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Sentenza

Sentenza n. 372/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - dell’ordinanza dirigenziale n. 510 del 3 dicembre 2019 avente ad oggetto “Ingiunzione di sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 44, comma 2, Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28. EPURON 8 s.r.l. – Fg. 110 P.lla 280 (ex 27-28-31-203) – Sub. 2”, trasmessa con nota prot. n. 0122394 del 17 dicembre 2019, pervenuta in tale data via PEC, con cui il Settore Urbanistica Assetto Territorio del Comune di Brindisi ha ingiunto alla società ricorrente, in qualità di proprietaria dell’impianto, in solido con le società Sun Technics Impianti Energetici S.r.l. e Conergy Italia S.p.a., esecutrici delle opere, e con l’ing. Giovanni Toscano, direttore dei lavori, il pagamento della somma di € 30.000,00, entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione della stessa, per asserite difformità da quanto autorizzato; - della nota prot. n. 0017594 del 14.02.2020, pervenuta via PEC in pari data, recante “Nota di riscontro alle osservazioni pervenute con PEC Prot. n. 8925 del 24/01/2020 – impianto denominato Brindisi 1 – DIA n. 20144/2008 – FG. 110 PART. 280 – kWe 996,40 – Ordinanza Dirigenziale n. 510 del 17.12.2019 – Rettifica” con cui il medesimo Ufficio, all’esito delle osservazioni presentate dalla ricorrente, ha confermato l’ordinanza, riducendo però l’importo preteso ai fini della asserita regolarizzazione contabile in complessivi €19.928,00; - nonché di tutti gli atti antecedenti, preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi, ivi inclusi per quanto occorrer possa: - la comunicazione del Comune di Brindisi prot. n. 0077222 del 2 agosto 2019, pervenuta in pari data via PEC, recante “Verifica della regolarità urbanistico/edilizia dell’impianto fotovoltaico ubicato in c.da “Muscia” della potenza 998,40 kWp assentito con DIA prot. 20144 del 26.03.2008 in Catasto al fg. 110 part. 280 – Avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.”, di avvio del procedimento; - la deliberazione della Giunta Comunale di Brindisi n. 340 del 14 dicembre 2012, avente ad oggetto “Oneri istruttori per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili assoggettati ai procedimenti di procedura abilitativa semplificata di cui alla L.R. 24.09.2012 n. 25 e determinazione delle sanzioni amministrative per le procedure di accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche di cui all’art. 15 della medesima Legge regionale”, non allegata all’ordinanza n. 510/2019, conosciuta solo il 14 febbraio 2020.

Giustizia amministrativa202000367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di irrogazione di sanzione pecuniaria per difformità di un impianto fotovoltaico rispetto al progetto assentito con DIA, successivamente rettificata nella quantificazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria impianto)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Brindisi le aveva ingiunto, in solido con le imprese esecutrici e il direttore dei lavori, il pagamento di 30.000 euro ai sensi dell’art. 44, comma 2, d.lgs. 28/2011, nonché la successiva nota che aveva ridotto la sanzione a 19.928 euro. L’impianto, di potenza inferiore a 1 MW, era stato assentito mediante DIA nel 2008 ed era entrato in esercizio nel 2011. In fase di realizzazione la società aveva comunicato al Comune modifiche relative alla recinzione e alla struttura di sostegno dei pannelli. Dopo oltre otto anni, l’amministrazione aveva avviato un procedimento per contestare difformità rispetto al progetto assentito. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, l’erronea applicazione dell’art. 44, comma 2, d.lgs. 28/2011, l’applicazione retroattiva di una disciplina sopravvenuta, la necessità di una previa rimozione in autotutela della DIA, l’applicabilità al più della sanzione prevista dall’art. 37 d.P.R. 380/2001, la lesione dell’affidamento, nonché difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento, illogicità, contraddittorietà, mancata considerazione delle osservazioni procedimentali e omessa indicazione delle difformità contestate. È stata inoltre censurata la mancata motivazione della quantificazione della sanzione, fondata sul generico richiamo alla deliberazione della Giunta comunale n. 340/2012.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati per difetto di motivazione, vizio ritenuto assorbente. L’art. 44, comma 2, d.lgs. 28/2011 presuppone una difformità tra quanto assentito e quanto realizzato; tuttavia l’ordinanza non individuava concretamente le difformità né spiegava perché le comunicazioni effettuate dalla società ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.P.R. 380/2001 non fossero idonee a legittimare le modifiche. Il giudice ha rilevato inoltre che il Comune aveva qualificato le modifiche come non sostanziali, mentre l’art. 7 l.r. Puglia 25/2012 richiede la PAS per le varianti progettuali sostanziali. L’amministrazione non aveva neppure esplicitato perché, in relazione all’epoca delle opere, fosse applicabile la sanzione prevista dall’art. 44, considerato il limite temporale posto dall’art. 15, comma 4, l.r. Puglia 25/2012. È stata ravvisata una ulteriore carenza motivazionale per l’omessa considerazione delle osservazioni presentate dalla società nel procedimento. Infine, né l’ordinanza né la nota di rettifica indicavano i criteri concretamente utilizzati per determinare l’importo della sanzione, limitandosi a richiamare la deliberazione comunale n. 340/2012: tale richiamo non è sufficiente, soprattutto in presenza di un’ampia forbice tra minimo e massimo edittale e di un potere discrezionale dell’amministrazione nella quantificazione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 2, d.lgs. 28/2011

    Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 6 in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido i soggetti di cui al comma 1

    La sanzione presuppone l’accertamento e la puntuale indicazione di una difformità tra quanto assentito e quanto realizzato; la sua applicazione deve essere adeguatamente motivata anche quanto alla riconducibilità temporale dell’irregolarità alla disposizione.

  • art. 7 l.r. Puglia 25/2012

    La procedura abilitativa semplificata è richiesta per le varianti progettuali, intese come modifiche di carattere sostanziale; l’amministrazione deve quindi spiegare perché le modifiche realizzate abbiano tale natura.

  • art. 15, comma 4, l.r. Puglia 25/2012

    in relazione alle irregolarità commesse successivamente alla data di entrata in vigore di detta disposizione

    La sanzione prevista dall’art. 44 d.lgs. 28/2011 è applicabile, secondo il testo richiamato, soltanto alle irregolarità commesse successivamente all’entrata in vigore della disposizione regionale.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Le comunicazioni effettuate durante la realizzazione delle opere devono essere valutate dall’amministrazione ai fini della verifica della legittimità delle modifiche e dell’eventuale necessità di una procedura abilitativa ulteriore.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento sanzionatorio deve indicare le difformità contestate, le ragioni dell’applicazione della specifica sanzione e i criteri utilizzati per quantificarne l’importo; il mero richiamo a una deliberazione generale non è sufficiente.

Massime di principio

  • Un provvedimento sanzionatorio edilizio deve individuare in modo concreto le opere o modifiche difformi rispetto al titolo abilitativo e spiegare perché esse non siano coperte dalle comunicazioni o dagli adempimenti effettuati dal privato durante la realizzazione.
  • Quando la disciplina applicabile distingue tra modifiche sostanziali e non sostanziali, l’amministrazione deve qualificare motivatamente le opere contestate e indicare, in relazione a tale qualificazione, la procedura abilitativa richiesta.
  • L’applicazione di una sanzione prevista da una disciplina sopravvenuta richiede una motivazione specifica sulla riconducibilità temporale dell’irregolarità alla fattispecie normativa, soprattutto quando la normativa limita l’applicazione alle violazioni commesse dopo la sua entrata in vigore.
  • Le osservazioni presentate dall’interessato nel procedimento sanzionatorio devono essere effettivamente esaminate e considerate nella motivazione del provvedimento; non è sufficiente attestare erroneamente la loro mancata presentazione.
  • Quando la legge prevede un’ampia forbice tra l’importo minimo e massimo della sanzione, l’amministrazione deve motivare concretamente la quantificazione in rapporto alla gravità della violazione e alle caratteristiche del caso; il generico rinvio a criteri generali non basta.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziImpianti da fonti rinnovabiliInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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