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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31797/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di una dipendente comunale della Polizia Municipale, contestato per condotte connesse all’uso del badge in modo da far risultare ore di lavoro superiori a quelle effettive, in parallelo a un procedimento penale e a misure interdittive. Dopo la contestazione del 29.12.2016 e la difesa dell’incolpata, l’Ufficio per i procedimenti disciplinari dispose il 26.1.2017 una sospensione del procedimento in attesa dell’acquisizione di atti del procedimento penale; successivamente, il 27.10.2017, fu adottata una ulteriore nota di sospensione in attesa degli esiti del procedimento penale. La lavoratrice agì per far dichiarare la decadenza del Comune dal potere disciplinare per superamento dei termini di legge, chiedendo reintegrazione e pagamento delle retribuzioni. Il Tribunale e la Corte d’Appello accolsero la domanda, ritenendo la prima sospensione illegittima come mera sospensione istruttoria ex art. 55-bis, comma 6, d.lgs. 165/2001, con conseguente maturazione della decadenza. Il Comune ricorse per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per errata interpretazione della nota del 26.1.2017, che avrebbe dovuto essere letta come sospensione in attesa del procedimento penale; 2) violazione/falsa applicazione degli artt. 55-bis, commi 4 e 6, e 55-ter d.lgs. 165/2001, nonché dell’art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la sospensione era legittimamente riconducibile all’art. 55-ter, il quale fissa solo il termine massimo della sospensione ma non impedisce una ripresa anticipata del procedimento disciplinare.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, assorbendo il primo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese. La Suprema Corte ha ritenuto giuridicamente erroneo qualificare la sospensione del procedimento come illegittima sospensione istruttoria ai sensi dell’art. 55-bis, comma 6: la sospensione disposta in funzione dell’attesa degli sviluppi del procedimento penale rientra invece nell’art. 55-ter d.lgs. 165/2001. La norma individua un termine finale massimo di sospensione fino alla definizione del procedimento penale, ma non esclude che l’amministrazione possa riattivare prima il procedimento disciplinare. Venendo meno l’asserita invalidità della sospensione del gennaio 2017, non poteva fondarsi su di essa la declaratoria di decadenza dal potere disciplinare per decorso del termine di conclusione del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa interpretazione della nota del 26.1.2017, ma la Corte decide la controversia sulla qualificazione giuridica della sospensione e non sulla sola ermeneutica dell’atto.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per l’interpretazione sistematica della nota di sospensione; motivo assorbito.

  • art. 55-bis, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    Norma evocata per il termine di conclusione del procedimento disciplinare, il cui superamento era stato posto a base della decadenza dichiarata nei gradi di merito.

  • art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato insieme al comma 2 e al comma 6 nella censura del ricorrente; il suo rilievo è stato superato dalla corretta qualificazione della sospensione ex art. 55-ter.

  • art. 55-bis, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001

    La Corte d’appello aveva ritenuto che una sospensione per acquisizione di atti/documenti istruttori fosse illegittima; la Cassazione esclude tale lettura, precisando che la sospensione in funzione del procedimento penale non va ricondotta a questa ipotesi.

  • art. 55-ter d.lgs. n. 165 del 2001

    La sospensione del procedimento disciplinare disposta in attesa degli esiti del procedimento penale rientra in questa norma; essa indica il termine massimo finale della sospensione, ma non impedisce la ripresa anticipata del procedimento disciplinare.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per l’interpretazione della disciplina del rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale.

Massime di principio

  • Quando la pubblica amministrazione sospende il procedimento disciplinare in attesa degli sviluppi di un procedimento penale, la sospensione va qualificata secondo la disciplina speciale dell’art. 55-ter d.lgs. 165/2001, anche se l’atto menzioni l’acquisizione di atti o documenti del procedimento penale.
  • L’art. 55-ter d.lgs. 165/2001 fissa un termine massimo finale della sospensione per pendenza del procedimento penale, ma non esclude che l’amministrazione riattivi anticipatamente il procedimento disciplinare se lo ritiene opportuno.
  • Non è corretto desumere la decadenza dal potere disciplinare dal decorso del termine di conclusione del procedimento quando la sospensione è stata legittimamente disposta ai sensi della disciplina sul rapporto con il procedimento penale.
  • La qualificazione dell’atto di sospensione deve avvenire tenendo conto della sua funzione sostanziale, non della sola formulazione letterale, se il contenuto complessivo evidenzia l’intento di attendere gli esiti dell’accertamento penale.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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