Cassazione Penale, Sentenza n. 13572/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 29/09/2023 con cui il GUP ha disposto lo stralcio del capo di imputazione relativo all'art. 416-bis cod. pen. e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. L'unico motivo dedotto è la violazione degli artt. 416-bis, 648-ter cod. pen. e 649 cod. proc. pen.: il difensore sostiene che, avendo il GUP escluso la partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa e ritenuto configurabile il reato di riciclaggio (art. 648-ter), avrebbe dovuto assolvere il ricorrente dal reato associativo per l'autonomia delle fattispecie, mentre invece si sarebbe limitato a restituire gli atti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. da parte del GUP: il giudice che accerta che il fatto è diverso da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio può disporre la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. La Corte ha confermato che non è possibile, per ragioni di coerenza logico-giuridica, trasmettere gli atti al PM sostenendo la diversità del fatto e, al tempo stesso, assolvere l'imputato per quell'imputazione. Ha inoltre affermato che la scelta del rito abbreviato non cristallizza il fatto nei limiti dell'imputazione e non impedisce la restituzione degli atti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 521, comma 2, cod. proc. pen.
Il giudice precedente, nel caso in cui accerti che il fatto e' diverso da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio, deve disporre la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
La norma legittima la restituzione degli atti quando il giudice rileva che il fatto accertato differisce dall'imputazione; tale restituzione è compatibile anche con la richiesta di giudizio abbreviato e non comporta un'illegittima 'abnormità' del provvedimento.
art. 416-bis cod. pen.
La corte ha rilevato che il GUP ha escluso la partecipazione dell'imputato all'associazione camorristica contestata, ma non poteva contemporaneamente disporre la restituzione degli atti al PM e pronunciare un'assoluzione per lo stesso capo; la restituzione lascia impregiudicata l'azione del PM.
art. 648-ter cod. pen.
Il reato di riciclaggio è stato preso in considerazione nella ricostruzione difensiva, ma la decisione di restituzione degli atti non equivale a una decisione di merito sull'esistenza di tale reato; il giudice ha potuto separare la valutazione su quest'altro reato dalla posizione relativa all'art. 416-bis.
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nella censura (probabilmente in relazione alla disciplina degli atti restituiti), ma non decisivo per la statuizione della Corte; la pronuncia si fonda principalmente sull'art. 521, comma 2.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per dichiarare la condanna alle spese processuali e disporre il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile, con valutazione di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La restituzione degli atti ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. è legittima quando il giudice ritiene che il fatto accertato sia diverso rispetto a quanto disposto nel decreto che ha fissato il giudizio, e non costituisce atto 'abnorme'.
- Non è consentito emettere contemporaneamente un provvedimento di restituzione degli atti (che riapre o rimette all'attività del PM l'iniziativa) e una sentenza di assoluzione per lo stesso capo, perché i due provvedimenti sono logicamente e giuridicamente incompatibili.
- La scelta dell'imputato per il rito abbreviato non cristallizza definitivamente i fatti nei limiti dell'imputazione: il giudice può comunque rilevare discrepanze e adottare provvedimenti (come la restituzione) conformi all'art. 521, comma 2.
- La restituzione lascia impregiudicata l'azione del Pubblico Ministero: il PM può decidere se procedere nuovamente, modificare l'imputazione o archiviare, a seconda degli elementi emersi.
- In situazioni analoghe, dal punto di vista difensivo occorre valutare la possibilità di chiedere chiarimenti o integrazioni probatorie prima di assumere che l'esito della non partecipazione ad un'associazione comporti automaticamente l'assoluzione per altri reati autonomi; la restituzione può indicare la necessità di ulteriori approfondimenti da parte dell'accusa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13359/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13362/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13364/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13365/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13366/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13368/2024 del 03/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →