Cassazione Penale, Sentenza n. 19650/2026 del 28/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bari che, riformando l'assoluzione di primo grado per il reato di ricettazione ai soli effetti civili, lo ha dichiarato responsabile e lo ha condannato al risarcimento dei danni. I principali motivi di ricorso sono: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello omesso di rinnovare l'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3‑bis, cod. proc. pen., nonostante avesse operato una diversa valutazione dell'attendibilità di prove dichiarative ritenute decisive e nonostante contrasto tra fonti testimoniali; (2) mancato espletamento di una perizia sui monili contestati (art. 507 cod. proc. pen.), con conseguente difetto probatorio non colmato dalla Corte d'appello; (3) (in via subordinata) illegittima ricostruzione della fattispecie come colposa/favoreggiamento e fondazione del risarcimento su generico richiamo all'art. 2043 cod. civ. senza individuare un fatto-reato concreto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati, congiuntamente, i primi due motivi (che assorbono il terzo) e ha annullato la sentenza impugnata. Motivo: la Corte d'appello, pur avendo operato un diverso apprezzamento di prove dichiarative potenzialmente decisive e avendo rilevato l'omissione del Tribunale nel disporre una perizia ex art. 507, non ha rinnovato l'istruzione dibattimentale né colmato la carenza probatoria, incorrendo in contraddizione e vizio logico. Dispositivo: annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado di appello; rimessa a tale giudice anche della liquidazione delle spese per questo grado di legittimità.
Norme richiamate
art. 603, comma 3‑bis, cod. proc. pen.
L'art. 603(3‑bis) impone regole sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte afferma che, per effetto della giurisprudenza di legittimità (Sez. U), l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva vige anche quando l'appello è promosso dalla sola parte civile e la valutazione dell'attendibilità viene ribaltata
art. 507 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la consulenza tecnica d'ufficio; la sentenza evidenzia che l'assenza di una perizia sui monili ha lasciato un'importante lacuna probatoria che il giudice d'appello non poteva sanare solo con una diversa valutazione delle dichiarazioni testimoniali
art. 2043 cod. civ.
Norma sulla responsabilità extracontrattuale; la Corte osserva che il richiamo generico a tale norma non può sostituire la necessaria identificazione del fatto-reato o della condotta specifica su cui fondare il risarcimento
Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021 (Cremonini) e giurisprudenza conforme
"il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3 bis dell'art. 603 cod. proc. pen."
La giurisprudenza di legittimità vincola il giudice d'appello a riassumere la prova dichiarativa decisiva quando modifica la valutazione della stessa, indipendentemente dalla qualifica del dichiarante e anche se l'appello è proposto dalla sola parte civile
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 41358 del 29/04/2022 e altri precedenti citati)
"in presenza di contrasto tra due fonti testimoniali incidenti in modo potenzialmente decisivo sulla ricostruzione del fatto, il giudice d'appello è obbligato alla riassunzione di entrambe"
Principio secondo cui il contrasto fra testimonianze potenzialmente decisive impone la rinnovazione dell'assunzione delle prove e vieta di privilegiare unilateralmente una sola fonte senza riassunzione e contraddittorio
Massime di principio
- Se in appello si riforma un'assoluzione di primo grado sulla base di una diversa valutazione dell'attendibilità di dichiarazioni, il giudice d'appello deve rinnovare l'istruzione dibattimentale (riassumere le dichiarazioni) anche se l'appello è promosso solo dalla parte civile
- L'obbligo di rinnovazione vale indipendentemente dalla qualità del dichiarante: anche le dichiarazioni rese dall'imputato in causa propria devono essere riassunte se la loro valutazione viene ribaltata
- È necessario procedere a perizie tecniche (art. 507 c.p.p.) quando la corrispondenza tra oggetti controversi e beni rubati incide sulla decisione; l'omissione di una consulenza decisiva non può essere colmata da una semplice diversa valutazione delle sole dichiarazioni
- In presenza di contrasti probatori tra fonti testimoniali potenzialmente decisivi, il giudice non può privilegiare una sola fonte senza riassunzione e senza consentire il pieno contraddittorio tra le parti
- Non è ammissibile riformulare la fattispecie penale (es. da ricettazione a responsabilità colposa o favoreggiamento) nei termini sostanziali che incidano sul diritto di difesa dell'imputato senza aver garantito il contraddittorio e la specifica contestazione; analogamente, il risarcimento non può fondarsi su un richiamo generico all'art. 2043 c.c. senza individuare il fatto concreto
- Se sussistono vizi di motivazione e lacune probatorie rilevanti, la Cassazione procede all'annullamento con rinvio per nuovo giudizio al giudice competente, che dovrà sanare le carenze istruttorie
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