Cassazione Penale, Sentenza n. 18712/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di secondo grado che aveva confermato la condanna per tentata rapina impropria aggravata, lesioni personali e possesso di strumenti atti allo scasso (pena complessiva: 2 anni e 6 mesi di reclusione e €800 di multa). Le censure principali erano: (i) nullità per mancata considerazione della memoria difensiva trasmessa per PEC ai sensi del rito "emergenziale" (art. 23-bis d.l. 137/2020), con pregiudizio dei diritti di difesa; (ii) vizio di motivazione e travisamento della prova, con richiesta di riqualificazione del fatto in diverso reato (richiamando art. 633 c.p.) e deduzione che la condotta fosse diretta non all'appropriazione di beni ma all'occupazione dell'immobile; (iii) illogicità della motivazione circa l'idoneità dei tentativi posti in essere e le dichiarazioni della persona offesa; (iv) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante la remissione della querela e le dichiarazioni favorevoli della persona offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato. Sul primo motivo, ha stabilito che la memoria trasmessa via art. 23-bis non conteneva argomentazioni autonome tali da integrare pregiudizio per la difesa, per cui la sua eventuale mancata valutazione non ha costituito nullità. Sui profili di merito (riqualificazione del fatto, travisamento della prova, idoneità degli atti del tentativo) la Corte ha ritenuto che le valutazioni della Corte territoriale fossero motivate, logiche e non manifestamente illogiche in grado di consentire un sindacato in sede di legittimità. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto congruamente motivate le ragioni del diniego (pervicacia nei tentativi e reazione violenta che ha cagionato lesioni). Il rigetto del ricorso ha comportato la conferma della condanna di 2 anni e 6 mesi di reclusione, €800 di multa e relative spese processuali; la ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Disciplina il deposito e la trasmissione telematica di memorie/conclusioni nel periodo "emergenziale"; la Corte afferma che l'omessa considerazione delle conclusioni inviate per PEC integra nullità solo se tali conclusioni contengono un contenuto argomentativo autonomo e significativo rispetto all'atto di impugnazione, altrimenti la mancata valutazione non è pregiudizievole.
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020
Richiamato come base normativa per la trasmissione della requisitoria scritta da parte della Procura; utilizzato per legittimare forme scritte straordinarie di intervento processuale nel periodo emergenziale.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede la nullità generale per lesione del diritto di intervento dell'imputato; la Corte la richiama per delimitare quando l'omessa considerazione di atti difensivi può configurare una nullità.
art. 49 cod. pen.
Regola il reato impossibile per inidoneità del mezzo; la Corte ricorda che per escludere il tentativo occorre che gli atti siano strutturalmente ed assolutamente inidonei ex ante a realizzare il reato, non una mera valutazione probabilistica soggettiva della vittima.
art. 633 cod. pen.
Richiamato dalla difesa come possibile diversa qualificazione del fatto (occupazione dell'immobile); la Corte lo menziona quale censura difensiva ma ritiene la valutazione di merito esente da vizio manifestamente illogico.
Massime di principio
- Le memorie inviate ai sensi delle norme "emergenziali" (art. 23-bis) devono contenere un contenuto argomentativo autonomo e significativo rispetto agli atti già depositati per poter essere fonte di nullità qualora non considerate; memorie meramente ripetitive o non sostanzialmente nuove non pregiudicano il processo.
- In Cassazione non è possibile rimettere in discussione ordinariamente la valutazione di merito dei fatti: il sindacato di legittimità concerne la congruenza e la logicità della motivazione, non una nuova valutazione probatoria, salvo che la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria in modo macroscopico.
- Nel reato di tentativo l'idoneità degli atti deve essere valutata ex ante e in termini oggettivi: si configura il reato impossibile solo quando il mezzo usato è strutturalmente ed assolutamente inidoneo a realizzare il reato, non quando la realizzazione appare improbabile.
- Il giudice di merito può motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche facendo riferimento soltanto agli elementi che ritiene decisivi; non è obbligato a esaminare o valorizzare tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti.
- Per impugnare con successo la motivazione è necessario dimostrare incongruenze o illogicità di rilievo macroscopico (ictu oculi); argomentazioni difensive non espressamente richiamate ma incompatibili con la decisione sono inefficaci se la Corte ha comunque fornito ragioni logiche del convincimento.
- Se si contesta la qualificazione giuridica del fatto (es. tentata rapina vs occupazione), occorre fornire elementi concreti che dimostrino l'errore palese del giudice di merito; mere ricostruzioni alternative, senza prova di illogicità motivazionale, difficilmente prevalgono in Cassazione.
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