Cassazione Civile, Ordinanza n. 37285/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per maggiori IRES, IRAP e IVA, conseguenti alla contestazione di costi relativi a fatture ritenute soggettivamente inesistenti. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la pretesa fiscale: aveva ritenuto provata l'inesistenza soggettiva delle operazioni di acquisto di sei autovetture da una ditta qualificata come cartiera, nonché la consapevolezza della contribuente della fittizietà della cedente; aveva inoltre qualificato tali costi come costi da reato e, quindi, indeducibili ai fini IRES, oltre a ritenere indeducibili anche i costi per carburante per irregolarità nelle schede carburante. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dei principi sulla detraibilità IVA nelle frodi carosello, sostenendo di aver dimostrato la non conoscibilità della frode e richiamando la documentazione prodotta; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sulla deducibilità, ai fini IRES e IRAP, dei costi da reato in presenza di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in cassazione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili per il solo fatto di essere stati sostenuti, anche se l'acquirente era consapevole della frode, salvo che manchino i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, oppure che si tratti di costi direttamente utilizzati per la commissione di un delitto non colposo. La CTR aveva quindi errato nel qualificare genericamente quei costi come indeducibili "da reato" senza accertare il necessario nesso con beni direttamente impiegati per la commissione del reato. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche per nuovo esame sui requisiti di deducibilità; resta ferma la statuizione di indeducibilità dei costi carburante, non essendo stata impugnata sul punto, con conseguente giudicato interno.
Norme richiamate
art. 380 bis cod. proc. civ.
richiamato per la trattazione camerale non partecipata e per la proposta del relatore.
art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993
come modificato dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2012
consente, in via retroattiva in bonam partem, la deducibilità dei costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, salvo il caso di beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo o il difetto dei requisiti generali di deducibilità.
art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012
ha sostituito il comma 4-bis dell'art. 14 L. 537/1993 ampliando la deducibilità dei costi collegati a reati nei limiti indicati dalla norma.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
i costi devono comunque rispettare i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza o determinabilità, da verificare in sede di rinvio.
art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000
menzionato solo per rilevare che il legale rappresentante era stato assolto dal relativo reato; ciò escludeva, nel caso concreto, l'automatica qualificazione dei costi come indeducibili per essere genericamente "da reato".
art. 424 c.p.p.
richiamato nella disciplina dei presupposti processuali che fanno scattare la non deducibilità dei costi direttamente utilizzati per il compimento del delitto non colposo.
art. 425 c.p.p.
richiamato quale esito processuale che, in certi casi, può incidere sulla deducibilità o sul rimborso delle imposte versate.
art. 530 c.p.p.
la sentenza definitiva di assoluzione consente, nei casi previsti, il rimborso delle maggiori imposte versate per effetto della precedente indeducibilità.
art. 529 c.p.p.
la sentenza definitiva di non doversi procedere è richiamata tra gli esiti penali che incidono sul regime fiscale della deducibilità/rimborso.
art. 157 c.p.
la causa di estinzione del reato è richiamata come ipotesi che mantiene la non deducibilità dei costi nel segmento normativo considerato.
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l'Amministrazione finanziaria dimostra, anche per presunzioni, l'oggettiva o soggettiva inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate; tale prova non può essere desunta dalla sola esibizione della fattura, dalla regolarità formale delle scritture contabili o dalla tracciabilità dei pagamenti.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, poiché l'apprezzamento del materiale probatorio è riservato al giudice di merito.
- I costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono, in linea generale, deducibili se effettivamente sostenuti, anche quando l'acquirente sia consapevole del meccanismo fraudolento, salvo che difettino i requisiti generali di deducibilità oppure si tratti di costi o spese direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo.
- La mera qualificazione di un costo come "costo da reato" non basta a escluderne la deducibilità: occorre verificare in concreto se il costo sia direttamente impiegato per la commissione del reato e se sussistano gli ulteriori presupposti richiesti dalla disciplina fiscale.
- Se una specifica statuizione della sentenza d'appello non viene impugnata, essa si consolida per giudicato interno e resta ferma nel successivo giudizio di legittimità e di rinvio.
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