Cassazione Penale, Sentenza n. 17644/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Vanna Battista era stata imputata e condannata in primo e secondo grado per il reato di usura (capo a) e per partecipazione a sodalizio criminoso familiare (capi k) e j)). L'accusa si fondava su indagini della Polizia Giudiziaria conseguenti alla denuncia di Alessandro Carbone, su un'attività di OCP con consegna controllata del denaro, su intercettazioni e dichiarazioni della persona offesa, dalle quali emergeva la presenza della Battista nel luogo della riscossione, la sua attività materiale di conteggio e consegna delle banconote e ruoli di coordinamento all'interno del gruppo familiare. La difesa contestava la qualificazione della condotta e la valutazione probatoria. Savino Lastella impugnava la condanna per usura a carico di Vincenzo Di Bari contestando il travisamento della prova sulla interpretazione di una conversazione (sostenendo che si trattasse di due crediti distinti e che una certa somma fosse interesse mensile), e la sua appartenenza al sodalizio familiare; la difesa sosteneva che i giudici di merito avessero letto erroneamente le intercettazioni e i fatti.
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi. Per Battista ha confermato la responsabilità per usura e per partecipazione al sodalizio: le decisioni di merito sono risultate congrue e fondate sulle risultanze dell'operazione di PG, sulle intercettazioni e sulle dichiarazioni delle persone offese; la Corte ha richiamato il principio per cui l'usura è reato a condotta frazionata e che terzi che intervengono nella fase di recupero del credito illecito rispondono in concorso. Ha altresì rigettato la censura sulla comparazione di circostanze attenuanti e aggravanti. Per Savino Lastella la Corte ha escluso il travisamento della prova: la diversa lettura delle intercettazioni prospettata dalla difesa non è tale da dimostrare un errore revocatorio non contestato nei fatti, e la sentenza di merito, anche alla luce delle dichiarazioni della persona offesa e del contesto (meccanismo del 10% mensile), è stata ritenuta convincente; è stata confermata anche la sua appartenenza al sodalizio familiare. In sintesi: condanne confermate, motivazione ritenuta non viziata da errori rilevanti.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Principio interpretativo secondo cui il vizio del "travisamento" della prova è sindacabile in Cassazione solo se consistente in un errore revocatorio (uso di una prova inesistente o valutazione del 'significante' diversa dal testo), non nella mera diversa valutazione del significato probatorio che attiene al merito
Massime di principio
- Partecipazione alla riscossione di pagamenti usurari (ricevere la vittima, contare il denaro, consegnarlo ad altri) integra concorso nel reato di usura anche se il terzo non era parte dell'accordo originario: l'usura è reato a condotta frazionata/consumazione prolungata.
- Intercettazioni e conversazioni vanno valutate nel loro contesto fattuale: accuse basate su intercettazioni sono difficilmente rovesciabili in Cassazione se i giudici di merito hanno fornito una motivazione coerente e ancorata ad altri elementi probatori (dichiarazioni, attività di PG, riscontri materiali).
- La censura per "travisamento della prova" in Cassazione richiede la dimostrazione di un errore revocatorio palese e non contestabile, cioè che il giudice abbia inteso in modo oggettivamente diverso il contenuto testuale di una prova rispetto a quanto riportato; non è sufficiente chiedere una rivalutazione del significato probatorio (questione di merito).
- Le conversazioni intercettate, le dichiarazioni delle vittime e le risultanze operative (ad es. consegna controllata del denaro) hanno elevato valore probatorio quando concordano fra loro: il giudice può fondare la condanna sulla convergenza di tali elementi.
- La valutazione comparativa tra aggravanti e attenuanti spetta ai giudici di merito e la Cassazione interviene solo se emerge arbitrarietà o illogicità nella motivazione della comparazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17511/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17512/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17513/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17514/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17519/2025 del 09/05/2025
- Sentenza penale · 9 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17521/2025 del 09/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →