Cassazione Civile, Ordinanza n. 22968/2024 del 20/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (medico)
La controversia
Un dirigente medico aveva agito per ottenere il pagamento delle somme dovute per turnazioni svolte di notte e nei festivi, sostenendo che dovessero essere retribuite come guardie mediche notturne e non come mera pronta disponibilità. I giudici di merito avevano invece qualificato le prestazioni come pronta disponibilità, applicando la relativa disciplina economica contrattuale. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza d'appello per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo in punto spese, poiché la motivazione disponeva la compensazione, mentre il dispositivo lo condannava alle spese con distrazione in favore di un difensore estraneo al giudizio; con il secondo ha dedotto nullità per motivazione apparente e violazione/falsa applicazione di norme costituzionali, legislative e contrattuali, sostenendo che le prestazioni avrebbero dovuto essere remunerate come guardia medica notturna. La resistente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo: la motivazione della sentenza d'appello, seppur sintetica, era presente e sufficiente; inoltre la doglianza sulla qualificazione delle prestazioni e sull'applicazione della disciplina contrattuale era inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del materiale istruttorio e non conteneva una critica specifica e argomentata alle rationes decidendi. È stato invece accolto il primo motivo, perché è stato ravvisato un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata in tema di spese di lite. La Corte ha quindi cassato la sentenza limitatamente a tale capo e, decidendo nel merito, ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di appello. Non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La violazione è stata evocata come vizio della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo; la Corte ha riconosciuto il vizio solo con riguardo al capo spese.
art. 156 c.p.c.
Richiamato a sostegno della nullità della sentenza per insanabile incompatibilità tra motivazione e dispositivo.
art. 118 r.d. n. 1368 del 1941
Richiamato quale parametro della necessaria chiarezza/completezza della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Fondamento del motivo di nullità per vizio della sentenza e per motivazione apparente o contrastante.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Fondamento della censura di violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali e contrattuali sulla remunerazione delle prestazioni.
art. 36 Cost.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente per le prestazioni svolte.
art. 1, lett. a), d.lgs. n. 66 del 2003
Richiamato dal ricorrente nell'ambito della disciplina dell'orario e delle prestazioni lavorative notturne.
art. 55, comma 2, c.c.n.l. 8.6.2001
Richiamato dal ricorrente come norma contrattuale rilevante ai fini del trattamento economico.
artt. 14, 15 e 17 c.c.n.l. 3.11.2005 Area Dirigenza medico-veterinaria SSN
Richiamati dal ricorrente per sostenere la diversa qualificazione e retribuzione delle prestazioni rese.
art. 19 c.c.n.l. 5.12.1996 Area Dirigenza medico veterinaria
La controversia di merito ruotava intorno all'applicazione della disciplina della pronta disponibilità prevista da questa fonte contrattuale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di violazione di legge è inammissibile se si limita a una mera elencazione di norme asseritamente violate senza sviluppare una critica specifica e comparativa rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
- È inammissibile la censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti, delle prove o dei documenti, attività riservata al giudice di merito.
- La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto o sia meramente assertiva; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente a escludere la nullità della sentenza.
- Sussiste nullità della sentenza quando il dispositivo sia insanabilmente incompatibile con la motivazione, dovendo la decisione essere coerente nella sua parte precettiva e nelle ragioni poste a base della stessa.
- In presenza di contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, la Corte di cassazione può cassare la sentenza limitatamente al capo viziato e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti.
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