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Ordinanza

Ordinanza n. 1198/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del decreto di esclusione n. 4491 del 2 dicembre 2025 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per le risorse umane, in forza del quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale in questione, in seguito al giudizio espresso, in data 20 novembre 2025, dalla commissione medica: “Alterazione dei parametri di composizione corporea. Massa grassa (FM): 32,5% - Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lett. b)”; - del verbale della commissione medica concorsuale n. 212 datato 20 novembre 2025, nella parte relativa alla misurazione della massa grassa, nonché l'esito della relativa bioimpedenziometria.

Giustizia amministrativa202601491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esclusione dalla procedura concorsuale per alterazione dei parametri di composizione corporea, unitamente al verbale della commissione medica e all'esito della bioimpedenziometria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la propria esclusione dalla procedura per l'assunzione di 97 operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata a candidati provenienti da una precedente graduatoria del personale volontario. L'esclusione, disposta dopo l'accertamento medico del 20 novembre 2025, era motivata dal riscontro di una massa grassa pari al 32,5%, ritenuta incompatibile con l'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 4 novembre 2019, n. 166. Il ricorrente ha contestato l'accuratezza della misurazione e della bioimpedenziometria, deducendo che gli accertamenti autonomamente eseguiti prima e dopo la prova concorsuale avrebbero fornito risultati differenti. Ha inoltre beneficiato, ai fini cautelari, del rilievo secondo cui le disposizioni del bando applicate per l'esclusione erano già state ritenute prima facie illegittime dal TAR, in quanto ingiustificatamente restrittive per il reclutamento del personale del ruolo operatore, addetto prevalentemente a funzioni basiche e di supporto e impiegato solo sporadicamente nelle operazioni di soccorso, nonché non coerenti con la disciplina del decreto ministeriale n. 166 del 2019 relativa a tale categoria di personale.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha ammesso direttamente il ricorrente con riserva alle ulteriori fasi della procedura concorsuale, compreso il tirocinio previsto dal bando. La misura è stata fondata sia sulla contestazione dell'accuratezza degli accertamenti sanitari, supportata da visite autonome con esiti differenti, sia sulla circostanza che l'esclusione derivava dall'applicazione di disposizioni del bando già ritenute prima facie illegittime dal medesimo TAR perché eccessivamente restrittive rispetto alle funzioni del ruolo operatore e non conformi alla differenziazione dei requisiti prevista dal decreto ministeriale n. 166 del 2019. Il Collegio ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno dell'ordinanza, del ricorso e dell'elenco dei controinteressati. La pubblicazione deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito dell'attestazione nei successivi 10 giorni, a pena di decadenza. Il Ministero deve mantenere online gli atti sino alla sentenza definitiva, predisporre un collegamento dalla home page e rilasciare l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione. L'udienza pubblica di merito è stata fissata al 6 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; il TAR l'ha accolta disponendo l'ammissione con riserva alle ulteriori fasi concorsuali.

  • art. 1, comma 1, lettera b), d.m. 4 novembre 2019, n. 166

    Alterazione dei parametri di composizione corporea. Massa grassa (FM): 32,5%

    È stata applicata quale base normativa dell'esclusione per il superamento del parametro relativo alla massa grassa; la legittimità delle disposizioni applicate è stata tuttavia ritenuta prima facie dubbia rispetto al ruolo operatore.

  • art. 2 d.m. 4 novembre 2019, n. 166

    Prevede requisiti differenziati per la categoria di lavoratori interessata; tale differenziazione è stata valorizzata dal TAR per ritenere cautelarmente ingiustificate le restrizioni applicate.

  • art. 68 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217

    Rileva per la limitata e sporadica eventualità dell'impiego del personale operatore nelle operazioni di soccorso in caso di calamità o emergenze.

  • art. 70 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217

    Individua le funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale proprie del ruolo operatore, elemento utilizzato per valutare la proporzionalità dei requisiti fisici.

  • art. 10 del bando di concorso

    Prevede il tirocinio, al quale il ricorrente è stato ammesso con riserva in esecuzione della misura cautelare.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Richiamato per l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per autorizzare le modalità di notificazione mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'ammissione con riserva alle ulteriori fasi di una procedura concorsuale può essere disposta quando l'esclusione si fonda su requisiti la cui legittimità risulta prima facie dubbia alla luce delle funzioni concretamente proprie del profilo professionale e della disciplina normativa differenziata applicabile alla relativa categoria.
  • La previsione di requisiti fisici per l'accesso a un ruolo pubblico deve mantenere un rapporto ragionevole e proporzionato con le mansioni concretamente attribuite al ruolo; risultano cautelarmente censurabili requisiti ingiustificatamente restrittivi quando il personale è destinato prevalentemente a funzioni basiche e di supporto ed è impiegato solo eventuale o sporadico nelle attività operative più gravose.
  • La contestazione dell'attendibilità di accertamenti sanitari concorsuali, corroborata da esami autonomi con risultati difformi, può concorrere alla verifica cautelare del fumus boni iuris dell'impugnazione, senza comportare anticipazione della decisione definitiva sulla validità degli accertamenti.
  • Quando l'esito del giudizio può incidere sulla posizione di una pluralità di soggetti collocati in una graduatoria, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti e autorizzare la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione, imponendo specifici obblighi di permanenza e accessibilità degli atti pubblicati.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela del terzo

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