittorio. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha ritenuto che la convocazione del lavoratore e del datore di lavoro per la stipula del contratto di soggiorno non costituisca un'attività meramente materiale, ma un atto esigibile dal lavoratore e parte di un procedimento amministrativo volto all'acquisizione del contratto e al successivo rilascio del permesso di soggiorno. La natura formalmente privatistica del contratto non esclude la natura provvedimentale della convocazione, che tutela anche interessi pubblici relativi alla sicurezza, all'ordinato svolgimento della convivenza e ai diritti del lavoratore. Il termine per provvedere è stato individuato in otto giorni, sulla base dell'art. 22, comma 6, del d.lgs. 286/1998, termine ritenuto applicabile anche all'attività amministrativa connessa alla stipula del contratto di soggiorno. Poiché la richiesta era stata presentata il 17 marzo 2025 e il ricorso notificato il 25 giugno 2025, il termine risultava ampiamente scaduto. Il TAR ha ordinato allo Sportello Unico per l'Immigrazione di adottare una determinazione espressa entro otto giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il dirigente del Centro per l'Impiego competente, con facoltà di subdelega, da attivare entro otto giorni dalla richiesta del ricorrente. Le spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato, sono state poste a carico della parte intimata.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Consente l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione e l'accertamento dell'obbligo di provvedere.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Disciplina il procedimento per l'ingresso e l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato dello straniero; il comma 6 è stato utilizzato per individuare in otto giorni il termine entro cui deve svolgersi l'attività amministrativa connessa alla stipula del contratto di soggiorno.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    È richiamato con riguardo alla possibilità di definire la posizione dello straniero quando il mancato perfezionamento del rapporto di lavoro non sia a lui imputabile.

  • art. 5-bis d.lgs. 286/1998

    La conformazione obbligatoria del contratto di soggiorno dimostra che esso tutela interessi pubblici e garanzie non esclusivamente privatistiche.

  • art. 5, comma 3-bis, d.lgs. 286/1998

    il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis

    Collega il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro alla previa stipula del contratto di soggiorno.

  • art. 2 l. 241/1990

    È richiamato dal ricorrente quale fondamento dell'obbligo generale di conclusione del procedimento entro un termine determinato; il TAR individua tuttavia il termine concreto in quello speciale di otto giorni previsto dall'art. 22, comma 6, del d.lgs. 286/1998.

  • artt. 35 e 36 d.P.R. 394/1999

    Riguardano la procedura di convocazione e stipula del contratto di soggiorno, sulla quale l'amministrazione deve adottare una determinazione espressa.

Massime di principio

  • La convocazione del lavoratore straniero e del datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno costituisce un atto amministrativo esigibile dal lavoratore e non una mera attività materiale, poiché è inserita nel procedimento che conduce al rilascio del permesso di soggiorno.
  • La natura privatistica del contratto di soggiorno non sottrae la relativa convocazione alla sfera del potere amministrativo quando il contratto è conformato dalla legge e funzionale alla tutela di interessi pubblici, quali la sicurezza, l'ordinato svolgimento della convivenza e la protezione dei diritti del lavoratore.
  • Il termine di otto giorni previsto dall'art. 22, comma 6, del d.lgs. 286/1998 per la presentazione del lavoratore ai fini della stipula del contratto di soggiorno rileva anche per l'attività amministrativa connessa alla convocazione e alla stipula, imponendo una definizione particolarmente celere del procedimento.
  • In presenza di silenzio dell'amministrazione sulla richiesta di convocazione, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione competente di adottare una determinazione espressa entro un termine fissato e nominare un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
  • L'erronea denominazione dell'amministrazione intimata non determina l'invalidità della notificazione quando l'amministrazione effettivamente titolare della legittimazione passiva si costituisce in giudizio, sanando il vizio e assicurando l'integrità del contraddittorio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioResponsabile del procedimento e competenzaGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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