Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11078/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che, pur dichiarando prescritte le condotte anteriori al 7/5/2015, aveva confermato la responsabilità penale per appropriazione indebita aggravata di somme (circa Euro 350.000) sottrate dal conto dell'Associazione Co.A.S. Medici Dirigenti. Il ricorrente ha dedotto: (i) violazione di legge con riguardo all'eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo di averla proposta tempestivamente all'udienza del 7/11/2019 e che le prime distrazioni sarebbero avvenute quando non era ancora nominato presidente/tesoriere; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità penale, contestando l'assunto secondo cui il consenso degli associati non escluderebbe il reato, mettendo in dubbio l'attendibilità della somma contestata e sostenendo che le persone offese sarebbero solo i medici del nosocomio che non hanno querelato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati e attinenti a valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, la Corte ha rilevato che, sebbene tempestivamente proposta, è infondata: il reato di appropriazione indebita si concretizza con l'interversione del possesso e le distrazioni contestate si sono svolte nel circondario del Tribunale di Monza (prime distrazioni eseguite a San Gerardo di Monza su ordine del Bastone), periodo in cui il ricorrente ricopriva funzioni che legittimavano la movimentazione del conto. Sull'alterativa censura della responsabilità, la Corte ha affermato che la qualificazione dell'associazione come persona offesa è corretta e che le richiamate questioni di attendibilità sono valutazioni di merito non rivedibili in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in complessivi Euro 3.686,00 oltre accessori, ed al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Il ricorso doveva essere valutato nei limiti e secondo i parametri di ammissibilità previsti da tale norma; la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e quindi l'impugnazione inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla dichiarazione di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi di tale articolo, l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende.

  • Sez. U, n. 27996 del 29/03/2012 (Rv. 252612)

    Richiamata per il principio secondo cui l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere sollevata "in limine" in caso di rito abbreviato non preceduto da udienza preliminare; la Corte ha comunque ritenuto l'eccezione nel caso concreto infondata.

  • Sez. Un., 30/7/1997, n. 6402

    Richiamata per il principio di inderogabile divieto, in sede di legittimità, di rimettere in discussione valutazioni di fatto e di attendibilità delle prove che sono rimesse al giudice di merito.

Massime di principio

  • L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere sollevata "in limine" nel processo con rito abbreviato non preceduto da udienza preliminare; se tempestiva ma infondata viene comunque respinta.
  • Nel reato di appropriazione indebita il momento consumativo è l'interversione del possesso: rileva il luogo e il momento delle attività dispositive effettive che hanno consentito la sottrazione o il trattenimento delle somme.
  • La persona offesa per distrazioni di denaro dal conto di un'associazione è, in primo luogo, l'associazione stessa; la mancata querela di singoli associati non impedisce l'azione penale promossa dalla parte civile o dall'ufficio.
  • In cassazione non è consentito rinnovare la valutazione della prova o proporre una lettura alternativa dei fatti; tali censure sono inammissibili se si risolvono in rivalutazioni di merito.
  • Motivi generici o non specificamente ancorati a fatti determinati (es. non indicare quale fatto storico determinerebbe diversa competenza) sono vulnerabili e possono comportare il rigetto per genericità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.