Cassazione Penale, Sentenza n. 27258/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Giudice di pace di Como del 04/02/2025, con la quale, dopo aver rilevato la tardività della notifica del decreto di citazione a giudizio per i reati di minaccia e percosse, il giudice ha rimesso gli atti all'ufficio del pubblico ministero per la rinotifica nel rispetto dei termini. Il ricorrente deduce il vizio di inosservanza di norme processuali (art. 29, comma 3, d.lgs. 28/08/2000 n.274), sostenendo che la rinnovazione della notificazione doveva essere disposta dallo stesso giudice di pace e non comportare la restituzione degli atti al PM, poiché quest'ultima determinerebbe una indebita regressione del procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 29, comma 3, d.lgs. n.274/2000, secondo cui il giudice di pace, all'udienza di comparizione, nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni, deve provvedere egli stesso anche d'ufficio. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata qualificata come abnorme per avere determinato un'indebita regressione del processo restituendo gli atti al PM. La Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Como per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 29, comma 3
"nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni", vi provveda egli stesso, anche d'ufficio
Il giudice di pace, all'udienza di comparizione, deve provvedere direttamente (anche d'ufficio) alla rinnovazione della citazione o delle notificazioni quando necessario; non è consentita la restituzione degli atti al PM per la rinotifica, perché ciò determina una indebita regressione del procedimento.
codice di procedura penale, art. 552, comma 3
Richiamato per il riferimento al termine di notifica la cui inosservanza può rendere nulla la notificazione; la Corte indica che, in caso di inosservanza di termini di notifica, il giudice deve provvedere alla rinnovazione.
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20, comma terzo (richiamato dalla giurisprudenza)
Nella giurisprudenza citata, il mancato rispetto del termine previsto da questa disposizione inficia la notificazione e impone al giudice di provvedere alla rinnovazione senza restituire gli atti al PM.
Massime di principio
- Quando il giudice di dibattimento (anche il giudice di pace) rileva la nullità o la tardività della notificazione del decreto di citazione, deve procedere egli stesso alla rinnovazione della notifica, anche d'ufficio, senza restituire gli atti al pubblico ministero.
- La restituzione degli atti al PM per la mera rinotifica, quando la legge attribuisce al giudice il potere/dovere di rinnovare la notifica, può essere considerata un provvedimento abnorme e soggetto ad annullamento da parte della Cassazione.
- In situazioni analoghe il rimedio corretto è che il giudice disponga immediatamente la rinnovazione della convocazione/citazione e fissi eventuali termini/udienze conseguenti, così da evitare indebite regressioni del procedimento.
- La giurisprudenza consolidata tutela l'efficienza e la continuità del procedimento di merito: la reintegrazione delle parti nel contraddittorio deve essere effettuata dal giudice avanti al quale si svolge il processo quando la legge lo prevede.
- Se il giudice omette di provvedere come previsto (e rimette gli atti al PM), il Procuratore può impugnare il provvedimento per violazione di norme processuali e ottenere, in Cassazione, l'annullamento senza rinvio quando il vizio risulta abnorme.
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